L'autorizzazione concessa con decreto 1° ottobre 2012 all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Salmerino del Trentino» e' da considerarsi riferita alla Igp Salmerino del Trentino, registrata in ambito europeo con regolamento (UE) n. 474 del 7 maggio 2013.
La «IGP - Salmerino del Trentino» e' attribuita ai pesci salmonidi allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla specie salmerino alpino Salvelinus alpinus L. e la zona di produzione comprende l'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento nonche' il comune di Bagolino in Provincia di Brescia.
Il Sannio Consorzio Tutela Vini e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Aglianico del Taburno e per le DOC Falanghina del Sannio e Sannio, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Scilla, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase: «Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Agroqualita' SpA ad effettuare i controlli per la IGP Sedano Bianco di Sperlonga, registrata con il Regolamento (UE) n. 222 del 17 marzo 2010, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Sillaro o Bianco del Sillaro, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Tuttavia, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna».
Al disciplinare di produzione della DOCG Soave Superiore, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 e rettificato con il decreto ministeriale 12 luglio 2013 richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono sostituiti con il seguente testo: "I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca". "E' altresi' consentito per la chiusura dei contenitori del vino "Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o menzione aggiuntiva l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di vetro".
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Stelvio/Stilfser registrata in qualita' di DOP in forza al Regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007. (13A09852)
L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione Strachitunt, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 31 ottobre 2012.