Asparago verde di Altedo - Modifica disciplinare 2020
Asparago verde di Altedo Igp appartiene per almeno l'80 per cento alle varietà Eros, Marte, Franco, Giove, Ercole, Vittori e Athos ed è prodotto nelle Provincie di Bologna e Ferrara.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 23 novembre 2020
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Asparago verde di Altedo» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003.
(20A06566)
(GU n.302 del 4-12-2020)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 492/2003 della Commissione del 18
marzo 2003 con il quale e' stata iscritta nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette, l'indicazione geografica protetta «Asparago verde di
Altedo»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di
produzione dell'indicazione geografica protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 1738/2020 della
Commissione del 16 novembre 2020, e' stata accolta la modifica di cui
al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica
richiesta della I.G.P. «Asparago verde di Altedo», affinche' le
disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per
informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione
dell'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo»,
nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento
(UE) n. 1738/2020 della Commissione del 16 novembre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 392 del 23
novembre 2020.
I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione
geografica protetta «Asparago verde di Altedo», sono tenuti al
rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 23 novembre 2020
Il dirigente: Polizzi
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «ASPARAGO VERDE DI ALTEDO» IGP
Art. 1.
Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» e' riservata all'asparago verde che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel regolamento UE n. 1151/2012 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
Le cultivar idonee alla produzione dell'«Asparago verde di
Altedo» sono:
Eros;
Marte;
Franco;
Giove;
Ercole,
Vittorio;
Athos.
Possono essere destinate alla produzione dell'«Asparago verde di
Altedo» altre cultivar presenti negli impianti fino a un massimo del
20%.
Possono essere utilizzati, esclusivamente per la trasformazione e
fregiarsi dell'IGP «Asparago verde di Altedo», i turioni che
rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione
ad eccezione dei requisiti di categoria e forma. Tali turioni non
possono essere destinati al consumatore finale.
Per la produzione dell'Asparago verde di Altedo e' consentito
l'utilizzo anche di altre cultivar di asparago derivanti dalla
ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso
prove sperimentali e documentali, la conformita' del metodo di
ottenimento e delle caratteristiche qualitative dell'ortaggio al
presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar
per la produzione dell'Asparago verde di Altedo deve essere
preventivamente comunicato e valutato dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali che potra' acquisire allo scopo il
parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.
Art. 3.
Delimitazione della zona geografica di produzione
L'«Asparago verde di Altedo» deve essere prodotto esclusivamente
nell'ambito delle seguenti zone:
Provincia di Bologna: per intero i Comuni di Anzola
dell'Emilia, Argelato, Bologna, Budrio, Baricella, Bentivoglio,
Calderara di Reno, Crevalcore, Castello d'Argile, Castel Maggiore,
Castel San Pietro Terme, Castenaso, Castel Guelfo di Bologna, Dozza,
Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina,
Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pieve di Cento,
Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San
Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale;
Provincia di Ferrara: per intero nei Comuni di Argenta, Berra,
Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia,
Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola,
Ostellato, Portomaggiore, Poggio Renatico, Ro, Terre del Reno,
Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.
Art. 4.
Condizioni pedoclimatiche - Tecniche colturali
4.1 Condizioni pedoclimatiche.
Nell'ambito della zona sopra delimitata sono idonei alla
coltivazione dell'«Asparago verde di Altedo» i terreni aventi le
seguenti caratteristiche: terreni sabbiosi, franco sabbiosi e franco
sabbiosi argillosi. Il clima e' quello tipico della bassa Padana.
4.2 Tecniche colturali.
Le tecniche colturali sono quelle previste dal disciplinare di
produzione e difesa integrata della Regione Emilia Romagna.
Rotazione: si possono avviare nuovi impianti di «Asparago verde
di Altedo» su quei terreni che per almeno sei anni non siano stati
adibiti alla stessa produzione e che comunque nell'anno precedente
l'inizio della coltivazione non abbiano ospitato le colture di erba
medica, patata, carota, barbabietola e melone.
Preparazione del terreno ed impianto: i terreni presentarsi ben
drenati per evitare ristagni d'acqua.
Aratura del terreno: l'aratura deve essere profonda da un minimo
di 40 cm ad un massimo di 60 cm.
Distanza, profondita' d'impianto e densita': la distanza fra le
file deve essere ricompresa tra un minimo di 1 m ed un massimo di 3,5
m; la distanza minima sulla fila deve essere di 0,15 m. La
profondita' dei solchi deve essere da un minimo di 0,25 m ad un
massimo di 0,35 m. La densita' d'impianto deve essere compresa tra le
15.000 e le 27.000 piante per ettaro.
Materiale di propagazione: gli impianti possono essere realizzati
con zampe o piantine. Le zampe devono avere un peso minimo di 50 g ed
essere esenti da malattie. Le piantine debbono essere messe a dimora
dall'ultima decade di aprile in poi e necessitano della
disponibilita' di un impianto irriguo di soccorso.
Fertilizzazione: e' obbligatorio prima di impostare la
coltivazione dell'«Asparago verde di Altedo» effettuare un'analisi
completa del terreno. Tale analisi ha validita' quinquennale. Il
terreno andra' annualmente integrato dalle asportazioni dovute alla
coltivazione dell'«Asparago verde di Altedo». Sono basilari i valori
medi di asportazione di seguito riportati:
N = 25 kg per 1 t di prodotto;
P205 = 7 kg per 1 t di prodotto;
K 20 = 22,5 kg per 1 t di prodotto, ed i valori risultanti
dalle analisi del terreno. Durante tutte le fasi di impianto,
allevamento e produzione e' obbligatorio integrare le concimazioni
chimiche con ammendanti organici (letame, cornunghia, ecc.) facendo
sempre riferimento ai risultati delle analisi del terreno.
Cure colturali:
al primo anno:
sarchiatura dell'impianto;
difesa dell'apparato aereo dalle avversita';
irrigazione in caso di carenza idrica;
taglio autunnale della vegetazione dopo il completo
disseccamento;
concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno
e leggera rincalzatura;
al secondo anno:
concimazione primaverile con relativa leggera lavorazione per
l'interramento;
difesa dell'apparato aereo dalle avversita';
taglio autunnale della vegetazione;
concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno
e leggera rincalzatura;
al terzo anno:
concimazione pre-raccolta e leggera lavorazione per
l'interramento del concime;
eventuale diserbo chimico;
concimazione di fine raccolta;
difesa dell'apparato aereo dalle avversita';
taglio dell'apparato aereo al completo disseccamento;
concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno
e livellamento dei solchi al piano di campagna;
dal quarto anno e successivi: si continuano le cure colturali
del terzo anno, escludendo il livellamento dei solchi, mantenendo uno
spessore di terreno di almeno 10 cm sopra le gemme;
Irrigazione: l'irrigazione e' fondamentale nei momenti di carenza
idrica.
4.3 Raccolta.
La raccolta del prodotto inizia di norma dal secondo anno e, per
evitare l'indebolimento della pianta e compromettere la qualita' dei
turioni e la produzione, deve essere tassativamente rispettata la
seguente tabella:
secondo anno: da quindici a venti giorni di raccolta;
terzo anno: da trenta a quaranta giorni di raccolta;
quarto anno e successivi: da sessanta a sessantacinque giorni
di raccolta.
La produzione annua massima prevista per l'asparagiaia in piena
produzione e' di 12 t/ha.
La data di raccolta non si deve protrarre oltre il 20 giugno.
I turioni di «Asparago verde di Altedo» vanno raccolti
possibilmente nelle ore piu' fresche della giornata.
Art. 5.
Struttura di controllo
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito
dagli articoli 36, 37 del reg. (UE) 1151/2012. L'organismo di
controllo prescelto e' Check Fruit srl, via dei Mille, 24 - 40121
Bologna - Italia, tel. +39 051 649.48.36 - fax +39 051 649.48.13 -
info@checkfruit.it
Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla
struttura di controllo di cui all'art. 5, delle particelle catastali
sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei
condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di
controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita'
del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.
Il produttore, dopo ogni raccolta, e' tenuto a comunicare
all'organismo di controllo i quantitativi prodotti ed eventualmente
conferiti al centro di confezionamento.
Art. 6.
Caratteristiche del prodotto all'immissione al consumo
L'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» e'
riservata ai turioni classificati nelle seguenti due categorie,
aventi le relative caratteristiche previste della normativa
comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi:
categoria «Extra»;
categoria I.
Nell'ambito delle predette due categorie, tenendo conto delle
disposizioni specifiche di ciascuna categoria e delle tolleranze
ammesse, i turioni devono essere:
interi;
freschi di aspetto;
sani;
esenti da attacchi di roditori e di insetti;
puliti, cioe' privi di terra o di qualsiasi altra impurita';
privi di umidita' esterna anormale, cioe' sufficientemente
«asciugati» dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua
fredda;
privi di odori e sapori estranei (a seguito di fermentazioni o
per presenza di muffe).
Inoltre i turioni non devono essere: vuoti, spaccati, pelati,
spezzati.
I turioni devono essere ben formati, il loro apice deve essere
serrato e, limitatamente alla categoria I, possono essere lievemente
incurvati.
Art. 7.
Conservazione e confezionamento
Conservazione.
Dopo la raccolta gli asparagi devono essere avviati al centro di
lavorazione, consegnati in mazzi o alla rinfusa.
Per la loro conservazione e' indispensabile rallentare il
metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento tramite
parziale immersione dei turioni in acqua o altro sistema di
raffreddamento idoneo.
Confezionamento.
La commercializzazione dell'«Asparago verde di Altedo» ai fini
dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando tutti i
tipi di confezioni accettati in ambito comunitario, secondo le
normative vigenti.
Il prodotto viene confezionato in mazzi, da un minimo di 250
grammi ad un massimo di 3 kg, opportunamente legati e pareggiati alla
base, mediante un'operazione di rifilatura meccanica o manuale.
Possono essere avvolti, alla base, con fazzoletti di materiale idoneo
al confezionamento di prodotti alimentari; in alternativa al
fazzoletto i mazzi possono essere addobbati con banda, di idoneo
materiale, orizzontale o verticale riportante tutte le indicazioni
previste dal regolamento n. 1151/2012. Cosi' preparati i mazzi vanno
sistemati nei contenitori di imballaggio.
Gli asparagi destinati alla trasformazione e che dunque non
possono essere destinati al consumatore finale, possono essere
consegnati anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi
alla normativa vigente che riportino con caratteri leggibili e
visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: «Asparago Verde di
Altedo IGP destinato alla trasformazione».
Art. 8.
Etichettatura
Sulle confezioni di vendita devono essere indicate in caratteri
di stampa delle medesime dimensioni le diciture: «Asparago verde di
Altedo», seguita dalla dizione immediatamente sottostante
«Indicazione geografica protetta». Nel medesimo campo visivo deve
comparire nome, ragione sociale, ed indirizzo del confezionatore.
Nella designazione, in abbinamento inscindibile con l'indicazione
geografica, deve figurare il «logo», ovvero il simbolo distintivo
della I.G.P. «Asparago verde di Altedo», la cui descrizione,
raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati nel manuale
grafico allegato al disciplinare di produzione.
E' consentito, anche in abbinamento alla dicitura I.G.P. Asparago
verde di Altedo o Asparago Verde di Altedo I.G.P. ed al simbolo
europeo, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi
d'azienda individuali.
Art. 9.
Legame con la zona geografica
L'area geografica interessata alla produzione dell'Asparago verde
di Altedo e' quella compresa tra la via Emilia in Provincia di
Bologna, la costa adriatica ed il Po in Provincia di Ferrara. I
documenti comprovanti l'origine della coltura, della produzione,
della commercializzazione e dell'utilizzo culinario dell'Asparago
Verde risalgono al XIII secolo. Infatti, nelle aree coltivate «si
raccoglievano cereali, foraggio, canapa e ortaggi, fra questi ultimi
una verdura molto apprezzata nelle mense del tempo per il suo
inebriante sapore» quale appunto l'Asparago di valle: un prodotto
molto usato dai grandi cuochi bolognesi nei secoli passati, come
testimoniano le ricette con asparago inserite nei loro trattati. Una
prima citazione specifica degli asparagi verdi si trova nella famosa
opera «Ruralium Commodoriu Librum Duodecim» del grande agronomo Pier
Crescenzi, nato a Bologna nel 1233. Il medico e letterato bolognese
Baldassarre Pisanelli, del «500» nel suo «Trattato de' cibi et del
bere» consigliava l'uso degli asparagi coltivati perche' migliori dei
selvatici. Cio' dimostra la remota usanza della coltivazione
dell'Asparago nelle nostre campagne. Altro agronomo bolognese e
grande gastronomo, Vincenzo Tanara, del XVII secolo, parla
dell'asparago verde nel suo trattato «L'economia del cittadino in
villa» del 1644, (per piu' ampia documentazione consultare la
relazione «Altedo e la tradizione dell'asparago nel Bolognese»).
La particolare composizione del terreno, il clima umido nebbioso
tipico della Bassa padana che accomuna tutta l'aera sopra descritta,
unita alla perizia ed ai metodi tradizionali di coltivazione
dell'Asparago, esperienza secolare tramandatasi di padre in figlio,
fanno si' che le caratteristiche qualitative e di tipicita' del
prodotto sono strettamente connesse all'area geografica indicata, che
si debba dunque considerare l'ambiente ideale di origine
dell'Asparago verde di Altedo.
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