Raschera Dop - Modifica Disciplinare di produzione - 2013
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Raschera, registrata in qualita' di DOP in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996. (13A09474)
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Raschera, registrata in qualita' di DOP in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996. (13A09474)
All'art. 6, al penultimo comma del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Reno», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' introdotto il seguente testo:
«E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.».
La designazione rilasciata all'Ente Nazionale Risi quale autorita' pubblica, ad effettuare i controlli per la IGP Riso del Delta del Po, registrata con il Regolamento (CE) n. 1078 del 10 novembre 2009, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo alla autorita' pubblica stessa oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.
Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate dalla Unioncamere"sono designate quali autorita' pubbliche ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta "Riviera Ligure", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 123 del 23 gennaio 1997.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».
L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Roccamonfina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo: "Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Salame Brianza Dop registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.
Autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro- alimentari», in Piacenza, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Salame Felino», registrata in ambito Unione europea.
Iscrizione della denominazione «Salame Felino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Salemi, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate anche all'interno dell'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni confinanti con la predetta zona: Vita, Santa Ninfa, Calatafimi, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.".