All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Valdamato, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase: «Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della provincia di Catanzaro
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Vallagarina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lett. b) del Regolamento CE n. 607/2009, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Trento e Verona. E' altresi' consentito effettuare la vinificazione nell'intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione Lombardia, purche' le aziende interessate dimostrino l'uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di vinificazione e/o frizzantatura dei vini I.G.P. "Vallagarina" nelle ultime 5 campagne vitivinicole.».
L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione Valtellina Casera, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Veneto Orientale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: «La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, par. 4, lettere a) e b) del Reg. CE n. 607/2009, che tali operazione siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle provincie di Treviso e Venezia, nonche' nell'ambito dell'intero territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone.
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: «La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Venezia e Treviso».
A titolo di rettifica del decreto ministeriale 8 ottobre 2013 richiamato in premessa, l'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia, e' sostituito con il seguente: "La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso"
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Verona o Provincia di Verona o Veronese, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 3 e' inserita la seguente frase: «Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.».
Il disciplinare di produzione dei vini a IGT Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato all'art. 3 e all'art.5
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria con decreto 11 maggio 2010 ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta Vitellone bianco dell'Appennino Centrale, registrata con il Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.
Il Disciplinare di produzione del vitellone ai cereali definisce un processo produttivo nell'ambito di un Sistema di qualita' nazionale zootecnia (SQN) per le carni bovine contrassegnate dalla denominazione "vitellone/scottona ai cereali" in conformita' alle prescrizioni del decreto ministeriale 4 marzo 2011.