La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Tharros" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Oristano: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, .....
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Tintilia del Molise” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell’ambito aziendale, per almeno il 95% dal vitigno Tintilia. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di Campobasso ed Isernia, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.
Todi bianco: Grechetto: minimo 50%; Todi rosso: Sangiovese: minimo 50%; Todi Grechetto o Grechetto di Todi: Grechetto: minimo 85%; Todi Sangiovese o Sangiovese di Todi: Sangiovese: minimo 85%; Todi Merlot o Merlot di Todi: Merlot: minimo 85%; Le uve destinate alla produzione dei vini Todi devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, e Collazzone.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto , Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato , Siena, nella Regione Toscana.
La denominazione di origine controllata “Trentino“ nelle tipologie bianco, rosso e kretzer, o rosato è riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni, idonei alla coltivazione nella provincia autonoma di Trento: Trentino bianco: Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%; Trentino rosso: Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère da soli o congiuntamente e Merlot; Trentino kretzer o rosato: Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%. La denominazione di origine controllata ”Trentino“ con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: a frutto bianco: a frutto rosso: Chardonnay; Moscato rosa (localmente detto delle rose); Moscato giallo; Cabernet; Müller Thurgau; Cabernet franc; Nosiola; Cabernet Sauvignon; Pinot bianco; Lagrein (rubino o rosato); Pinot grigio; Marzemino; Riesling italico; Merlot; Riesling renano; Pinot nero; Sauvignon; Rebo; Traminer aromatico; è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, con esclusione delle varietà Moscato giallo, Moscato rosa e Traminer aromatico. “Trentino” Vino Santo : Nosiola per almeno l’85%. La Doc Trentino con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate: a frutto bianco: Chardonnay; Pinot bianco; Pinot grigio; Sauvignon; a frutto rosso: Cabernet; Cabernet franc; Cabernet Sauvignon; Merlot; Lagrein. Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati con la varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente. La specificazione “Cabernet” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione varietale: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier. La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” è costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Trexenta" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Barrali, Gesigo, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Selegas, Senorbi, Siurgus Donigala, Suelli, S. Basilio, S. Andrea Frius in provincia di (ex Cagliari ) Sud Sardegna
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Umbria” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Perugia e di Terni della Regione Umbria.
«Val d’Arbia» bianco: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun vitigno. «Val d’Arbia» rosato: Sangiovese: minimo 50%. «Val d’Arbia» Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%. «Val d’Arbia» Grechetto: Grechetto: minimo 85%. «Val d’Arbia» Pinot bianco: Pinot bianco: minimo 85%. «Val d’Arbia» Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%. «Val d’Arbia» Trebbiano: Trebbiano toscano: minimo 85%. «Val d’Arbia» Vermentino: Vermentino: minimo 85%. «Val d’Arbia» Vin Santo e «Val d’Arbia» Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%; La zona di produzione delle uve dei vini Doc «Val d’Arbia» comprende in provincia di Siena l’intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d’ Arbia, Murlo, Buonconvento.