Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Doc Teroldego Rotaliano riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1971, n. 139, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della doc Riviera ligure di ponente e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.
Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola Rocchetta Tanaro, di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione al riferimento al nome di vitigni.
Parere sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica dei vini da tavola Romagnano Sesia e di delimitazione della relativa zona di produzione.
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata Ruche' di Castagnole Monferrato e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.
Il marchio «Suino pesante italiano tipico» presentato dal Consorzio del suino pesante italiano tipico e depositato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Reggio Emilia con il n. 32081C/86 e' riconosciuto quale «marchio di qualita'» da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura distintiva, le carni derivanti dai suini delle razze idonee allo scopo e loro incroci.
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Velletri» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1972, n. 190, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 6, 7 e 8 ed in parte gli articoli 2, 4 e 5.