Iscrizione della denominazione «Rucola della Piana del Sele» IGP nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La denominazione «Rucola della Piana del Sele» IGP, designa le foglie di rucola prodotte nella zona delimitata e riferibili alla specie botanica Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. (fam. Brassicaceae), volgarmente denominata «Rucola selvatica».
I vini Doc S. Anna di Isola Capo Rizzuto, rosso e rosato, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche: Gaglioppo dal 40% al 60% ; Nocera, Nerello mascalese, Nerello cappuccio, Malvasia nera, Malvasia bianca e Greco bianco da soli o congiuntamente, dal 40% al 60% con una presenza massima dei vitigni a bacca bianca non superiore al 35% del totale. Le uve destinate alla produzione dei vini S. Anna di Isola Capo Rizzuto devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Isola Capo Rizzuto e parte dei comuni di Crotone e di Cutro (Provincia di Crotone)
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Sabbioneta” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in provincia di Mantova.
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Salame Felino IGP, in Parma, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame Felino».
La Doc Salaparuta con o senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica: «Salaparuta» Bianco: Catarratto minimo: 60% - Salaparuta Rosso e Salaparuta Rosso Riserva: Nero d'Avola: minimo per il 65%; «Salaparuta» Novello: Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%. La Doc Salaparuta seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Escluso il Trebbiano toscano. Le uve destinate alla produzione della Doc Salaparuta devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta (Provincia di Trapani)
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica Salemi comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Salemi in provincia di Trapani.
La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Salento" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.
La Doc Salice Salentino rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Negroamaro per almeno il 75%. - Salice Salentino Aleatico è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Aleatico per almeno l'85%, Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, fino a un massimo complessivo del 15%. - Salice Salentino rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno : Negroamaro per almeno il 75%. - Salice Salentino Aleatico : Aleatico per almeno l'85%, Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, fino a un massimo complessivo del 15%. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di Salice Salentino , Veglie e Guagnano della provincia di Lecce e San Pancrazio Salentino e Sandonaci della provincia di Brindisi e inoltre in parte il territorio comunale di Campi Salentina in provincia di Lecce e Cellino San Marco in provincia di Brindisi.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Salina” comprende l'intero territorio amministrativo delle Isole Eolie in provincia di Messina.
La Doc Sambuca di Sicilia bianco, rosso, e rosato è riservata ai vini "Sambuca di Sicilia" bianco: Ansonica (o Inzolia o Insolia) non meno del 50%; "Sambuca di Sicilia" rosso e rosato: Nero d'Avola non meno del 50%; "Sambuca di Sicilia", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: "Chardonnay", "Grecanico", "Ansonica" o "Inzolia" o "Insolia" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. "Sambuca di Sicilia", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: "Nero D'Avola", "Cabernet-Sauvignon", "Sangiovese", "Merlot", "Sirah" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno. "Sambuca di Sicilia", passito è riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ansonica o Inzolia o Insolia per almeno il 50%.Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Grillo, Sauvignon. Zona di produzione è indicata nei confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia Provincia di Agrigento