Per la produzione delle tipologie della DOP Abruzzo e relative sottozone, contenenti l’indicazione del vitigno “Malvasia”, oltre che le varietà di vite Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga, sarà consentito nuovamente utilizzare anche la varietà di vite Malvasia istriana.
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Nuovo DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
Abruzzo
Bianco: Trebbiano Abruzzese e/o Trebbiano Toscano (min. 50%), Chardonnay, Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino, Pinot Nero, Moscato, Riesling, Sauvignon, Traminer.
Rosso e Rosato: Montepulciano (min. 80%) Pinot Nero.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Abruzzo” comprende i comuni di: 1) in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa
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Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo».
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Nuovo DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
Cerasuolo d'Abruzzo
Montepulciano (min. 85%)
La zona di produzione del “Cerasuolo d'Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: 1) in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico,
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Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Doc Montepulciano d'Abruzzo e riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini».
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Montepulciano d'Abruzzo
Montepulciano (min. 85%)
Nuovo DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
La zona di produzione del “Montepulciano d'Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: 1) in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti,
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Proposta, ai sensi dell'art. 17 comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, della cancellazione della protezione della indicazione geografica protetta «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» dal registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia de L’Aquila, nella regione Abruzzo.
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I vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", devono essere ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all'85%.
NUOVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione dei vini "Trebbiano d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di
tutto o parte dei tenitori di comuni in provincia di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo
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