Asparago di Badoere Igp - Modifica disciplinare
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Asparago di Badoere registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 923/2010 della Commissione del 14 ottobre 2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2021
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Asparago di Badoere» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 923/2010 della Commissione del 14 ottobre 2010. (21A06473)
(GU n.264 del 5-11-2021)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 923/2010 della Commissione del 14
ottobre 2010 con il quale è stata iscritta nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette, l'indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere»;
Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1174 della
Commissione del 12 luglio 2021, è stata accolta la modifica di cui
al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica
richiesta della I.G.P. «Asparago di Badoere», affinche' le
disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per
informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere», nella stesura
risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) 2021/1174
della Commissione del 12 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea - serie L 256/52 del 19 luglio 2021.
I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione
geografica «Asparago di Badoere», sono tenuti al rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 26 ottobre 2021
Il dirigente: Cafiero
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGP
ASPARAGO DI BADOERE
Art. 1.
Denominazione
La denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. - nelle tipologie
Bianco e Verde - e' riservata ai turioni di asparago che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione ai sensi del regolamento (UE) N. 1151/2012.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
L'«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni
generati da piante della famiglia delle Liliacee - genere Asparagus -
specie Officinalis varieta', «Thielim», «Zeno», «Grolim», «Cumulus»,
«Darzilla», «Hercolim», «Marco», «Vittorio», «Giove» per la tipologia
«bianca»; varieta' «Eros», «Thielim», «Grolim», «Cumulus», «Magnus»,
«Giove», «Vittorio», per la tipologia «verde».
E' consentito l'utilizzo di altre cultivar di asparago derivanti
dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata,
attraverso prove sperimentali e documentali, la conformita' al metodo
di produzione e alle caratteristiche dell'«Asparago di Badoere» IGP.
L'utilizzo di queste altre cultivar per la produzione
dell'«Asparago di Badoere» IGP dovra' essere preventivamente
comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
All'atto dell'immissione al consumo l'«Asparago di Badoere»
I.G.P. per entrambe le tipologie, bianco e verde, deve essere:
intero;
sano;
privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;
pulito;
di aspetto e di colore fresco;
privo di parassiti;
privo di danni provocati da parassiti;
privo di ammaccature;
privo di umidita' esterna anormale;
privo di odore e/o sapore estranei;
croccante;
non vuoto;
non pelato.
Il taglio alla base dovra' essere netto e perpendicolare all'asse
longitudinale, ed in particolare:
«Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco
Categoria extra:
conformazione: turione diritto; apice molto serrato;
colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo
la fase di confezionamento;
sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di
fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura,
con venature di amaro appena percepibili;
calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il
turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso
mazzo o imballaggio;
lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima
di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno
dello stesso mazzo o imballaggio.
Categoria prima:
conformazione: turione diritto; apice serrato;
colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo
la fase di confezionamento;
sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di
fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura,
con venature di amaro appena percepibili;
calibro: da 10 mm a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra
il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello
stesso mazzo o imballaggio;
lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima
di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno
dello stesso mazzo o imballaggio.
Categoria seconda:
conformazione: turione con punta, apice anche leggermente
sfiorito;
colore: bianco, con possibili sfumature rosate;
sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di
fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura,
con venature di amaro appena percepibili;
calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso
mazzo o confezione;
lunghezza: fino a 22 cm, lavorato omogeneamente nello stesso
mazzo o confezione.
Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda sono destinati
esclusivamente al settore della trasformazione.
«Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde
Categoria extra:
conformazione: turione diritto, con possibile leggera
deviazione della punta, apice molto serrato;
colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con
possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del
turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;
sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro,
tenero, privo di fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente;
calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il
turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso
mazzo;
lunghezza: compresa tra i 18 e i 27 cm; con differenza massima
di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno
dello stesso mazzo.
Categoria prima:
conformazione: turione diritto, con possibile leggera
deviazione della punta, apice serrato;
colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con
possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del
turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;
sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro,
tenero, privo di fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente;
calibro: da 8 a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra il
turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso
mazzo;
lunghezza: compresa tra i 16 e i 27 cm; con differenza massima
di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno
dello stesso mazzo.
Categoria seconda:
conformazione: turione con punta, apice con leggera sfioritura;
colore: verde con possibili sfumature violacee;
sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro,
tenero, privo di fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente;
calibro: da 8 a 30 mm; lavorato omogeneamente nello stesso
mazzo o confezione;
lunghezza: fino a 27 cm, lavorato omogeneamente nello stesso
mazzo o confezione.
Gli asparagi appartenenti alla categoria seconda sono destinati
esclusivamente al settore della trasformazione.
In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte
sono ammesse tolleranze massime del 3% in peso di turioni non
conformi alla lunghezza e al calibro indicati.
Art. 3.
Zona di produzione e confezionamento
La zona di produzione e confezionamento dell'«Asparago di
Badoere» I.G.P. comprende, nell'ambito delle Province di Padova,
Treviso e Venezia, l'intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Padova: Piombino Dese; Trebaseleghe;
Provincia di Treviso: Casale sul Sile, Casier, Istrana,
Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Preganziol, Quinto di Treviso,
Resana, Treviso, Vedelago, Zero Branco;
Provincia di Venezia: Scorze'.
All'interno di detta area geografica la produzione dell'«Asparago
di Badoere» I.G.P. puo' avvenire esclusivamente nei terreni che
soddisfano le condizioni di cui all'art. 6.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in
uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi
elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle
catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei
confezionatori nonche' attraverso la denuncia alla struttura di
controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e
la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione)
del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» potra' avvenire in
serra o in pieno campo. La messa a dimora delle «zampe» deve essere
effettuata nel periodo compreso tra il primo febbraio e il 30 giugno,
con una densita' massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro.
In ogni caso la coltura non potra' succedere a se stessa o ad
altre liliacee per un minimo di trentasei mesi; e' fatto, inoltre,
divieto di far succedere, per un minimo di dodici mesi, la coltura
dell'asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.
Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione
sia organica che chimica.
Tali interventi dovranno prevedere non meno di una concimazione
organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare le
seguenti unita':
azoto (N) 150 kg/ha;
fosforo (P205) 100 kg/ha;
potassio (K20) 200 kg/ha.
L'impianto inoltre, dovra' essere mantenuto in perfetta
efficienza mediante una regolare attivita' di controllo delle
infestanti che potra' avvenire sia con mezzi meccanici che con
interventi chimici.
A partire dalla data di impianto e per almeno diciotto mesi,
cioe' nella cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il
sano accrescimento delle piante, e' vietata la raccolta di
qualsivoglia turione.
Per la tipologia Bianco e' obbligatorio effettuare una baulatura
ed una pacciamatura delle piante mediante l'utilizzo di un film
plastico nero dello spessore minimo di 0,10 mm o di altro materiale
idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.
La raccolta dell'«Asparago di Badoere» dovra' avvenire -conclusa
la fase di rafforzamento - tra il primo febbraio e il 30 giugno di
ogni anno.
La quantita' massima/ettaro dopo la toilettatura non potra'
superare i 10.000 kg sommate le categorie extra, prima e seconda.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» e'
caratterizzata da una temperatura media ponderata di circa 15° C, con
escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C.
Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I
giorni maggiormente piovosi si concentrano - normalmente - nel
periodo primaverile ed autunnale.
Queste condizioni escludono la necessita' di interventi irrigui
nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress
idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, agli Asparagi di
Badoere una qualita' ottima.
Il territorio, inoltre, e' caratterizzato dalla presenza di fiumi
di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi: Sile, Zero, Dese e
degli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e
produttivi.
Questo garantisce un'ottima vigoria delle piante senza la
necessita' di intervenire con concimazioni oltre a quelle definite
all'art. 5; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente
l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o
fessurazioni. La zona di produzione e' caratterizzata da terreni
sciolti.
La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» e' possibile solo in
terreni profondi, a tessitura da moderatamente grossolana a media,
scarsamente calcarei in superficie, a reazione da subalcalina a
neutra e drenaggio da buono a medio, con possibile accumulo di
carbonato di calcio in profondita' (caranto).
Terreni cosi' caratterizzati garantiscono agli asparagi di
Badoere un rapido sviluppo assicurando cosi' turioni che, dal punto
di vista fisico, presentano scarsa fibrosita' e un colore
particolarmente brillante e dal punto di vista organolettico
acquisiscono le caratteristiche distintive descritte all'art. 2.
La compresenza di tali condizioni costituiscono un elemento
imprescindibile a garanzia della qualita' dell'«Asparago di Badoere»
poiche' concorre a definire gli aspetti fisici e organolettici tipici
del prodotto.
Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una lunga tradizione la
cui origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani delle
terre venete.
Fin dal medioevo questa coltivazione era conosciuta ed affermata
nel territorio che si estende a sud delle Prealpi venete in una
fascia pianeggiante che collega idealmente il medio corso del Brenta,
del Sile e del Piave, aree connotate da terreni accomunati dalla
presenza di quei fiumi la cui rilevanza in termini agronomici non
necessita certamente di spiegazioni.
La coltivazione specializzata della pianta, comunque, e' pero'
piuttosto recente, essendosi sviluppata dopo l'ultimo conflitto
mondiale in concomitanza con la trasformazione delle mezzadrie e con
l'abbandono degli allevamenti del baco da seta che ha reso
disponibile, nella stagione primaverile (periodo nel quale,
precedentemente, l'allevamento del baco richiedeva un impegno
notevole), una manodopera che diversamente non avrebbe trovato
impiego.
Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che
annoverano l'«Asparago di Badoere» come una delle produzioni locali
piu' pregiate del Veneto.
Vale la pena altresi' ricordare, inoltre, che l'importanza di
Badoere nella produzione degli asparagi, a livello provinciale,
spinse l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin dal
1968 la «Prima mostra provinciale dell'asparago», tradizione che si
tramanda ancor oggi.
Un'attivita' che e' fortemente radicata nella cultura degli
abitanti del territorio interessato a questa produzione dove le
tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in
generazione.
La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la
manualita' e l'artigianalita' unitamente ai fattori pedoclimatici
dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di
differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La
grande diffusione e notorieta' del prodotto, raggiunte grazie alla
realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la
grande reputazione dell'«Asparago di Badoere».
Art. 7.
Controllo
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di produzione e' svolto conformemente a quanto stabilito
dal regolamento (UE) n. 1151/2012; l'organismo preposto alla verifica
e' CSQA Certificazioni S.r.l. con sede a Thiene (VI) -I- via San
Gaetano n. 74 - tel. (39) 0445 313011 email csqa@csqa.it - pec:
csqa@legalmail.it
Art. 8.
Etichettatura
Al fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che
si fregiano della denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. devono
essere confezionati nella zona di produzione indicata all'art. 3 del
presente disciplinare in mazzi o in confezioni idonee ad uso
alimentare.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto
asparagi della stessa categoria e calibro. La parte visibile
dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una
sufficiente protezione.
I mazzi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta
indicante:
in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, la dicitura
«Asparago di Badoere» I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia
confezionata: bianco, verde o bianco e verde;
gli elementi atti ad individuare:
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore
singolo o associato e del confezionatore;
la categoria commerciale, extra o prima;
la categoria commerciale seconda accompagnata dalla dicitura
«destinato esclusivamente alla trasformazione», secondo quanto
disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare;
il calibro;
nonche' quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale etichetta potra' riportare altresi' altre indicazioni
complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non
idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle
caratteristiche del prodotto.
Su ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovra' essere apposto il
sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o della
confezione comporti la rottura dello stesso sigillo, contenente il
logo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e ogni altra indicazione
prevista dalla normativa vigente.
Il logo identificativo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e'
costituito da un quadrato con angoli arrotondati, con all'interno una
rappresentazione grafica suddivisa in due piani. In primo piano e'
presente il prodotto con la stilizzazione grafica di 5 asparagi
raggruppati a forma di mazzo, in secondo piano un disegno grafico
rappresenta un particolare della costruzione architettonica della
barchessa presente nella piazza del paese, una quinta sagomata ad
onda suddivide i due piani e nella sua parte inferiore destra appare
la dicitura «Asparago di Badoere» in due righe.
Il logo e' realizzato con l'utilizzo, nei vari campi, di n. 04
colori presenti nella scala cromatica:
pantone: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV;
bordo che racchiude tutto il logo 100% P293CV;
tratto che disegna gli asparagi 100% P410CV;
tratto che raggruppa i 5 asparagi a forma di mazzo 80% P471CV;
area a forma di onda che suddivide i due piani grafici 100%
P293CV;
bordo che delimita la parte superiore della sagoma onda 70%
P293CV;
facciata esterna della barchessa 100% P155CV;
traccia tetto barchessa 80% P471CV;
profilo cornice su tetto barchessa 100% p410cv
profilo cornice tra fori finestre e colonne su facciata
barchessa 100% P410CV;
tracce delimitanti le colonne 100% P410CV;
parte in luce basamento colonne 40% P410CV;
parte in ombra basamento colonne 60% P410CV;
capitello colonne 60% P410CV;
parte superiore al capitello colonne, parte in ombra 80%
P471CV;
parte superiore al capitello colonne, parte in luce 60% P471CV;
filetti su parte superiore capitello colonne e capitello arco
100% P471CV;
zona in ombra parte superiore sagoma arco portico 100% P410CV;
zona in ombra parte inferiore sagoma arco portico 80% P410CV;
sagome finestre/porte e pavimento interno portico 100% P410CV;
parete verticale interno portico 60% P410CV;
area cielo 20% P293CV;
scritta «Asparago di Badoere» 100% Bianco.
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