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Art 43ter modifiche alla legge 238 del 2016

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Legislazione Argomenti : nessuno

Il riconoscimento della DOCG e' riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita .....

Art. 43-ter. (Modifiche alla legge n. 238 del 2016) -

  1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";
  3. b) all'articolo 31, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La menzione 'superiore' non puo' essere abbinata alla menzione 'novello', fatte salve le denominazioni preesistenti";
  4. c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il riconoscimento della DOCG e' riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";
  5. d) all'articolo 41, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attivita' effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attivita' di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 e' esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni";

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