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Alto Adige o dell'Alto Adige Doc - Modifica ordinaria del disciplinare di produzione - 2024

Pubblicato da disciplinare
Alto Adige o dell'Alto Adige Doc

Al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in  lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 18  settembre 2014, richiamato in premessa, sono apportate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023 come integrate con le modifiche  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2023 e nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2024.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 8 ottobre 2024  

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione
di origine controllata - DOC) dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto
Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»). (24A05379)

(GU n.244 del 17-10-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del
30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per
quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine
protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla
presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il
regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti
giuridici;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il
disciplinare consolidato della DOP «Alto Adige» o «dell'Alto Adige»
(in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e il relativo documento
unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il
quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o
«Südtiroler»);
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2014, pubblicato sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 2
ottobre 2014, con il quale e' stato modificato il disciplinare della
DOP dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», (in lingua tedesca
«Südtirol» o «Südtiroler»);
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5
luglio 2019, concernente la pubblicazione della comunicazione di
approvazione della modifica ordinaria, ai sensi del regolamento UE n.
33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, lettera b) e comma 4), del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o
«dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), di
cui al predetto decreto ministeriale del 18 settembre 2014;
Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP, e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31
luglio 2019 - comunicati (concernente informazioni agli operatori
della pubblicazione della predetta modifica ordinaria nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019);
Vista la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di
produzione che comporta modifiche al documento unico, della DOP dei
vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o
«Südtiroler»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 95 del 22 aprile 2023;
Vista la successiva pubblicazione della proposta di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Alto Adige», riguardante l'art. 5, comma 1, dello stesso
disciplinare, limitatamente alla modifica di categoria ordinaria,
come riportato nel comunicato «Sospensione della pubblicazione del
provvedimento finale di approvazione della modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca
"Südtirol" o "Südtiroler")», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
287 del 9 dicembre 2023;
Viste le successive integrazioni alla proposta di modifica
ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua
tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023,
approvate dal Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 24
giugno 2024 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 177 del 30 luglio 2024;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche
ordinarie al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto
Adige» conformemente alla citata proposta di modifica pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22
aprile 2023 e successive integrazioni di cui alla Gazzetta Ufficiale
n. 287 del 9 dicembre 2023 e n. 177 del 30 luglio 2024;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» nonche' alla comunicazione
della stessa modifica alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare
l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali
non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca
«Südtirol» o «Südtiroler») cosi' come da ultimo modificato con il
decreto ministeriale 18 settembre 2014, richiamato in premessa, sono
apportate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22
aprile 2023 come integrate con le modifiche pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2023 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30
luglio 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o
«dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») cosi'
come consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il
relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli
allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2024-2025.
4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, e' aggiornato in relazione alle
modifiche di cui all'art. 1.
6. Il presente decreto, unitamente al disciplinare di produzione
consolidato con le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 del presente
decreto, sara' pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione
qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 8 ottobre 2024

Il dirigente: Gasparri

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ALTO ADICE» O «DELL'ALTO ADIGE»

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