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Abbacchio Romano Igp - Modifica del disciplinare di produzione 2013

Pubblicato da disciplinare
Abbacchio Romano IGP

La modifica approvata è al Punto 4.4. Prova dell’origine: si richiede di posporre l’apposizione della marca identificativa dell’«Abbacchio Romano» IGP non oltre 20 giorni dalla nascita dell’animale, invece dei 10 giorni.
Tale esigenza nasce dalla necessità di evitare l’insorgere di infezioni al padiglione auricolare che in alcuni casi ha determinato la distruzione della carcassa, con danno economico all’allevatore. Questo fenomeno è stato registrato soprattutto nei periodi caldi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 aprile 2013  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Abbacchio Romano» registrata in  qualita' di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 507 della Commissione  del 15 giugno 2009. (13A03476)

(GU n.96 del 24-4-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento CE n. 507 della Commissione del 15 giugno 2009
con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette la
indicazione geografica protetta "Abbacchio Romano";
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;
Considerato che, con Regolamento (UE) n 1174/2012 della Commissione
del 5 dicembre 2012, e' stata accolta la modifica di cui al
precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente , a seguito della registrazione della modifica
richiesta, della I.G.P. "Abbacchio Romano", affinche' le disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione
erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
Indicazione Geografica Protetta "Abbacchio Romano", nella stesura
risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n.
1174/2012 della Commissione del 5 dicembre 2012.
I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione
Geografica Protetta "Abbacchio Romano", sono tenuti al rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 10 aprile 2013

Il direttore generale: Vaccari

Allegato

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Abbacchio Romano


Art. 1.


Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Abbacchio Romano" e'
riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati nel
territorio di cui all'art. 3, che siano in regola con le norme
dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.

Art. 2.


Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la carne di "Abbacchio
Romano" presenta le seguenti caratteristiche:
- Colore: rosa chiaro e grasso di copertura bianco;
- Tessitura: fine;
- Consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso

Art. 3.


Delimitazione dell'area di produzione

La nascita, l'allevamento degli agnelli da latte e le operazioni
di macellazione dello "Abbacchio Romano" devono avvenire in tutto il
territorio della Regione Lazio, come meglio individuato dalla
cartografia allegata.

Art. 4.


Elementi comprovanti che il prodotto e' originario della zona
geografica di cui all'art. 3.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in
uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori,
macellatori e sezionatori/confezionatori in appositi elenchi gestiti
dall'organismo di controllo, nonche' la tenuta di registri di
produzione e condizionamento e la denuncia dei quantitativi prodotti,
e' garantita la tracciabilita' e rintracciabilita' da monte a valle
della filiera produttiva. Inoltre, gli animali destinati alla
produzione di Abbacchio Romano IGP dovranno essere identificati, non
oltre 20 giorni dalla nascita, mediante apposizione sull'orecchio
sinistro d'idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte
il codice di identificazione dell'allevamento completo di lettere e
cifre e, sul retro, il numero progressivo del capo; Tutte le persone,
fisiche o giuridiche iscritte nei relativi elenchi saranno
assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.

Art. 5.


Metodo di ottenimento del prodotto

Materia prima
La materia prima dell' "Abbacchio Romano" e' costituita dalla
carne e parti dell'animale di agnelli maschi e femmine appartenenti
ai tipi genetici piu' diffusi nell'area geografica di cui all'art. 3:
razza Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e
suoi incroci, Massese e suoi incroci, Merinizzata Italiana e suoi
incroci.
Gli agnelli vengono macellati tra 28 e 40 gg. di eta'
Gli agnelli sono distinti secondo quanto previsto dai regolamenti
comunitari, nella seguente tipologia:
- Agnello "da latte" (sino ai 8 kg di peso morto)
Metodo di allevamento
Gli agnelli sono allevati allo stato brado e semibrado. E'
consentito, il ricovero in idonee strutture il cui stato
igienico-sanitario garantisca il benessere degli animali, con
particolare riguardo al buon grado di aerazione, illuminazione
naturale e pavimentazione.
Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno (allattamento
naturale). E' consentita l'integrazione pascolativa di alimenti
naturali ed essenze spontanee.
Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali,
prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di
cui all'art. 3. E' ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi
secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di
sintesi e di organismi geneticamente modificati.
Gli agnelli e le pecore matricine non devono essere soggetti a
forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni
ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.
Nel periodo estivo, e' consentita la tradizionale pratica della
monticazione.
Macellazione
L'attivita' di macellazione, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, dovra' avvenire entro 24 ore dal
conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena
giugulare, a cui segue lo spellamento e la contemporanea recisione
delle zampe anteriori e posteriori. La carcassa che ne deriva, dovra'
essere liberata dell'apparato intestinale, ivi compresa
l'asportazione della cistifellea dal fegato, il quale deve restare
integro all'interno della carcassa unitamente alla coratella. Nella
fase successiva la carcassa dovra' essere condizionata secondo le
tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.
La carcassa di "Abbacchio Romano" deve presentare alla
macellazione le seguenti caratteristiche:
- Peso carcassa a freddo, senza pelle, con testa e corata:
massimo 8 kg;
- Colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui
muscoli interni della parete addominale);
- Consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di
sierosita');
- Colore del grasso: bianco;
- Consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto, sulla
massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, a temperatura
ambiente di 18-20°C);
- Copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna
della carcassa, non eccessivamente i reni.
L'agnello designato dall'Indicazione Geografica Protetta
"Abbacchio Romano", puo' essere immesso al consumo intero e/o
porzionato secondo i tagli che seguono:
- Intero;
- Mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa
in parti simmetriche;
- Spalla;
- Coscio;
- Costolette;
- Testa e coratella (cuore, polmone e fegato)
Il porzionamento puo' essere effettuato anche al di fuori della
zona geografica di produzione di cui all'art. 3.

Art. 6.


Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono
rappresentati da:
1.1. Fattori naturali
6.1.1. L'intero territorio della regione Lazio permette, con le
proprie caratteristiche pedoclimatiche, quali:
- rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline,
pianure alluvionali);
- temperatura media annuale variabile tra 13-16°C;
- precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm
lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne
fino ai 1.800- 2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei
Simbruini;
di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli
ovini, senza provocare stress all'animale.
I fattori naturali consentono alle pecore matricine di utilizzare
i prati naturali e prati-pascolo, in modo da conferire particolari
qualita' al latte destinato all'alimentazione degli agnelli, e di
conseguenza alla carne, determinando un sinergismo eccezionalmente
favorevole oltre che per la qualita' anche per l'omogeneita' dei suoi
caratteri.
1.2. Fattori Umani
Il prodotto Abbacchio Romano ha, fin dai tempi remoti, un forte
legame con la ruralita' regionale, dimostrato non solo
dall'importanza che l'allevamento ovino ha nell'economia e nelle
tradizioni dell'intera Regione Lazio, ma anche e soprattutto dalla
reputazione che lo stesso ha da sempre dimostrato di possedere presso
il consumatore. Infatti, il prodotto, fin dai tempi piu' antichi, ha
una notevole influenza sulla gastronomia regionale. Infatti esso
risulta avere un ruolo fondamentale nella cucina romana e laziale,
tanto da dare origine a circa cento piatti diversi. A livello sociale
questo legame e' dimostrato dalle numerose sagre, feste campestri e
manifestazioni popolari che hanno come oggetto l'abbacchio romano e
che si svolgono su tutto il territorio della Regione Lazio.
Particolare e' anche l'utilizzo del termine romanesco Abbacchio, che
risulta essere univoco. Infatti, dal vocabolario romanesco di
Chiappini «si chiama abbacchio il figlio della pecora ancora lattante
o da poco slattato; agnello il figlio della pecora presso a
raggiungere un anno di eta' e gia' due volte tosato. A Firenze non si
fa distinzione l'uno e l'altro si chiamano agnello». Anche una serie
di operazioni che vengono eseguite sull'abbacchio sono caratterizzate
da una terminologia romanesca quale ad esempio sbacchiatura o
abbacchiatura (macellazione degli abbacchi).
Gli elementi che comprovano la storia e tradizione del prodotto
Abbacchio Romano sono costituiti da:
2. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:
- A Campo Vaccino fin dal 300 si teneva il mercato degli
abbacchi, degli agnelli, dei castrati e delle pecore.
- Nei regesti farfensi del secolo X troviamo le norme che
regolavano gli stazzi ed i ricoveri per gli ovini.
- I Papi, dopo la caduta dell'Impero Romano, vietarono alle
pecore di pascolare in tutta la Campagna Romana, prima di Sant'Angelo
di settembre (29 settembre) ed imposero l'uscita da tutto il
territorio, a Sant'Angelo di maggio (3 maggio), quindi il bestiame si
rimetteva in movimento per raggiungere i freschi pascoli degli
Appennini e sfuggire alla calura estiva.
- Nel 17 ottobre 1768 fu emanato un editto firmato dal Cardinale
Carlo Rezzonico, per regolare la vendita degli abbacchi.
- Padre Zappata nel suo saggio sull'abbacchio, tratto dal volume
«Roma che se va» del 1885, descrive le lotte ingaggiate nei secoli
precedenti, tra mercanti di campagna che intendevano abbacchiare
(uccidere gli abbacchi) ed il governo pontificio che intendeva quanto
meno frenare o addirittura proibire l'iniziativa dal mese di
settembre fino alla settimana di passione.
- La Repubblica romana nel 1798 sanci' la liberta' di
abbacchiare-
- Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana» anno
1953, scrive che «per un gregge di 4000 pecore occorre una estensione
di pascolo di circa 430 rubbia nel periodo invernale, mentre in
quello primaverile (dal 16 marzo al 24 giugno) sono sufficienti 400
rubbia».
3. Riferimenti culturali:
- Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna
romana», anno 1903, mette in risalto, nel descrivere la masseria, che
e' «il Buttero, a trasportare a Roma abbacchi»;
- Dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia
di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in
evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita degli
abbacchi;
- Nel catalogo-mostra «I nostri 100 anni» documenti fotografici
dell'agro romano, troviamo numerose fotografie sulla pastorizia; una
in particolare riporta «l'abbacchiara», mezzo utilizzato per il
trasporto degli abbacchi morti.
4. Riferimenti statistici:
- Nel 1598 furono consumati a Roma 73.000 agnelli
- Nel 1629 furono consumati a Roma 165.797 agnelli su di una
popolazione che contava 115.000 anime.
- Nicola Maria Nicolaj, nella sua stima, dal titolo «Memorie,
leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma», Roma
1803, volume III, cap. «Scandaglio della spesa e fruttato di un anno
d'una massaria di pecore bianche vissane composta di capi num. 2.500
... presi i ragguagli sopra diverse massarie dell'Agro Romano ...
spese ...introito: rimangano num. 1540 agnelli da vendersi al
macello, quali possono valutarsi sc. 1.80 uno per l'altro, che in
tutto scudi 2772».
- La CCIAA dell'Aquila (1968) nel lavoro «Problemi attuali
dell'allevamento ovino in Italia» mette in risalto dati statistici
del patrimonio ovino laziale dal 1918 al 1963;
- L'Istat con «Indagine nazionale su alcuni aspetti degli
allevamenti e delle produzioni ovine», decreto ministeriale del MiPAF
16 dicembre 1971, mette in luce la consistenza e la distribuzione
delle razze nel Lazio nel 1971.
5. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di
produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:
- la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione tra il
direttore dell'azienda e la sede centrale del Pio Istituto viene
riportato che nel mese di ottobre del 1969 l'azienda ha consegnato
alle dispense ospedaliere 4209 abbacchi, 16 animelle
- la tenuta di Castel di Guido: dalla contabilita' di masseria
siglata dal Vergaro e dal direttore nel 1958, nel 1960, nel 1965 e
nel 1967 si riscontra la produzione e la vendita di abbacchi.
6. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si
svolgono nei comuni della Regione Lazio:
- Dal 1952 si svolge nel comune di Roiate (Roma) la «Sagra
dell'Abbacchio Romano»;
- Dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra
Rassegna Ovina» con degustazione dei prodotti derivati dal latte di
pecora.
7. Riferimenti gastronomici:
- l'Abbacchio Romano, il giovanissimo agnello lodato da Giovenale
con la frase stupenda «... il piu' tenero del gregge, vergine d'erba,
piu' di latte ripieno di sangue...» fa parte del repertorio di
secondi piatti della cucina tradizionale romana e laziale.

Art. 7.


Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al presente
disciplinare di produzione e' svolto, conformemente a quanto
stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006, dalla
struttura di controllo denominata "Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Roma - Area V - Certificazione di
prodotti agroalimentari, con sede in Roma (RM), Via Appia Nuova, 218,
tel. +39 0652082051, Fax +39 06 52082493, e-mail:
lcm.certificazioneprodotti@rm.camcom.it.

Art. 8.


Confezionamento ed etichettatura

La carne di "Abbacchio Romano" deve essere immessa al consumo
provvista di contrassegno, costituito dal logo riportato in calce al
presente disciplinare, a garanzia dell'origine e dell'identificazione
del prodotto.
La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio. La carne e'
posta in vendita al taglio o confezionata, secondo i tagli di cui
all'art. 5.
La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri
di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e
relative menzioni in conformita' alle prescrizioni del normativa
comunitaria vigente e alle informazioni corrispondenti ai requisiti
di legge le seguenti ulteriori indicazioni:
- la designazione "Abbacchio Romano" deve essere apposta con
caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente
distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione
Indicazione Geografica Protetta e/o I.G.P;
- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda
produttrice;
- il logo deve essere impresso sulla superficie della carcassa,
in corrispondenza della faccia esterna dei tagli;
- il logo e' costituito da un perimetro quadrato composto da tre
linee colorate, verde, bianco e rosso, interrotto in alto da una
linea ondulata rossa che si collega ad un ovale rosso all'interno del
perimetro e contenente una testa di agnello stilizzata. Il perimetro
e' interrotto, in basso, dalla scritta a caratteri maiuscoli rossi
"I.G.P.". In basso, all'interno del perimetro quadrato, e' riportata
l'indicazione del prodotto "ABBACCHIO" in caratteri maiuscoli di
colore giallo, e "ROMANO" a caratteri maiuscoli di colore rosso. I
riferimenti di colore espressi in pantone sono riportati all'Art.9.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni
che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano
significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il
consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui
allevamenti il prodotto deriva, nonche' di altri riferimenti
veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa
comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le
finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
La designazione "Abbacchio Romano " deve figurare in lingua
italiana.

Art. 9.


Logo

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