delle Venezie - Beneških okolišev Doc
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine controllata “delle Venezie” comprende la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’elemento unificante nella storia vitivinicola delle Venezie è stata la presenza della Repubblica di Venezia le cui attività agricole si estendevano dalle terre d’Istria al Trentino. L’immagine del Leone infatti campeggia ancora sulle vecchie porte d’ingresso delle città “dominate dai commerci” dalla Serenissima o negli affreschi sui palazzi più importanti.
Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “delle Venezie”, o in lingua slovena “Beneških okolišev”
Pubblicazione di una comunicazione di approvazione di una modifica standard di un disciplinare di produzione per una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2021/C 476/10)
La presente comunicazione è pubblicata a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ( 1 ) .
COMUNICARE L'APPROVAZIONE DI UN EMENDAMENTO NORMATIVO
'delle Venezie / Beneških okolišev'
DOP-IT-02360-AM01
Data della comunicazione: 30 agosto 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Tipi di prodotto
Descrizione:
La dicitura 'Rosato/Rosé o Ramato' è stata aggiunta per i seguenti vini: 'delle Venezie' Pinot Grigio, 'delle Venezie' Pinot Grigio Frizzante e 'delle Venezie' Pinot Grigio Spumante.
Motivi:
Questo per definire meglio il colore, peraltro già presente nel disciplinare di prodotto. Il Pinot Grigio di colore rosa o ramato è da sempre prodotto nella zona della denominazione 'delle Venezie' ed è legato alle proprietà della buccia dell'uva del vitigno Pinot Grigio.
L'aggiunta in etichetta dei termini Rosato, Rosé o Ramato permette di promuovere sui mercati globali le diverse versioni colorate che possono essere riconosciute dai consumatori. Queste versioni colorate sono il risultato di tecniche applicate sia in vigna che in cantina, pur garantendo la qualità del prodotto.
La modifica riguarda gli articoli 1, 6 e 9 del disciplinare e la sezione 4 (Descrizione dei vini), punti 1, 2 e 3, e la sezione 8 (Descrizione del/i Link) [del documento unico].
2. Aggiornamento dei riferimenti alla normativa nazionale vigente
Descrizione:
All'articolo 4, comma 6, del disciplinare di produzione, il riferimento «dall'articolo 14, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 61/2010» è stato sostituito da «dagli articoli 38 e 39 della legge n. 238/2016».
Motivo:
Si tratta di una modifica redazionale per adeguare il disciplinare alla normativa nazionale attualmente vigente, ovvero la legge n. 238/2016, che ha sostituito il d.lgs. n. 61/2010.
L'emendamento riguarda l'articolo 4, paragrafo 6, del disciplinare. Il documento unico non è interessato da questa modifica.
3. Uso del termine 'Vigna'
Descrizione:
La seguente frase è stata cancellata:
'Tuttavia, può essere utilizzato il termine “Vigna” seguito dal relativo toponimo.'
Motivi:
Si tratta di una modifica redazionale dovuta al fatto che l'articolo 31, commi 10 e 13, della legge nazionale 12 dicembre 2016, n. 238, stabilisce norme dettagliate per l'uso e il riconoscimento del termine «Vigna», il che significa che non è necessario menzionarlo nelle specifiche del prodotto.
L'emendamento riguarda l'articolo 7, paragrafo 4, del disciplinare. Il documento unico non è interessato da questa modifica.
4. Etichettatura - Uso del sinonimo 'Rosé'
È stata aggiunta la seguente disposizione:
'Per i tipi Rosato o Ramato si può utilizzare anche il termine “Rosé”.'
Descrizione:
L'utilizzo in etichetta del sinonimo 'Rosé' permette di specificare più chiaramente le versioni Rosato o Ramato delle tipologie Pinot Grigio, Pinot Grigio Frizzante e Pinot Grigio Spumante.
L'emendamento riguarda l'articolo 7, paragrafo 6, del disciplinare e l'articolo 9 del documento unico.
5. Etichettatura - Obbligo di indicazione dell'annata di produzione delle uve
Descrizione:
È stata aggiunta la seguente disposizione:
«Nella presentazione e nella descrizione dei vini di cui all'articolo 1 deve essere indicata l'annata di coltivazione delle uve, ad eccezione delle tipologie frizzanti e frizzanti senza l'indicazione “millesimato”.
Motivi:
Si tratta di una modifica redazionale per tener conto dell'articolo 31, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che prevede che per i vini a denominazione di origine, ad eccezione dei vini liquorosi, gli spumanti non etichettati come «millesimato» e vini frizzanti, in etichetta deve essere indicata l'annata di coltivazione delle uve.
L'emendamento riguarda l'articolo 7, paragrafo 7, del disciplinare di produzione e l'articolo 9 del documento unico.
6. Imballaggio
Descrizione:
La seguente sezione:
I vini DOC 'Delle Venezie' devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro fino a 6 litri, chiuse con tappo di sughero o tappo a vite con gonna lunga. Per volumi da 2 a 6 litri possono essere utilizzati contenitori alternativi di materiale diverso dal vetro, costituiti da un otre di polietilene o plastica multistrato di poliestere racchiuso in una scatola di cartone o altro materiale rigido.
è stato modificato come segue:
I vini DOC 'Delle Venezie' devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro fino a 6 litri, chiuse con tappo di sughero o tappo a vite con gonna lunga. Per volumi fino a 6 litri possono essere utilizzati contenitori alternativi di materiale diverso dal vetro, costituiti da un otre di polietilene o plastica multistrato di poliestere racchiuso in una scatola di cartone o altro materiale rigido, secondo le disposizioni dell'Unione Europea e della normativa nazionale vigente.
Motivi:
Si tratta di una semplificazione relativa ai volumi minimi dei contenitori non in vetro al fine di adeguare le disposizioni del disciplinare alla normativa nazionale di riferimento.
L'emendamento riguarda l'articolo 8, comma 1, del disciplinare di produzione e l'articolo 9 del documento unico.
7. Riferimento all'organismo di controllo
Descrizione:
L'indirizzo dell'organismo di controllo è stato aggiornato:
TRIVENETA CERTIFICAZIONI Srl |
Palazzo Altan |
Via Antonio Altan 83/3 |
33078 San Vito al Tagliamento (PN) |
tel. +39 (0)49 9941068
info@triveneta.vino
Motivi:
Questa è una correzione dell'indirizzo dell'organismo di ispezione. L'emendamento è puramente editoriale.
Riguarda l'articolo 10 del disciplinare di produzione e non pregiudica il documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
delle Venezie
Beneških okolišev
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di Origine Protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. |
Vino frizzante |
5. |
Spumante di qualità |
8. |
Vino frizzante |
4. Descrizione del/i vino/i
Pinot Grigio, Pinot Grigio Rosato o Pinot Grigio Ramato 'delle Venezie' - Categoria: Vino
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
— |
Colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, rosa o ramato; |
— |
Profumo: fruttato, intenso, caratteristico del Pinot Grigio, talvolta leggermente aromatico con note floreali; |
— |
Sapore: fresco, armonico; da secco a semisecco; |
— |
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; |
— |
Estratto minimo senza zucchero: 15,0 g/l. |
Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
4,5 grammi per litro espressi in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro):
—
Pinot Grigio Frizzante 'delle Venezie', Pinot Grigio Frizzante Rosato o Pinot Grigio Frizzante Ramato
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
— |
Colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, rosa o ramato; |
— |
Schiuma: fine ed evanescente; |
— |
Profumo: fruttato, intenso, caratteristico del Pinot Grigio, talvolta leggermente aromatico con note floreali; |
— |
Sapore: fresco, con una componente acida equilibrata, armonico, da secco a mediamente secco; |
— |
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; |
— |
Estratto minimo senza zucchero: 15,0 g/l. |
Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
4,5 grammi per litro espressi in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro):
—
Pinot Grigio Spumante, Pinot Grigio Spumante Rosato o Pinot Grigio Spumante Ramato 'delle Venezie'
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
— |
Colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, ramato o rosato; |
— |
Colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, rosa o ramato; |
— |
Schiuma: fine e di lunga durata; |
— |
Profumo: fruttato, intenso, caratteristico del Pinot Grigio, talvolta leggermente aromatico con note floreali; |
— |
Sapore: fresco, con una equilibrata componente acida, armonico, nelle versioni da dosaggio zero a secco; |
— |
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; |
— |
Estratto minimo senza zucchero: 14,0 g/l. |
Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
5,0 grammi per litro espressi in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro):
—
'delle Venezie' Bianco (bianco) - Categoria: Vino
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
— |
Colore: dal giallo verdolino al giallo dorato; |
— |
Profumo: fruttato, con sentori di frutta a polpa bianca e matura in relazione alla composizione varietale, intenso, talvolta con note leggermente aromatiche di fiori bianchi; |
— |
Sapore: da secco a semisecco, armonico, strutturato, talvolta con note fresche legate alla componente acida; |
— |
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (in % vol): 11,00 %; |
— |
Estratto minimo senza zucchero (g/l): 14,0 g/l. |
Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
4,5 grammi per litro espressi in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro):
—
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
—
5.2. Rendimenti massimi
Bianco (Categoria: Vino); Pinot Grigio (Categorie: Vino, Spumante, Spumante di qualità, Spumante)
18 000 kg di uva per ettaro
Bianco (Categoria: Vino); Pinot Grigio (Categorie: Vino, Spumante, Spumante di qualità, Spumante)
126 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Le uve utilizzate per la produzione dei vini DOC 'delle Venezie' sono coltivate in un'area che comprende la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.
7. Principali vitigni da vino
Chardonnay B.
Garganega B. - Garganega
Müller Thurgau B. - Riesling x Sylvaner
Pinot Bianco B. - Pinot
Pinot Grigio - Pinot
Pinot Grigio - Pinot Grigio
Tocai Friulano B. - Friulano
Tocai Friulano B. - Tai
Verduzzo Friulano B. - Verduzzo
Verduzzo Trevigiano B. - Verduzzo
8. Descrizione dei link
8.1. 'delle Venezie' - Categorie: Vino, Spumante, Spumante di qualità, Spumante
Fattori naturali rilevanti per il legame: L'area della DOC 'delle Venezie' copre i territori amministrativi della Provincia Autonoma di Trento e delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Il territorio è caratterizzato da un arco montuoso a nord, che circonda e racchiude la zona di produzione, proteggendola dalle correnti fredde di nord e nord-est, ed è attraversato da alcuni importanti fiumi e torrenti a flusso costante: la culla della viticoltura. I fiumi principali sono: l'Adige, il Brenta, il Piave, il Tagliamento e l'Isonzo. Il clima è caratterizzato da temperature medie annue di 10-14 °C. I mesi più freddi sono dicembre e gennaio, mentre i più caldi sono luglio e agosto con un'escursione termica media di 20-25 °C. La piovosità media annua nell'area è di 700 - 1 300 mm. Nonostante le abbondanti precipitazioni, i terreni hanno un'adeguata capacità drenante. Grazie alle precipitazioni e alla buona capacità idrica disponibile, la zona non presenta problemi di carenza idrica. Altri fattori che caratterizzano il clima nel territorio della DOC 'delle Venezie' sono l'azione combinata degli effetti mitiganti della regione alpina e prealpina a nord e dell'Adriatico a sud, che ha un'influenza significativa sulla temperatura, mitigando le temperature estreme estive e invernali. L'effetto prodotto dalle masse d'aria influenzate dal passaggio del mare Adriatico e dal sistema montuoso regolano il flusso e quindi le precipitazioni che ne derivano. In particolare, il cambio di direzione dei venti durante la giornata durante i mesi di agosto e settembre determina le escursioni termiche ottimali per il processo di maturazione delle uve.
Dal punto di vista dei suoli, la fascia prealpina e collinare è costituita prevalentemente da formazioni calcaree o calcareo-dolomitiche del periodo mesozoico, con tessitura pedologica adatta al drenaggio delle acque.
Le aree pianeggianti sono costituite da depositi alluvionali dei materiali trasportati da vari fiumi che attraversano l'intero territorio e presentano suoli con tessitura che va dal franco sabbioso al limo sabbioso, talvolta con sedimenti argillosi-limosi profondi, caratterizzati nel complesso da una buona capacità drenante e particolarmente vocato alla viticoltura.
Fattori storici e umani rilevanti per il legame: I primi vigneti nel nord-est d'Italia risalgono al VII e V secolo aC. L'elemento unificante nella storia della coltivazione del vino 'delle Venezie' è però l'esistenza della Repubblica di Venezia.
Dalla metà del XIV secolo fino al 1700 circa, i mercanti veneziani controllavano quasi tutto il mercato del vino di qualità dal Mediterraneo orientale fino alle prospere regioni del Nord Europa. A quel tempo la Repubblica regolava non solo le attività marittime e commerciali, ma anche la gestione forestale e agricola. Avanzando lungo i fiumi, i ceti nobili veneziani si impossessarono progressivamente della zona, sviluppando una gestione agricola secondo le pratiche innovative dell'epoca. Le proprietà venete si riconoscono dai grandi casali di campagna, ancora tipici della zona geografica DOC 'delle Venezie'.
All'epoca i vini non erano identificati solo dal colore (bianco o verdastro) ma anche dal nome del vitigno da cui venivano prodotti e dai luoghi da cui provenivano. Le parole 'ramato' e 'rosato' cominciarono a trovarsi anche in documenti di questo periodo.
La moderna viticoltura deve le sue origini alla formazione e diffusione di nuove tecniche vitivinicole ed enologiche da parte delle scuole di San Michele all'Adige e di Conegliano. Fondamentale è stato il contributo dei viticoltori della zona DOC, che hanno introdotto processi e modalità di gestione innovativi coniugando sostenibilità ambientale ed economica. Importante è stata anche l'esistenza di cooperative di miglioramento fondiario, che da tempo gestiscono importanti reti di distribuzione dell'acqua per far fronte all'eccezionale carenza di precipitazioni.
Alla fine dell'800, con l'introduzione dello Chardonnay e dei Pinot, la zona divenne la principale zona di coltivazione e produzione del paese sia di vini fermi che di frizzanti e spumanti. In particolare il Pinot Grigio ha trovato condizioni ideali nella zona 'delle Venezie', dato che le caratteristiche qualitative delle uve e le loro specificità enologiche sono rappresentate al meglio in quell'ambiente. Dal 1977 ad oggi i viticoltori hanno commercializzato i vini interessati essenzialmente con l'indicazione geografica 'delle Venezie'.
8.2. 'delle Venezie' - Categorie: Spumanti (4), Spumanti di qualità (5), Spumanti (8)
Informazioni sulla qualità/caratteristiche dei vini riconducibili essenzialmente all'ambiente geografico:
Il colore dei vini Pinot Grigio 'delle Venezie' nelle categorie spumanti, spumanti di qualità e frizzanti varia sostanzialmente dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi ramati o rosati (nel tono tipico del vitigno). La schiuma nei vini frizzanti è essenzialmente fine ed evanescente, mentre negli spumanti è fine e persistente, anche in relazione alla diversa pressione.
Nella tipologia Rosato/Ramato, a seconda dell'attività fermentativa, il colore diventa più pronunciato, con sfumature che vanno dal dorato intenso ad un rosa più intenso o ramato.
Il profumo del vino è caratteristico della varietà ed è fruttato, con sentori di frutta a polpa bianca, come pera e mela, e anche di frutta tropicale, intenso, talvolta con note leggermente aromatiche di fiori bianchi e noci dovute al processo in autoclave .
Al gusto, sia la versione frizzante che quella frizzante dei vini sono armoniche, con note fresche e una componente acida equilibrata; inoltre il tenore zuccherino dei vini nelle categorie frizzanti va da ' dosaggio zero ' a 'secco', mentre nella categoria frizzante va da 'secco' a 'secco medio'.
Interazione causale tra gli elementi dell'area geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente riconducibili all'ambiente geografico:
Le caratteristiche specifiche dei vini frizzanti e frizzanti sopra descritti derivano dall'azione combinata delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione e dei fattori antropici che hanno avuto e continuano ad avere un impatto sul potenziale enologico del uva e le tradizionali tecniche di lavorazione.
In particolare, l'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da un clima temperato, fresco e ventilato e da terreni ben drenati, con disponibilità idrica sufficiente e uniformemente distribuita, che consente ai grappoli di maturare regolarmente. Inoltre, la forte variazione delle temperature diurne e notturne durante la maturazione dei grappoli esalta e conserva la struttura acida e aromatica delle uve e la conseguente freschezza dei vini.
Inoltre, la sensibilità del vitigno Pinot Grigio alle crittogame, nonché a fattori ambientali e climatici, come eccessivi squilibri termici e idrici, richiede un notevole impegno da parte degli operatori per ottenere uve prima di tutto sane e che avere il giusto equilibrio tra la componente zuccherina e quella aromatica, tenendo conto della successiva trasformazione in vini frizzanti e frizzanti con adeguati valori di acidità. Fondamentale è il contributo degli operatori nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al metodo di allevamento, dalla gestione del fogliame alla regolazione degli apporti idrici.
Tutto ciò è fondamentale per ottenere uve idonee a comporre le partite per la trasformazione in spumante o frizzante, con l'obiettivo di produrre vini con le caratteristiche organolettiche tipiche del vitigno.
I vini frizzanti e frizzanti 'delle Venezie' sono anche il risultato dell'innovazione tecnologica nel processo in autoclave, che ha contribuito a rendere più efficiente il processo di trasformazione dei lieviti, esaltando così il profilo aromatico e la piacevolezza dei vini prodotti. Ciò consente di esaltare le caratteristiche organolettiche specifiche dei vini, in particolare esaltando le note fresche e floreali che derivano principalmente dalle uve e rispecchiano l'ambiente ideale per la produzione dei vini Pinot Grigio.
L'unicità e la particolarità dei vini frizzanti e frizzanti Pinot Grigio della zona DOC sono quindi il risultato del pH e dell'equilibrio acido, che esaltano il gradevole profumo e quindi l'eleganza complessiva dei vini, che sono il risultato finale di idonei processi di vinificazione.
8.3. 'delle Venezie' - Categoria: Vino
Informazioni sulla qualità/caratteristiche del vino riconducibili essenzialmente all'ambiente geografico:
Il colore dei vini Pinot Grigio 'delle Venezie' varia dal giallo paglierino tenue a sfumature che a volte possono avere riflessi ramati o rosati (nel tono tipico del vitigno) a seguito del processo di fermentazione.
Nel tipo Rosato/Ramato, per effetto dell'attività fermentativa, il colore diventa più pronunciato, con sfumature che vanno dal dorato intenso ad un rosa più intenso o ramato.
L'aroma del vino ha le note caratteristiche del vitigno, con note fruttate che ricordano, tra l'altro, sentori di frutta a polpa bianca, come pera e mela, e persino frutta tropicale; è intenso, talvolta con note leggermente aromatiche di fiori bianchi. Il gusto del vino è fresco ed armonico, e le versioni variano da secco a medio secco; si distingue per la piacevole freschezza caratterizzata da una nota di acidità tipica del vitigno.
In relazione alle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, i vini rispecchiano le tipiche note 'fresche' dovute essenzialmente alla consistente componente acida e all'equilibrata componente aromatica delle uve e quindi del vino prodotto.
Il colore del vino bianco 'delle Venezie' varia dal giallo verdolino al giallo dorato. Il vino ha un profumo fruttato e sono presenti sentori di frutta a polpa bianca e matura in relazione alla composizione varietale; il profumo è intenso, talvolta con note leggermente aromatiche di fiori bianchi. Il gusto è armonico, variabile da secco a semisecco, e il vino è strutturato, talvolta con note fresche legate alla componente acida.
Interazione causale tra gli elementi dell'area geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente riconducibili all'ambiente geografico:
Le caratteristiche specifiche dei vini Pinot Grigio e Bianco 'delle Venezie' sopra descritti derivano dall'azione combinata delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione e dei fattori umani che hanno influito sul potenziale enologico delle uve e sulla lavorazione tecnologie nel passato e fino ai giorni nostri.
In particolare l'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da un clima temperato, fresco e ventilato, terreni ben drenati con un buon e ben distribuito approvvigionamento idrico che consente ai grappoli di maturare regolarmente, ottenendo così uve con una notevole acidità. La forte variazione delle temperature diurne e notturne durante la maturazione dei grappoli esalta e conserva la struttura acida e aromatica delle uve e la conseguente freschezza dei vini.
Inoltre, dato che le varietà utilizzate per produrre i vini in questione sono sensibili alle crittogame e ai fattori climatici e ambientali, il contributo degli operatori nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al metodo di allevamento, fino alla gestione del fogliame, è fondamentale per il risultato finale, così da ottenere uve sane e il giusto equilibrio tra le componenti zuccherine, acide e aromatiche.
Le competenze specifiche dei vignaioli sono influenti fino all'ingresso delle uve in cantina e si effettuano le operazioni di vinificazione, indispensabili per mantenere le specifiche proprietà organolettiche dei vini, producendo così vini armoniosi dalle tipiche note fresche che è lo stile distintivo di i vini della zona DOC 'delle Venezie'.
Il Pinot Grigio non è una varietà onnipresente; infatti ambienti con temperature elevate prolungate e scarsità d'acqua nel periodo vegetativo fanno sì che le caratteristiche organolettiche tipiche della varietà non vengano pienamente espresse.
In relazione alle specifiche caratteristiche organolettiche delle uve, siano esse Pinot Grigio o alcune altre varietà che compongono la cuveé del tipo Bianco, i cicli di pigiatura delle uve, nonché la temperatura e la durata della fermentazione, sono volti ad ottenere vini con le caratteristiche descritto sopra.
In particolare, le caratteristiche organolettiche del vino Pinot Grigio 'delle Venezie', che sono ormai diventate lo stile organolettico di riferimento, e quindi il fattore che lo rende unico e distinto dai Pinot Grigio di altre zone, sono il risultato dell'interazione tra questi fattori ambientali e la combinazione di fattori umani derivanti dall'esperienza e dalle conoscenze maturate nel tempo dai viticoltori.
Anche nel caso del 'delle Venezie' Bianco, le specifiche caratteristiche qualitative e organolettiche, e l'equilibrato profilo acido e aromatico, che esaltano il gradevole aroma e quindi l'eleganza complessiva dei vini, sono il risultato dell'interazione tra questi ambienti ambientali fattori e la combinazione di fattori umani.
9. Ulteriori condizioni essenziali (imballaggio, etichettatura, altri requisiti)
Uso del termine 'Rosé'
Quadro giuridico:
Legislazione UE
Tipo di ulteriore condizione:
Disposizioni aggiuntive relative all'etichettatura
Descrizione della condizione:
Per i tipi Rosato o Ramato può essere utilizzato anche il termine 'Rosé'.
Obbligo di indicare in etichetta l'anno di produzione delle uve
Quadro giuridico:
Legislazione UE
Tipo di ulteriore condizione:
Disposizioni aggiuntive relative all'etichettatura
Descrizione della condizione:
«Nella presentazione e nella descrizione dei vini DOP «delle Venezie» deve essere indicata l'annata di coltivazione delle uve, ad eccezione delle tipologie frizzanti e frizzanti senza l'indicazione «millesimato».
Contenitori
Quadro giuridico:
Legislazione UE
Tipo di ulteriore condizione:
Disposizioni aggiuntive relative all'etichettatura
Descrizione della condizione:
1. |
I vini DOP «Delle Venezie» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro fino a 6 litri, chiuse con tappo di sughero o tappo a vite con gonna lunga. Per volumi fino a 6 litri possono essere utilizzati contenitori alternativi di materiale diverso dal vetro, costituiti da un otre di polietilene o plastica multistrato di poliestere racchiuso in una scatola di cartone o altro materiale rigido, secondo le disposizioni dell'Unione Europea e della normativa nazionale vigente. |
2. |
Il vino Pinot Grigio Spumante a denominazione di origine controllata 'delle Venezie' deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro fino a 18 litri. |
Ai tappi degli spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali in materia, ad eccezione dei tappi di plastica. Tuttavia, per le bottiglie con capacità fino a 0,200 litri, è consentito anche l'uso di tappi a vite, possibilmente con tappo flangiato, o tappi di plastica a strappo.
Link alla specifica del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17296
(Approvato con provvedimento ministeriale n. 0026208 del 30/03/2017 e consolidato, in data 4 luglio 2018, con le modifiche conseguenti alle osservazioni comunicate dalla Commissione UE, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento CE n. 607/2009)
Art. 1
Denominazione e vini.
La denominazione di origine controllata "delle Venezie", o in lingua slovena “Beneških okolišev”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
− Pinot grigio, anche nella versione frizzante,
− Pinot grigio spumante (categorie V.S. e V.S.Q.),
− bianco.
Articolo 2
Base ampelografica.
1. I vini a denominazione di origine controllata "delle Venezie" Pinot grigio, anche spumante e frizzante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
– Pinot grigio minimo 85%;
– possono concorrere le uve dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%; tuttavia, in deroga per un periodo di dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono concorrere anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, ad esclusione dei vitigni aromatici e del Sauvignon, idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento e nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
2. Il vino a denominazione di origine controllata "delle Venezie" bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
– Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
– possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento e nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, iscritti nel Registro Nazionale delle
varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve.
1. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine controllata “delle Venezie” comprende la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e
Veneto.
Articolo 4.
Norme per la viticoltura.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Nel caso della Pergola o Pergoletta Veronese è fatto obbligo della tradizionale potatura a secco e in verde che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila.
Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole a tetto piano (tendoni) o quelli a raggi (Bellussi).
Tuttavia i vigneti, se piantati prima della data di entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione per un periodo transitorio massimo di 15 anni, a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura con una carica massima di 50.000 gemme ad ettaro.
3. La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con
propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve con la presente denominazione. Le predette Amministrazioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "delle Venezie" devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
6. La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 14, commi 10 e 11 del d.lgs, n.61/2010:
- stabilire un limite massimo uva rivendicabile per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare;
- adottare altre disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve di cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali.
La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.
7. In caso di annata sfavorevole, anche in riferimento a singole zone geografiche, la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto fissano rese inferiori a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3, secondo le disposizioni adottate dalle predette Amministrazioni.
8. In annate particolarmente favorevoli la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono aumentare, anche per singola tipologia, fino ad un massimo del 20%, la resa massima ad ettaro, da destinare a riserva vendemmiale, fermo restando il limite massimo di cui al punto 5 secondo capoverso, oltre il quale non è consentito ulteriore supero.
L’utilizzo dei mosti e dei vini di cui al precedente comma è regolamentato secondo quanto previsto al successivo articolo 5, comma 5.
La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.
9. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie» spumante e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.
Articolo 5
Norme per la vinificazione.
1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, dei vini di cui all’articolo 1 devono essere effettuate nel territorio amministrativo della Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio amministrativo della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
3. È consentita nell’elaborazione della tipologia Pinot grigio l’aggiunta di mosti o vini della tipologia “Bianco”, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione “delle Venezie”, nel limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot grigio impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve delle varietà complementari di cui all’art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi complessivamente tale percentuale.
4. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 80%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine e non può essere designato con il riferimento al vitigno Pinot grigio. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.
5. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uve eccedenti la resa di 18 tonn., di cui all’art. 4 comma 8, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al comma successivo.
La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvedono entro la successiva seconda campagna vendemmiale a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e vini di cui al comma precedente alla certificazione con la DOC “delle Venezie”. In assenza di tali provvedimenti tutti in vini e mosti eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di essa non interessata dai provvedimenti precedenti, sono classificati come vino IGT bianco o vino generico.
6. Lo spumante “delle Venezie” Pinot grigio deve essere ottenuto esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo.
1.I vini di cui all’articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Pinot grigio:
- colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta ramato o rosato;
- odore: fruttato, intenso, caratteristico del Pinot grigio, talvolta leggermente aromatico con note floreali;
- sapore: fresco e armonico; da secco ad abboccato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot grigio frizzante:
- spuma: fine ed evanescente;
- colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta ramato o rosato;
- odore: fruttato, intenso, caratteristico del Pinot grigio, talvolta leggermente aromatico con note floreali;
- sapore: fresco, con equilibrata componente acidica, armonico, dal secco all’abboccato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot grigio - spumante:
- spuma fine e persistente;
- colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta ramato o rosato;
- odore: fruttato, intenso, caratteristico del Pinot grigio, talvolta leggermente aromatico con note floreali;
- sapore: fresco, con equilibrata componente acidica, armonico, nelle versioni da dosaggio zero a dry;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5.0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
bianco:
- colore: da giallo verdolino al giallo dorato;
- odore: fruttato, intenso, talvolta leggermente aromatico;
- sapore: secco, armonico, talvolta con note di freschezza correlate alla componente acidica;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione.
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “delle Venezie” è vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
2. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
4. E' altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3. E’ tuttavia consentita la facoltà dell'uso della menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo.
5. Il nome del vitigno Pinot grigio può precedere il riferimento della denominazione di origine controllata "delle Venezie".
Articolo 8
Confezionamento
1. I vini DOC “delle Venezie” devono essere immessi al consumo solo nelle bottiglie di vetro fino a 6 litri chiuse con tappo raso bocca ed a vite a vestizione lunga. E’ consentito altresì l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 6 litri.
2. Il vino a denominazione di origine controllata “delle Venezie” Pinot grigio spumante deve essere immesso al consumo solo nelle bottiglie di vetro fino a 18 litri.
Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia, con esclusione del tappo in plastica. Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 e' consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica:
Fattori naturali rilevanti per il legame
Per tutte le categorie di vini regolamentati (vino, vino spumante, vino spumante di qualità e vino frizzante) l’areale della denominazione di origine controllata “delle Venezie” situato nella parte dell’Italia nord orientale interessa i territori amministrativi della provincia autonoma di Trento e delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.
Da un punto di vista morfologico il territorio della DOC “delle Venezie” è caratterizzato da un arco montuoso a nord che abbraccia e racchiude tutta l’area produttiva proteggendola dalle correnti fredde provenienti da nord e nord-est.
Il territorio è attraversato da numerosi corsi fluviali di notevole e costante portata dove originariamente si è sviluppata la viticoltura del nord-est. I principali fiumi sono: l’Adige, il Brenta, il Piave, il Cellina, il Meduna, il Tagliamento e l’Isonzo. Nei secoli i corsi hanno plasmato quasi in maniera omogenea i territori a partire dall’area pedemontana e collinare e quindi la pianura fino a sfociare nel mare Adriatico.
Dal punto di vista pedologico la parte prealpina e collinare, dove è ubicata la viticoltura, è costituita da formazioni calcaree o calcareo-dolomitiche, di epoca mesozoica, soggette spesso a fenomeni di carsismo, che caratterizzano fortemente il paesaggio e la tecnica di conduzione. L’alta e media pianura è costituita da depositi alluvionali prevalentemente ghiaioso sabbiosi, caratterizzati dal sistema di conoidi coalescenti formati dai ghiacciai che occupavano le valli percorse dai vari fiumi che hanno origine dal sistema montuoso. I suoli, originatisi dal materiale trasportato dai corsi d’acqua, sono prevalentemente a tessitura franco sabbiosa con pietrosità frequente e scheletro abbondante, hanno bassa capacità di conservare l’acqua e drenaggio rapido.
La bassa pianura a sud delle risorgive, caratterizzata dal lento e divagante andamento dei fiumi che ne hanno ridotto la forza di trasporto delle acque, è formata da sedimenti progressivamente più fini.
I suoli sono principalmente caratterizzati da sedimenti limoso-argillosi profondi, spesso associati alla presenza di materiale organico, con ridotta presenza dei carbonati prevalentemente depositati in profondità (caranto).
Il clima è caratterizzato da temperature medie annue da 10-12 a 13-14° C. I mesi più freddi sono dicembre e gennaio (temperature medie da 1 a 4° C) durante i quali le temperature possono scendere sotto lo zero (medie da -1 a -5°C), mentre quelli più caldi sono luglio e agosto con una temperatura media compresa tra 20 e 25° C. Nei fondovalle gli intervalli di temperatura si abbassano di uno o due gradi mentre le piovosità tendono ad aumentare.
La piovosità media annua del territorio si aggira intorno ai 700-1300 millimetri e mediamente ben distribuita. I mesi più piovosi sono generalmente maggio, ottobre e novembre durante i quali possono raggiungere anche 150 millimetri mese. Nonostante l’elevata piovosità in taluni periodi vegeto produttivi, i suoli presentano una sufficiente capacità drenate. Generalmente, grazie al naturale apporto pluviometrico e alla complessiva buona dotazione di acqua disponibile, risultato di una efficiente struttura di distribuzione consortile, i suoli peraltro non presentano problemi di deficit idrico.
Altri elementi che caratterizzano il clima del territorio della DOC “delle Venezie” sono l’effetto combinato dell’azione mitigatrice dall’arco alpino e prealpino a Nord e dal mare Adriatico a sud che esercita un’importante azione sulla temperatura smorzandone gli estremi termici estivi e invernali. Ulteriore elemento è l’effetto prodotto dal transito delle masse d’aria condizionato dal
mare Adriatico e dal sistema montuoso, che ne regolano il flusso e quindi le relative precipitazioni.
In particolare i cambi di direzione dei venti nell’arco della giornata durante i mesi agosto - settembre producono gli sbalzi temici ottimali per il processo di maturazione delle uve.
Quindi le tre componenti: l’arco alpino-prealpino, il mare Adriatico e soprattutto il reticolo dei fiumi che attraversano tutto il territorio da nord a sud, rendono l’areale della indicazione un territorio ai fini agricolo omogeneo.
Fattori storici e umani rilevanti per il legame
I primi insediamenti viticoli nel nord-est risalgono almeno ai tempi del dominio etrusco, fra il VII e il V sec. A C. Si riscontrano importanti attività viticole nel periodo romano, come dimostra la fama di alcuni vini quali i “retici” e l’”Acinatico”, ricordati da Virgilio, Strabone Ulpiano Domizio, o importanti ritrovamenti in Trentino le cui testimonianze attraversano diverse epoche (preistorica, romana, medioevale, etc.). Allo stesso modo tracce viticole molto antiche sono riscontrabili in Friuli, il cui nome deriva da Forum Julii, la città di Cividale dove Giulio Cesare organizzò foro e mercato, dando così il nome a tutta la zona. Prendendo a testimonianza Plinio, ai confini est verso Trieste, veniva prodotto il Pucinum al quale veniva attribuita la longevità di Livia Augusta e che i Greci lodavano moltissimo.
L’elemento unificante nella storia vitivinicola delle Venezie è stata la presenza della Repubblica di Venezia le cui attività agricole si estendevano dalle terre d’Istria al Trentino.
L’immagine del Leone infatti campeggia ancora sulle vecchie porte d’ingresso delle città “dominate dai commerci” dalla Serenissima o negli affreschi sui palazzi più importanti.
I commercianti veneziani dalla metà del 1300 fino al 1700 circa, controllavano quasi tutto il mercato del vino di qualità dal Mediterraneo orientale fino alle ricche regioni del nord Europa. La
Repubblica ha, in quel tempo, regolamentato non solo l’attività marittima e commerciale ma anche la gestione forestale ed agraria. Risalendo i fiumi la nobiltà veneziana ha progressivamente preso possesso del territorio, sviluppando una gestione aziendale secondo gli schemi innovativi dell’epoca. Le proprietà veneziane erano riconoscibili per la presenza di importanti ville di impronta agraria che ancora caratterizzano il territorio della DOC delle Venezie.
Durante questa fase i vini non vengono riconosciuti solamente per il loro colore (bianchi o vermigli) ma anche con riferimento al nome del vitigno da cui sono prodotti (vernacce, ribolle, schiave…) e ai luoghi da dove provengono. Ad una maggiore richiesta di qualità dei vini, molti dei quali destinati ai mercati d’Oltralpe, corrisponde da parte dei viticoltori una maggiore attenzione alla gestione del vigneto ed al rispetto delle epoche di vendemmia come risulta dai bandi vendemmiali dell’epoca.
Dopo le innovazioni introdotte dalla Repubblica veneziana nel campo agrario, a partire dal XIX secolo, la viticoltura nell’area di produzione della DOC delle Venezie è stata oggetto di un nuovo sviluppo qualitativo grazie alle attività di formazione e divulgazione di nuove tecniche viticoloenologiche opera delle antiche “cattedre e circoli agrari” e di quelle istituzioni che hanno poi dato vita ai centri di ricerca e formazione che tuttora sono il motore dell’innovazione del territorio. Tra questi ricordiamo la Scuola di San Miche all’Adige (istituzione nata come scuola per la formazione dei viticoltori e frutticoltori dell’area meridionale del Tirolo – allora parte dell’Impero Austro Ungarico) e Conegliano che è tutt’oggi il centro di riferimento nazionale per la viticoltura. Non va dimenticata l’importanza della scuola di Parenzo oggi parte della Croazia, che ha formato fino alla fine del secondo conflitto mondiale gli operatori agricoli dell’area del litorale (attività iniziata quando l’Istria era ancora parte dell’allora Impero Austro Ungarico). A partire dalla seconda metà del secolo scorso la ricerca e la formazione, frutto delle attività di Conegliano e San Michele all’Adige e delle strutture universitarie, hanno contribuito alla crescita e sviluppo del settore favorendo in particolare la nascita e sviluppo di importanti imprese vitivinicole, che sono tutt’oggi tra le principali realtà a livello nazionale. Allo sviluppo e successo del settore hanno contribuito i numerosi viticoltori operanti nell'area della Doc “delle Venezie” e che hanno introdotto processi e metodologie di gestione che ha coniugato la viticoltura tradizionale con sistemi innovativi, ponendo comunque massima attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale ed economica. Questo ha fatto sì che oggi questo comparto sia tra i modelli di riferimento per tutti gli operatori italiani. Inoltre, grazie all'innovazione di prodotto ed all'introduzione di efficienti sistemi di gestione enologica, il territorio è diventato il primo distretto spumantistico nazionale.
A partire dalla fine del XIX il secolo, a seguito dell'introduzione dei vitigni Chardonnay e Pinots, l’area è diventata il principale bacino nazionale per la loro coltivazione, destinandoli alla
produzione sia di vini fermi che di vini frizzanti e vini spumanti.
In tale contesto l’innovazione tecnologica introdotta dai fondatori della Scuola enologica di Conegliano, tra i quali ricordiamo il Carpenè, ha consentito per i vini frizzanti e i vini spumati la
messa a punto il metodo di elaborazione in autoclave.
Il Pinot grigio, in particolare, ha trovato nell'area “delle Venezie” le condizioni ideali, tenuto conto che in questo ambiente esprime al meglio le caratteristiche qualitative delle uve e le relative peculiarità enologiche.
Nell'ultimo ventennio dello scorso secolo per il Pinot grigio, anche a seguito della richiesta internazionale dei relativi vini, si è verificato un notevole sviluppo della sua coltivazione nell’areale
delle Venezie, dove attualmente si registra circa l’85% del suo potenziale produttivo nazionale, tant’è che il “Pinot grigio” delle Venezie viene identificato come il vino Pinot Grigio di riferimento italiano.
Anche le altre varietà di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano, che sono alla base della produzione delle diverse tipologie bianche previste dalla DOC “delle Venezie”, già introdotte nei secoli XVII° e XVIII°, hanno trovato nell’area l’ambiente ideale di produzione.
Nella commercializzazione gli operatori hanno sinora presentato i vini in questione essenzialmente con l’indicazione geografica “delle Venezie”. Tale termine geografico è stato utilizzato dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, in relazione a quanto stabilito dal regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”. Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato il disciplinare di produzione successivamente modificato ed adeguato al fine di adeguarlo al mercato.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico:
Vini “delle Venezie” Pinot grigio, nelle categorie “vino”, “vino spumante”, “vino spumante di qualità” e “vino frizzante”.
Il “delle Venezie” Pinot grigio, nella categoria “vino”, si presenta al gusto con una buona struttura e piacevole freschezza caratterizzata da una nota di acidità tipica della varietà, all’olfatto predominano le note di fruttato e l’intensità caratteristica della varietà; si percepiscono talvolta note aromatiche che variano dai fiori bianchi espressione del territorio ai sentori di frutta sia del territorio, come la pera, la mela verde ed altre, sia di frutta tropicale.
Al colore si presenta dal giallo paglierino chiaro a tonalità, risultato del processo di fermentazione, che possono presentare talvolta riflessi dal ramato al rosato.
Il “delle Venezie” Pinot grigio nelle categorie “vino spumante”, “vino spumante di qualità” e “vino frizzante”, all’olfatto predominano le note di fruttato e l’intensità espressione della varietà;
talvolta è presente un profumo leggermente aromatico. Al colore si presenta dal giallo paglierino chiaro a tonalità che in base alle modalità di fermentazione presentano talvolta riflessi dal ramato al rosato.
Al gusto è fruttato, intenso, caratteristico. Essenziale è l’equilibrio acidulo. Viene prodotto nelle versioni da dosaggio zero a dry.
Le peculiarità dei vini “delle Venezie” Pinot grigio sopradescritti sono il risultato dell’azione delle condizioni pedoclimatiche dell’area di produzione, che incidono sul potenziale enologico, marcando le note di “freschezza”, dovute essenzialmente alla consistente componente acidica ed alla equilibrata componente aromatica delle uve e dunque dei vini che si ottengono nelle varie versioni ed elaborazioni, cioè spumante e frizzante.
Il vino “delle Venezie” bianco, categoria “vino”
Il bianco “delle Venezie” si presenta al colore da giallo verdolino al giallo dorato; l’odore varia dal fruttato, ai profumi intensi tipici della presenza delle varietà che compongono la partita, alla presenza talvolta di note leggermente aromatiche. Il sapore è secco e armonico. Le caratteristiche organolettiche risentono della peculiarità di ciascuna varietà che contribuisce alla
costituzione della partita, alcune sono espressione della storia del territorio (la Garganega, i Verduzzo e il Tocai friulano) altre internazionali hanno trovato nel nell’area delle Venezie un
ambiente ideale per la loro coltivazione (lo Chardonnay, il Pinot bianco e il Muller Thurgau, in percentuale più significativa).
In ogni caso le peculiarità del bianco “delle Venezie” sono il risultato dell’azione delle condizioni pedoclimatiche dell’area di produzione, che incidono sul potenziale enologico, marcando le note di “freschezza”, dovute essenzialmente alla consistente componente acidica ed alla equilibrata componente aromatica delle uve e dunque del vino che si ottiene.
C) Interazione causale fra gli elementi della zona geografica (fattori naturali ed antropici) e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico
Per tutte le categorie di vini “delle Venezie” (“vino”, “vino spumante”, “vino spumante di qualità” e “vino frizzante”).
L’ambiente geografico della zona di produzione caratterizzato da un clima temperato, fresco e ventilato, terreni ben drenanti, con sufficiente disponibilità idrica, risultato di una piovosità
distribuita anche nei periodi estivi, garantisce un apporto limitato ma costante di acqua e permette una maturazione regolare dei grappoli, permettendo di ottenere delle uve bianche con un elevato contenuto di acidità, che poi va a caratterizzare i vini bianchi, sia nella versione tranquilla sia negli spumanti e frizzanti tipici del territorio della DOC “delle Venezie”.
Contribuiscono alla caratterizzazione dei vini in questione le marcate escursioni termiche nottegiorno durante la maturazione dei grappoli, permettono di esaltare e mantenere il corredo aromatico dell’uva; tali aromi, uniti al quadro acidico, permettono di ottenere vini freschi e armonici.
Infatti l’ambiente pedo-climatico proprio di questa area, ottimale per la varietà Pinot grigio e per le altre varietà bianche della DOC “delle Venezie”, consente ai vitigni di esprimere il loro migliore potenziale enologico, dove la freschezza è una caratteristica imprescindibile.
In particolare, nel periodo antecedente e durante le varie fasi della vendemmia l’area delle Venezie è influenzata da una buona piovosità e da frequenti correnti di aria fresche da nord o da est che, oltre a favorire significative escursioni termiche giornaliere, assicurano riduzioni delle temperature massime anche in piena estate.
Tale situazione climatica è particolarmente favorevole per l’ottenimento delle uve destinate alle partite che saranno successivamente elaborate nelle versioni spumante e frizzante e segnatamente per le uve del Pinot grigio.
Infatti, detto vitigno è una cultivar poco vigorosa, che esprime la sua migliore potenzialità nella zona di produzione delle Venezie, dove le temperature estive non raggiungono valori molto elevati in maniera continuativa ed i terreni sono prevalentemente sciolti ma non poveri, con una sufficiente fertilità.
La qualità e le caratteristiche dei vini “delle Venezie” sono altresì intimamente connesse ai fattori umani descritti alla parte A).
E’ infatti rilevantissimo l’apporto degli operatori del territorio, che con le loro capacità, frutto dell’evoluzione agronomica, scientifica e tecnologica, contribuiscono all’ottenimento di vini di
spiccato livello qualitativo rappresentativi dell’espressione e tipicità dell’area.
Il contributo degli operatori è essenziale dalla gestione del vigneto e alla raccolta delle uve, dove viene posta particolare attenzione alle temperature delle uve in entrata in cantina. Nel caso dei vini che presentano un colore che va dal paglierino al ramato, oltre alla corretta qualità delle uve è determinate anche un corretto utilizzo della tecnologia di cantina.
Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità, gli operatori adeguano il processo di vinificazione delle uve in relazione alla varietà e quindi alle tecniche di affinamento dei relativi vini, in particolare praticando adeguate pressature delle uve e fermentazioni a temperatura controllata, contribuendo così al mantenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche dei vini.
Al riguardo, è da precisare che il significativo sviluppo del settore vitivinicolo nel territorio è stato favorito da un contemporaneo processo di innovazione del settore tecnologico – manifatturiero, che produce macchine di precisione per la gestione del processo dalla vinificazione all’imbottigliamento.
Nel settore della produzione dei vini spumanti e frizzanti, l’innovazione tecnologica, attraverso la messa a punto di sempre più efficienti impianti di elaborazione in autoclave, ha consentito di esaltare le peculiarità organolettiche dei vini del territorio delle Venezie, in particolare la freschezza e le note floreali, che costituiscono l’espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini bianchi e segnatamente del Pinot grigio.
Le peculiarità del Pinot grigio “delle Venezie”, rispetto ad altri Pinot grigio di provenienza diversa, sono dunque l’espressione di caratteri di unicità e di distintività, che sono il frutto dell’interazione armonica tra l’attività dell’uomo ed il complesso dei fattori ambientali.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
TRIVENETA CERTIFICAZIONI Srl
Piazza Liberazione, 325
35030 Vo (Pd)
Tel. 049 9941068
info@triveneta.wine
La Società Triveneta S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016 che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in
G.U. n. 150 del 29.06.2012.
ALLEGATO 1
A. Varietà di vite idonee alla coltivazione nella provincia autonoma di Trento
Chardonnay B Goldtraminer B Manzoni bianco B
Kerner B Moscato giallo B Lagarino B
Müller Thurgau B Nosiola B Maor B
Pinot bianco B Pinot grigio G Paolina B
Riesling renano B Riesling italico B Sauvignon B
Sylvaner verde B Trebbiano toscano B Veltliner B
Verdealbara B
B. Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regioni Friuli Venezia Giulia
Provincia di Gorizia
Malvasia Istriana B Tocai Friulano B Pinot bianco B
Pinot grigio G Glera B Ribolla gialla B
Riesling renano B Riesling italico B Sauvignon B
Verduzzo friulano B Chardonnay B Incrocio Manzoni 6.0.13 B
Moscato giallo B Muller Thurgau B Malvasia di Candia Aromatica B
Palava B Viogner B Sylvaner Verde B
Picolit B Vitouska B
Provincia di Pordenone
Malvasia Istriana B Tocai Friulano B Pinot bianco B
Pinot grigio G Glera B Ribolla gialla B
Riesling renano B Riesling italico B Sauvignon B
Verduzzo friulano B Chardonnay B Incrocio Manzoni 6.0.13 B
Moscato giallo B Muller Thurgau B Malvasia di Candia Aromatica B
Palava B Viogner B Picolit B
Verdiso B Verduzzo trevigiano B
Sciaglin B Ucelut B Cividin B
Provincia di Trieste
Malvasia Istriana B Pinot bianco B Pinot grigio G
Glera B Sauvignon B Chardonnay B
Moscato giallo B Malvasia di Candia Aromatica B
Palava B
Viogner B Garganega B Malvasia lunga B
Semillon B Vitouska B
Provincia di Udine
Malvasia Istriana B Tocai Friulano B Pinot bianco B
Pinot grigio G Glera B Ribolla gialla B
Riesling renano B Riesling italico B Sauvignon B
Verduzzo friulano B Chardonnay B Incrocio Manzoni 6.0.13 B
Moscato giallo B Muller Thurgau B Malvasia di Candia Aromatica B
Palava B Viogner B Sylvaner verde B
Picolit B Sciaglin B Uceut B
Cividin B
C. varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Veneto
Provincia di Belluno
Bianchetta trevigiana B Chardonnay B Malvasia istriana B
Manzoni bianco B Pinot bianco B Pinot grigio G
Glera B Glera lunga B Riesling renano B
Sylvaner verde B Tocai friulano B Moscato bianco B
Muller Thurgau B Kerner B
Provincia di Padova
Chardonnay B Garganega B Grapariol B
Malvasia istriana B Manzoni bianco B Moscato bianco B
Moscato giallo B Pinella B Pinot bianco B
Pinot grigio G Glera B Glera lunga B
Riesling renano B Riesling italico B Sauvignon B
Tocai friulano B Incrocio Bianco Fedit 51 CSG B
Marzemina bianca B
Trebbiano toscano B
Provincia di Rovigo
Chardonnay B Grapariol B Riesling italic B
Tocai friulano B Trebbiano toscano B Malvasia bianca di Candia B
Manzoni bianco B Moscato bianco B Pinot bianco B
Pinot grigio G
Provincia di Treviso
Bianchetta trevigiana B Boschera B Chardonnay B
Glera B Glera lunga B Grapariol B
Malvasia istriana B Manzoni bianco B Muller thurgau B
Perera B Pinot bianco B Pinot grigio G
Riesling renano B Riesling italico B Sauvignon B
Tocai friulano B Verdiso B Verduzzo friulano B
Verduzzo trevigiano B Incrocio Manzoni 2-3 B Marzemina bianca B
Manzoni moscato (Incrocio
Manzoni 13. 0. 25) B
Moscato bianco B
Provincia di Venezia
Chardonnay B Glera B Glera lunga B
Grapariol B Malvasia istriana B Manzoni bianco B
Pinot bianco B Pinot grigio G Riesling renano B
Riesling italico B Sauvignon B Tocai friulano B
Verduzzo friulano B Dorona B Marzemina bianca B
Moscato bianco B Muller thurgau B Verduzzo trevigiano B
Provincia di Verona
Chardonnay B Cortese B Durella B
Garganega B Grapariol B Manzoni bianco B
Moscato giallo B Muller thurgau B Pinot bianco B
Pinot grigio G Riesling renano B Riesling italico B
Sylvaner verde B Tocai friulano B Trebbiano di soave B
Bianchetta trevigiana B Malvasia bianca lunga B Malvasia istriana B
Moscato bianco B Nosiola B Trebbiano toscano B
Provincia di Vicenza
Chardonnay B Durella B Garganega B
Grapariol B Malvasia istriana B Manzoni bianco B
Pinot bianco B Pinot grigio G Glera B
Glera lunga B Pedevenda B Riesling renano B
Riesling italico B Sauvignon B Tocai friulano B
Trebbiano di Soave B Vespaiola B Incrocio Bianco. Fedit 51 CSG B
Marzemina bianca B Moscato giallo B Trebbiano toscano B