La Focaccia di Recco col formaggio è composta da due sottilissime sfoglie farcite col formaggio. Alla vista si distingue facilmente dalle focacce tipiche della tradizione italiana e ligure in quanto è estremamente sottile ed all’interno è farcita con uno strato di formaggio fuso. Altra particolarità che caratterizza la «Focaccia di Recco col formaggio» è rappresentata dal formaggio, dolce con una leggera e gradevole nota acidula e consistenza cremosa.
L'organismo denominato CertiProDop S.r.l. con sede in Crema, Via del Macello n. 26, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la dop Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana, registrata ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.
La IGP Fungo di Borgotaro è riservata ai carpofori freschi e secchi delle seguenti varietà di Boletus Sez. Boletus secondo Moser Boletus aestivalis (anche conosciuto come Boletus reticulatus Schaffer ex Baudin) chiamato dialettalmente «rosso» o «fungo del caldo»; Boletus pinicola Vittadini (anche conosciuto come B. pinophilus Pilat e Dermek) chiamato dialettalmente «moro»; Boletus aereus Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente «magnan»; Boletus edulis Bulliard ex Fries che dialettalmente prende il nome di «fungo del freddo» in particolare la «forma bianca»;
All'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Gambellara", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, il terzo comma e' modificato come segue: " Tuttavia per i vini della tipologia "Gambellara" e' consentita l'immissione al consumo in bottiglie di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiuse con tappo a vite e per le tipologie «Gambellara» superiore e "Gambellara" classico e' consentita, invece, l'immissione al consumo in bottiglie di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiuse con tappo a vite a capsula lunga.".
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, con decreto 21 gennaio 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta Gorgonzola, registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
L'Istituto Marchigiano di tutela vini e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro», «Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.
I vini DO La Mancha sono prodotti con le seguenti varietà di uve da vino - Varietà Bianche Autorizzate: Airén, Chardonnay, Gewürztraminer, Macabeo o Viura, Moscatel de Grano Menudo, Parellada, Pedro Ximenez, Riesling, Sauvignon Blanc, Torrontés, Verdejo, Viognier e Mascate di Alessandria. - Varietà rosse autorizzate: Bobal, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cencibel o Tempranillo, Garnacha Tinta, Garnacha Tintorera, Graciano, Malbec, Mencía, Merlot, Monastrell, Moravía dolce o Crujidera, Petit Verdot, Pinot Nero e Syrah.
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Lazio, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo: «Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio amministrativo della limitrofa Provincia di Terni».
L'Indicazione Geografica Protetta «Limone di Rocca Imperiale» e' riservata ai frutti provenienti dalle cultivar del gruppo Femminello, appartenente alla specie botanica Citrus Limun Burm., noti nel comprensorio col nome di «Limone di Rocca Imperiale».