Pecorino Crotonese - Proposta di riconoscimento e disciplinare di produzione
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese»
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese»
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione Pecorino delle balze Volterrane come Dop ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, che sostituisce il Regolamento (CE) n. 510/06, presentata dall'Associazione tra i produttori di latte e Pecorino Balze Volterrane e acquisito inoltre il parere positivo della Regione Toscana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione
Il Pecorino di Picinisco è un formaggio di forma cilindrica a facce piane, a latte crudo e a pasta cruda. Il latte utilizzato viene prodotto esclusivamente da razze tipiche della zona di produzione: Sopravissana, Comisana, Massese o incroci con almeno una di queste razze. E’ ammesso l’utilizzo di latte di capra, proveniente da popolazioni locali di Capra grigia ciociara, Capra bianca Monticellana e loro meticci, per una percentuale massima del 25 %.
L’areale di produzione del formaggio Pecorino di Picinisco DOP particolarmente vocato alla pastorizia e alla produzione di formaggi ovi — caprini, ricade nella valle di Comino (61 535 ha), un bacino inquadrato nel Lazio meridionale, in provincia di Frosinone, pochi km a Nord di Cassino ed ad Est di Sora, nel settore occidentale della catena montuosa della Meta — Mainarde.
Il Pecorino Sardo deriva esclusivamente da latte intero di pecora prodotto nella Regione Sardegna che può essere termizzato o pastorizzato.
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Pellaro, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria
Modifica del disciplinare di produzione della Igp Pesca di Leonforte registrata in forza al Regolamento (CE) n. 622 della Commissione del 15 luglio 2010. (13A04318)
La zona di produzione dell'IGP "Pescabivona" ricade all'interno del bacino idrografico del fiume Magazzolo a sud-ovest dei Monti Sicani e comprende porzioni del comune di Bivona (AG) e di altri limitrofi quali Alessandria della Rocca (AG), S. Stefano Quisquina (AG), S. Biagio Platani (AG) e Palazzo Adriano (PA).
L'organismo denominato BioAgriCert S.r.l. e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione Piadina Romagnola, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 dicembre 2012.
Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini Doc Piave, relativamente alle tipologie Manzoni bianco e Verduzzo, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl"con decreto 24 maggio 2010, ad effettuare i controlli per la Dop Piave, registrata con il Regolamento della Commissione (UE) n. 443 del 21 maggio 2010 e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.