Amarone della Valpolicella Docg - Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2023
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOCG Amarone della Valpolicella
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della Valpolicella». (23A03462)
(GU n.142 del 20-6-2023)
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento
delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di
esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del
regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2010, con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Amarone della Valpolicella» ed approvato il
relativo disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato sul sito
internet del Ministero sezione Qualita' - vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 - 14 agosto 2019,
con il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione dei
vini a DOCG «Amarone della Valpolicella»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini Valpolicella
con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Amarone
della Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more
dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui all'articoli 6 e 7 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche
ordinarie dei disciplinari e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione dell'11 maggio 2023, che ha
formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;
Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata
proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Amarone della Valpolicella».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste -
Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente comunicato.
Allegato
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Amarone della Valpolicella»
Al disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Amarone della Valpolicella», come da ultimo modifica con il decreto ministeriale 2 agosto 2019, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche:
Il comma 2 dell'art. 5:
2) Per i vini «Amarone della Valpolicella» Classico e «Amarone della Valpolicella» Valpantena le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento del vino «Amarone della Valpolicella» di cui al comma 1, primo capoverso, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento.
Inoltre sono fatte salve le autorizzazioni individuali ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente capoverso e comunque nell'ambito territoriale della Provincia di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2010;
e' sostituito con il seguente testo:
2) Per i vini «Amarone della Valpolicella» Classico e «Amarone della Valpolicella» Valpantena le operazioni di appassimento delle uve e di vinificazione dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento del vino «Amarone della Valpolicella» di cui al comma 1, primo capoverso, limitatamente al prodotto proveniente dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento. Tali aziende possono altresi' acquistare e vinificare presso i loro stabilimenti un'ulteriore quantita', fino ad un massimo di 1/3, di uve della loro produzione effettiva, provenienti da vigneti iscritti alla DOCG Amarone della Valpolicella Classico e/o alla DOCG Amarone della Valpolicella Valpantena.
Le operazioni di invecchiamento dei vini di cui al presente comma possono essere effettuate all'interno della zona di cui all'art. 3, comma 1.
Inoltre, sono fatte salve le autorizzazioni individuali ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in stabilimenti situati nell'ambito territoriale della provincia di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2010.
I commi 1 e 2 dell'art. 8:
1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacita' non superiore a 5 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, puo' essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'utilizzo della capacita' di 9 e 12 litri.
2) Nella chiusura di dette bottiglie sono ritenuti idonei i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0,375 e' tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite;
sono sostituiti con il seguente testo:
1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacita' non superiore a 15 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
2) Per la chiusura di dette bottiglie e' obbligatorio l'uso del tappo raso bocca. Tuttavia, per le bottiglie fino a litri 0,250 e' consentito anche l'uso del tappo a vite a vestizione lunga.
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