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Asti Docg - Proposta di modifica ordinaria 2021

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Asti Docg - Proposta di modifica ordinaria 2021

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine  controllata e garantita dei vini «Asti».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine  controllata e garantita dei vini «Asti».
(21A03997)

(GU n.159 del 5-7-2021)
 
 


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in
questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche'
del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del
regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 9 agosto 1967 con il
quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei vini «Asti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il successivo decreto ministeriale 29 novembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993 con il
quale e' stata attribuita la denominazione di origine controllata e
garantita ai vini «Asti» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato nella GURI
n. 262 del 22 ottobre 2020 con il quale da ultimo, e' stato
modificato il disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Asti»;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio per la tutela dell'Asti
DOCG, con sede in Asti (AT), intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Asti», nel rispetto
della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre
2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai
sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in
particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della
quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica
aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Asti»;
Considerato altresi' che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e
come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre
2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al
documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione
del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione,
preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della
modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo
di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di
presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica
«ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Asti»;
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via
XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it -
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della predetta proposta.

Allegato

Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della Denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini «Asti»

Art. 5 - Norme per la vinificazione.
L'ultimo paragrafo del comma 4:
Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non
avranno diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto interessato,
e' modificato come segue:
Per le tipologie «Asti» o «Asti» spumante, «Asti» o «Asti»
spumante metodo classico (metodo tradizionale), «Moscato d'Asti»,
qualora la resa superi i limiti sopra indicati, ma non oltre l'80%,
l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita. Oltre a tale limite dell'80% decade il
diritto alla DOCG per tutta la partita.
Per la tipologia «Moscato d'Asti» vendemmia tardiva, qualora la
resa superi il limite sopra indicato, ma non oltre il 55%,
l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita. Oltre a tale limite del 55% decade il
diritto alla DOCG per tutta la partita.
Art. 7 - Designazione e presentazione.
Il seguente comma 5:
«Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti e'
obbligatoria l'indicazione del produttore/ elaboratore.
Detta indicazione:
deve essere riportata nell'ambito dello stesso campo visivo in
cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie;
deve essere ripetuta unitamente all'indirizzo nell'ambito di
altro campo visivo qualora vi figuri l'indicazione o il marchio del
venditore/ distributore per conto del quale avviene la produzione.
Nel caso in cui figuri l'indicazione o il marchio del venditore/
distributore, il nome e l'indirizzo del produttore/elaboratore devono
figurare in caratteri, chiaramente visibili, di dimensioni non
inferiori al 50% di quelli utilizzati per la scritta della
denominazione "Asti". Tale disposizione fa salva l'applicazione delle
disposizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e
nazionale per la minimizzazione dei caratteri o dell'uso del codice
nel caso in cui il nome o l'indirizzo del produttore contiene o e'
costituito dal nome di altra DOP o IGP. »,
e' soppresso.
Art. 7 - Designazione e presentazione.
L'articolo, e' integrato con il seguente comma:
«La denominazione di origine controllata e garantita "Asti",
per tutte le tipologie "Asti" o "Asti" Spumante, "Asti" o "Asti"
Spumante metodo classico", "Moscato d'Asti", "Moscato d'Asti"
Vendemmia Tardiva, e' contraddistinta in via esclusiva ed
obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori
stabiliti all'allegato A del presente disciplinare.
Tale marchio e' riportato nel contrassegno previsto dalla
normativa vigente.
Tutti gli utilizzatori della denominazione, nella fase di
designazione e presentazione dei vini, hanno inoltre facolta' di
impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di
tutela alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai
propri associati.

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