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Asparago di Badoere Igp - Controlli di CSQA Certificazioni Srl 2023

Pubblicato da disciplinare
Asparago di Badoere

CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Asparago di Badoere”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) 923 del 14 ottobre 2010.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE


Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la  indicazione geografica protetta “Asparago di Badoere”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 923 della Commissione del 14 ottobre 2010 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Asparago di  Badoere”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; 
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle  strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa  con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della  Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del  consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei  provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle  produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n.  526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi  provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e  delle foreste;
Visto il decreto n. 2172 del 12 febbraio 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “CSQA Certificazioni Srl” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Asparago di  Badoere”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 13 febbraio 2020, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 44531 del 25 gennaio 2023 con la quale la Regione Veneto ha confermato quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Asparago di Badoere”, “CSQA Certificazioni Srl”;
Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti da “CSQA Certificazioni Srl” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e  certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Asparago di Badoere”;


D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la igp Asparago di Badoere, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) 923 del 14 ottobre 2010.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di  settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale  competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il  preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di  controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica  del presente decreto.
5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali. 


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 13 febbraio 2023.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della  legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato  centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del  Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per  territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo  dell’anno successivo.
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e,  comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno  successivo. 
3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del  decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo  14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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