All'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
All'art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare di produzione dei vini a Doc Contessa Entellina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Costa Viola, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase: "Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria
All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Eloro", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
Ferme restando le condizioni alle quali Valoritalia S.r.l. e' stata autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti, di cui all'art. 5 comma 1 del decreto 14 giugno 2012, utilizzatori della Igp Emilia o dell'Emilia, previste dal decreto 21418 del 31 luglio 2012 citato in premesse, si approva il piano dei controlli trasmesso da Valoritalia S.r.l. che recepisce le modifiche del disciplinare di produzione trasmesse alla Commissione UE e che e' in vigore unitamente al piano dei controlli gia' approvato con il DM 21418 del 31 luglio 2012 citato nelle premesse.
L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Epomeo», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012.».
La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Potenza e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la dop Fagioli Bianchi di Rotonda, registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 240 dell'11 marzo 2011.
La dop Ficodindia di San Cono e' riservata ai frutti provenienti dalle seguenti cultivar della specie Opunzia Ficus Indica coltivate nel territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione: «Surfarina» o «Nostrale» detta anche Gialla, «Sanguigna» detta anche Rossa, «Muscaredda» o «Sciannarina» detta anche Bianca.
La designazione dell'Agenzia Laore Sardegna, con decreto 1° ottobre 2010, ad effettuare i controlli per la dop Fiore Sardo, registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, e' prorogata fino al 31 dicembre 2013.