L’area di produzione comprende l’intero territorio dei comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova.
La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini Docg “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", comprende l’intero territorio dei comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano in provincia di Padova. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", designabili con la specificazione classico interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra.
L'indicazione geografica tipica "Barbagia", con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno 85% dai corrispondenti vitigni. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Barbagia" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ortine, Ottana, Sarule in provincia di Nuoro.
Contiene le modifiche del decreto concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Barbaresco”.
La zona di origine delle uve atta a produrre i vini Docg «Barbaresco» comprende l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “Barbera d’Alba” devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di: Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d’Alba, Cossano Belbo, Diano d’Alba,
La zona di produzione dei vini a D.O.C.G. “Barbera d’Asti” comprende i territori di alcuni comuni in Provincia di Asti ed Alessandria. La D.O.C.G. “Barbera d’Asti” è riservata ai vini rossi per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: “Barbera d’Asti”; “Barbera d’Asti” superiore; anche con l’eventuale specificazione delle seguenti sottozone: “Tinella”, “Colli Astiani” o “Astiano”.
La Docg “Barbera del Monferrato Superiore” è riservata ai vini rossi per le tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: Barbera del Monferrato Superiore. La zona di produzione del vino “Barbera del Monferrato Superiore” comprende i territori di alcuni comuni in Provincia di Alessandria ed Asti
L’area di produzione comprende in tutto in parte il territorio dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion Veronese, Torri del Benaco, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio. L’area di produzione del Bardolino Classico comprende in tutto o in parte i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion. (Pr. Verona)