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Barbera d'Alba Doc - Modifiche ordinarie

Pubblicato da disciplinare
Barbera d'Alba Doc - Modifiche ordinarie

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 agosto 2021  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba». (21A04953)

(GU n.200 del 21-8-2021)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228
del 9 settembre 1970 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Barbera d'Alba»;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile
2015, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di
produzione della citata DOP;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio di tutela Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani con sede in Alba (CN), intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Barbera d'Alba», concernente, in particolare, la previsione
della sottozona «Castellinaldo», nel rispetto della procedura di cui
al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10 e, in
particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021 nell'ambito
della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Barbera d'Alba»
concernente, in particolare, l'indicazione della sottozona
«Castellinaldo» e del relativo disciplinare di cui all'allegato in
calce al suddetto disciplinare;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione n.
9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 153 del 29 giugno 2021, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute istanze contenenti
osservazioni sulla medesima proposta di modifica, da parte di
soggetti interessati;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, in data 8 luglio 2021, prot. n.
170/2021, intesa ad applicare le modifiche al disciplinare in
questione anche nei riguardi delle produzioni di vini atti a
diventare DOP «Barbera d'Alba» derivanti dalle vendemmie 2019 e 2020,
mediante apposita riclassificazione a «Barbera d'Alba» sottozona
«Castellinaldo», a condizione che siano in possesso dei requisiti
prescritti dall'allegato disciplinare di produzione per detta
sottozona;
Vista inoltre la nota prot. n. 280/21, presentata dal Consorzio di
tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, in data 4 agosto
2021, intesa a consentire lo smaltimento, entro il 31 dicembre 2022,
delle etichette riportanti il marchio registrato «Castellinaldo» e
che per alcuni aspetti grafici di etichettatura non risultano
conformi alle disposizioni di cui all'art. 7 del disciplinare di
produzione della sottozona «Castellinaldo»;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del
regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare, con il presente
decreto, le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Barbera
d'Alba» e il relativo documento unico consolidato con le stesse
modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in questione
anche nei riguardi delle partite di vini derivanti dalle vendemmie
2019 e 2020 e per consentire lo smaltimento delle etichette
contenenti il marchio «Castellinaldo», nei termini di cui alle
richiamate richieste del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco,
Alba, Langhe e Dogliani;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Barbera
d'Alba», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 17
aprile 2015 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 153 del 29 giugno 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Barbera
d'Alba», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1,
ed il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente
agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'articolo 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'articolo 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2021/2022.
Le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle
produzioni di vini atti a diventare DOC «Barbera d'Alba» derivanti
dalle vendemmie 2019 e 2020, ai fini della loro designazione con la
sottozona «Castellinaldo», a condizione che le relative partite siano
in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare di
produzione per detta sottozona e che ne sia verificata la rispondenza
da parte del competente organismo di controllo.
Inoltre e' consentito lo smaltimento, entro il 31 dicembre 2022,
delle etichette detenute dalle ditte interessate alla data di entrata
in vigore del presente decreto, riportanti il marchio registrato
«Castellinaldo», che per alcuni aspetti grafici di etichettatura non
risultano conformi alle disposizioni di cui all'art. 7 dell'annesso
disciplinare di produzione per la sottozona «Castellinaldo».
4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto
ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione alle
modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba» di cui
all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
sezione qualita' - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2021

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «BARBERA D'ALBA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie:
«Barbera d'Alba»;
«Barbera d'Alba» Superiore.
2. La sottozona «Castellinaldo» e' disciplinata tramite allegato
in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente
previsto dall'allegato suddetto devono essere applicate le norme
previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» e'
riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera dall'85% al 100%;
Nebbiolo da 0 a 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine «Barbera d'Alba»; devono essere prodotte nella zona di
origine costituita dall'intero territorio dei comuni di:
Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale,
Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto,
Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Diano
d'Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango,
Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Monticello d'Alba, Neive,
Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocchetta
Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo,
Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza
d'Alba; e in parte dal territorio dei comuni di Baldissero d'Alba,
Bra, Cortemilia, Cherasco, La Morra, Monchiero, Monta' d'Alba,
Montaldo Roero, Monteu Roero, Narzole, Pocapaglia, S. Stefano Roero e
Sommariva Perno, in provincia di Cuneo.
Tale zona e' cosi' delimitata: da Rocca Tagliata (quota 367) la
linea di delimitazione segue il confine interprovinciale Asti-Cuneo
fino al bivio della frazione Gianoglio in Comune di Monta'. Si
immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e per
quella per frazione S. Vito che segue fino all'innesto con la strada
statale del Colle di Cadibona (strada statale 29). La delimitazione
coincide con detta strada statale 29 fino al ponte sul rio Rollandi,
poi seguendo la corrente giunge alla confluenza dei rio Rollandi con
il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino tocca quota 303 e
successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna
delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335, casc. Perona, Carle,
Madonna delle Grazie (quota 394) quindi la strada carreggiabile per
casc. Beggioni e oltre fino alla strada S. Stefano Roero - S. Lorenzo
che supera proseguendo lungo la strada per casc. Molli (quota 376)
fino a rio Prella. Discende detto rio per raggiungere e quindi
risalire la carrareccia che passa per la casc. Furinetti e Audano
(quota 381) fino a quota 336. Superata la provinciale dei Roeri
prosegue lungo la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la
strada per valle Cenemorto (quota 362) che segue fino a Baldissero
(quota 410).
La linea di delimitazione a ovest di Baldissero passa per le
quote 402-394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale
tra Baldissero e Sommariva a quota 417 che segue fino a quota 402. Da
quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbini e
Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra
Sommariva e Pocapaglia. Traversa detto confine e in linea retta,
toccando le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia,
raggiunge S. Sebastiano (quota 391). Prosegue per quote 411 e 351 e
da quest'ultima lungo la strada, fino al confine fra Pocapaglia e Bra
(quota 328). Continua lungo la strada per casc. Castelletto e per Bra
fino in prossimita' dell'ospedale. Gira attorno al concentrico di Bra
e passando per le quote 290 e 280 raggiunge la ferrovia che segue
fino alla strada Bra-Cherasco. Continuando per breve tratto su detta
strada, volta a sinistra sulla strada degli Orti e tocca quota 220.
Segue il canale Pertusata e per quota 220, casc. Salame, Borgo Nuovo
(quota 218), giunge a localita' Fornace (quota 202), per proseguire
poi lungo il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul
fiume Tanaro. Di qui segue il corso del Tanaro contro corrente
attraverso i territori di La Morra, Cherasco, Narzole, Monchiero,
fino al confine con il comune di Dogliani includendo parzialmente in
destra Tanaro il comune di Monchiero. Prosegue lungo i confini
comunali fra Monchiero e Dogliani includendo tutto il comune di
Monforte fino a raggiungere il confine comunale di Roddino (quota
385). Quindi la linea di delimitazione corre lungo i confini dei
territori comunali tra Roddino e Dogliani; tra Cissone e Roddino; tra
Serravalle Langhe, Cerretto Langhe e Roddino; tra Sinio e Cerretto
Langhe; tra Albaretto della Torre e Cerretto Langhe; tra Albaretto
della Torre e Arguello; tra Albaretto e Lequio Berria; fra Rodello e
Lequio Berria; Rodello e Benevello; Benevello con Diano d'Alba, Alba
e Borgomale; Borgomale con Lequio Berria e Bosia; Bosia con Castino.
Dal punto di incrocio dei confini comunali tra Bosia-Cortemilia e
Castino, la delimitazione scende, attraverso Viarasso, alla statale
n. 339 che segue fino alla confluenza del fiume Bormida con l'Uzzone.
Risale il corso dell'Uzzone fino al confine comunale con Pezzolo
Valle Uzzone e seguendo il confine comunale tra Cortemilia e Pezzolo
raggiunge la linea di delimitazione della provincia di Asti.
Di qui la delimitazione segue il confine provinciale Cuneo-Asti,
verso nord fino a Rocca Tagliata (quota 327).

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Barbera d'Alba» devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali
combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere
categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non
sufficientemente soleggiati;
altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve, ma con l'esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5°
sessagesimali;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non
inferiore a 3.300;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot o
cordone speronato) e/o comunque atti a non modificare in negativo le
caratteristiche di qualita' delle uve e dei vini;
e' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
3. La resa massima di uva rivendicabile ad ettaro di vigneto in
coltura specializzata per la produzione del vino «Barbera d'Alba» ed
il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate
alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

=====================================================================
| | Resa | |
| Vini | uva t/ha | Titolo alcolom. vol. min. naturale |
+===============+===========+=======================================+
| «Barbera | | |
| d'Alba» | 10 | 11,00% vol. |
+---------------+-----------+---------------------------------------+
|«Barbera d'Alba| | |
| Superiore» | 10 | 11,50% vol. |
+---------------+-----------+---------------------------------------+

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei
vini «Barbera d'Alba» e «Barbera d'Alba» Superiore con menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale
deve essere di tonnellate 9.
Le uve destinate alla produzione del vino «Barbera d'Alba» che
intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino «Barbera d'Alba»
Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna»
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol.
La denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» e
«Barbera d'Alba» Superiore puo' essere accompagnata dalla menzione
«vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno sette
anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve per
ettaro ammessa e' pari:
Al terzo anno

=====================================================================
| | Resa | |
| Vini | uva t/ha | Titolo alcolom. vol. min. naturale |
+==============+============+=======================================+
| «Barbera | | |
| d'Alba» | 5,4 | 11,50% vol. |
+--------------+------------+---------------------------------------+
| «Barbera | | |
| d'Alba» | | |
| Superiore | 5,4 | 12,00% vol. |
+--------------+------------+---------------------------------------+

Al quarto anno

=====================================================================
| | Resa | |
| Vini | uva t/ha | Titolo alcolom. vol. min. naturale |
+==============+============+=======================================+
| «Barbera | | |
| d'Alba» | 6,3 | 11,50% vol. |
+--------------+------------+---------------------------------------+
| «Barbera | | |
| d'Alba» | | |
| Superiore | 6,3 | 12,00% vol. |
+--------------+------------+---------------------------------------+

Al quinto anno

=====================================================================
| | Resa | |
| Vini | uva t/ha | Titolo alcolom. vol. min. naturale |
+==============+============+=======================================+
| «Barbera | | |
| d'Alba» | 7,2 | 11,50% vol. |
+--------------+------------+---------------------------------------+
| «Barbera | | |
| d'Alba» | | |
| Superiore | 7,2 | 12,00% vol. |
+--------------+------------+---------------------------------------+

Al sesto anno

=====================================================================
| | Resa | |
| Vini | uva t/ha | Titolo alcolom. vol. min. naturale |
+==============+============+=======================================+
| «Barbera | | |
| d'Alba» | 8,1 | 11,50% vol. |
+--------------+------------+---------------------------------------+
| «Barbera | | |
| d'Alba» | | |
| Superiore | 8,1 | 12,00% vol. |
+--------------+------------+---------------------------------------+

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Barbera d'Alba» devono essere riportati nel limite di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite
medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data
d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la
stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima rivendicabile per ettaro
fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del
Consorzio di Tutela puo' fissare limiti massimi di uva rivendicabile
per ettaro oppure riduzioni di resa massima inferiori a quelli
previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di
conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e
sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del
mercato, puo' stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche
temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo con idoneita'
alla DOC Barbera d'Alba per i vigneti di nuovo impianto e/o di
reimpianto che aumentano il potenziale produttivo della
denominazione.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento del vino a
denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» devono essere
effettuate all'interno delle province di Cuneo, Asti e Torino.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:

=====================================================================
| Vini |Resa uva/vino| Produzione max di vino |
+================+=============+====================================+
|«Barbera d'Alba»| 70% | 7.000 l/ha. |
+----------------+-------------+------------------------------------+
|«Barbera d'Alba»| | |
| Seperiore | 70% | 7.000 l/ha. |
+----------------+-------------+------------------------------------+

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva
t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto
il prodotto.
3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche
atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'
secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo di
invecchiamento:

=====================================================================
| | | di cui in | |
| Vino | Durata mesi | legno  | Decorrenza |
+===================+=============+============+====================+
| | | | 1° novembre |
| «Barbera d'Alba» | | | dell'anno di |
| Superiore | 12 | 4 | raccolta uve |
+-------------------+-------------+------------+--------------------+

Per il seguente vino l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

=====================================================================
| Vino | Data |
+===================+===============================================+
|«Barbera d'Alba» | 1° novembre dell'anno successivo a quello di|
|Superiore | raccolta uve|
+-------------------+-----------------------------------------------+

5. Per il vino «Barbera d'Alba» la scelta vendemmiale e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso
la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione
di vitigno, «Piemonte» Barbera e «Langhe» Barbera.
6. Il vino destinato alla denominazione di origine controllata
«Barbera d'Alba» puo' essere classificato, con la denominazione di
origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno,
«Piemonte» Barbera e «Langhe» Barbera, purche' corrisponda alle
condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa
comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera
d'Alba», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
con menzione «vigna»: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera
d'Alba» Superiore, all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico con eventuali sentori di
legno;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
con menzione «vigna»: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine «Barbera d'Alba» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale,
scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Barbera d'Alba», e' consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non
traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Barbera d'Alba» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata
la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione
del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione,
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi
dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini
«Barbera d'Alba» intendono accompagnare la denominazione di origine e
la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna
abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento
del vino.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale
al 50% del carattere usato per la denominazione di origine o
inferiore.
4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Barbera d'Alba» e «Barbera d'Alba» Superiore, e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione
origine controllata «Barbera d'Alba» per la commercializzazione
devono essere di forma corrispondente ad antico uso e tradizione, di
vetro, di capacita' consentita dalle vigenti disposizioni di legge,
ma comunque non inferiori a 18,7 cl. e con l'esclusione del 200 cl.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
Il Barbera d'Alba nasce nelle langhe, termine che secondo alcuni
studiosi deriverebbe da «Langues» che non sono altro che delle lingue
di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati dal
mutare delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno
origine nell'Era Terziaria o Cenozoica, iniziata quasi settanta
milioni di anni fa. La marna tufacea bianca caratterizza il
comprensorio di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume
Tanaro. Il terreno di cui e' composto il territorio nella sua massima
parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama «terreno
tortoriano», uno dei quattordici strati dai quali e' formata la pila
dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario del
Piemonte. Il terreno Tortoniano e' caratterizzato da marne e sabbie
straterellate. Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non
molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto
basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della
vite. Il vitigno Barbera attesta in maniera esemplare la fortuna del
territorio di Langa e Roero: produrre grandi vini da invecchiamento
ed al contempo regalare emozioni nei vini piu' giovani. Viene
coltivato prevalentemente sui versanti Sud - Ovest, con forma di
allevamento a spalliera con potatura Guyot.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Il Barbera d'Alba e' ottenuto dalla vinificazione in purezza del
vitigno Barbera, anche se in alcuni casi e' tradizionale un piccolo
assemblaggio con il Nebbiolo per smorzare la caratteristica acidita'
del vitigno.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Il Barbera era considerato, in passato, un vino «rustico», ma con
il tempo e' cresciuto nella stima del pubblico perche' si e'
dimostrato capace di offrire, tramite appropriati processi di
vinificazione, sia ottimi vini di pronta beva, sia vini di media
longevita' e buona struttura che resistono al tempo e confermano,
dopo molti anni, i caratteri piu' originali di una terra e di un
vitigno di particolare prestigio.
La sottozona Castellinaldo si estende alla sinistra orografica
del fiume Tanaro sul territorio di sei comuni dove i terreni sono
piu' sciolti e la componente sabbiosa e' maggiore rispetto agli altri
comuni dove si produce il Barbera d'Alba. Questo aspetto ha da sempre
differenziato i vini prodotti in quest'area, facendo in modo che il
binomio «Barbera d'Alba» e «Castellinaldo» fosse sempre piu' forte
tanto che dopo essere gia' riconosciuto da numerosi pubblicazioni,
anche importanti, come la monografia del Fantini a fine ottocento,
prosegue fino agli anni novanta del novecento dove i produttori di
Castellinaldo gia' uniti in un'associazione, decidono di adottare un
regolamento d'uso piu' restrittivo rispetto al Barbera d'Alba.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Valoritalia S.r.l, via XX Settembre n. 98/G,
Roma.
Sede operativa per l'attivita' regolamentata c.so Enotria n. 2/C
- loc. Ampelion - 12051 Alba - (CN).
Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.
64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del
rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20
del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP,
mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,
elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par.
1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI «BARBERA D'ALBA»
SOTTOZONA «CASTELLINALDO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»
designata con la sottozona: «Castellinaldo» e' riservata al vino che
corrisponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografia

1. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»
designata con la sottozona «Castellinaldo» e' riservata ai vini rossi
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera minimo 85%;
puo' concorrere alla produzione di detto vino il vitigno
Nebbiolo per un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino «Barbera d'Alba»
designato con la sottozona «Castellinaldo» devono essere prodotte
nell'intero territorio del Comune di Castellinaldo d'Alba e in parte
dei territori dei comuni di Vezza d'Alba, Canale, Priocca, Magliano
Alfieri, Castagnito e Guarene, in provincia di Cuneo.
La delimitazione di tale zona inizia al confine tra il territorio
di Castellinaldo d'Alba e quello di Vezza d'Alba sulla Strada
Provinciale SP 50. Prosegue in direzione sud fino a Via Castellero,
dove svolta a destra proseguendo in Strada Vicinale Varasca fino al
confine del Comune di Canale.
All'ingresso nel Comune di Canale, il confine della zona di
origine del Castellinaldo prosegue sulla stessa strada che diventa
strada comunale Vecchia Alba-Canale e va fino al torrente Borbore,
seguendone poi il corso in direzione di Priocca sulle strade vicinali
Vinco, Torretta, Mumiano, Del Mulino, Cardonetto, Valdrito e Del
Mulino Nuovo e quindi entra nel territorio del Comune di Priocca.
Da questo punto il confine sale lungo la strada vicinale dei
Costa sulla Serra dei Costa, proseguendo in strada vicinale
Mezzavilla, in strada comunale Beggio, in strada comunale Sada, in
strada comunale Rio Mora, in via Cavour e via Umberto I (nel
concentrico del paese di Priocca) fino alla Madonnina. Poi la liea di
confine continua diritto sulla strada provinciale SP 2 che sale al
concentrico di Magliano Alfieri.
Raggiunto il paese di Magliano Alfieri, il confine prosegue lungo
la strada provinciale SP 172 scendendo verso Sant'Antonio di Magliano
Alfieri. In fondo alla discesa, il confine passa dalla strada
provinciale SP 172 alla via G. Cane in direzione del cimitero vecchio
di Magliano Alfieri. Quindi, continua in via Moisa e raggiunge il
confine del Comune di Castagnito.
Di qui, sale in direzione della frazione di San Giuseppe di
Castagnito lungo la strada vicinale Variglie e prosegue sulla strada
Serra fino alla suddetta frazione, dove incrocia la strada
provinciale SP 50 e, svoltando a sinistra, la percorre per un tratto
in direzione di Baraccone.
Giunto nella parte pianeggiante nell'abitato di Baraccone di
Castagnito svolta sulla destra nella strada comunale del Lavandaro
fino a raggiungere il confine del Comune di Guarene.
Nel territorio di Guarene prosegue ancora sulla medesima strada
comunale del Lavandaro, svoltando poi a destra in via Luccio in
direzione della frazione Biano. Superata la frazione Biano, il
confine prosegue ancora sulla via Luccio e sale al capoluogo di
Guarene, dove incrocia la strada provinciale SP 50 e svolta a destra
sulla medesima.
Raggiunto il crocevia di fine salita, il confine prosegue diritto
in direzione Montebello sulla strada provinciale SP 171 che percorre
fino all'incrocio con la strada statale Alba-Torino SS 29.
Proseguendo sulla statale 29, raggiunge il fondovalle dove svolta
a destra sulla strada vicinale Varasca, che percorre - superando il
confine di Vezza d'Alba fino al punto di partenza situato al confine
tra il territorio di Vezza d'Alba e quello di Castellinaldo d'Alba
sulla strada provinciale SP 50.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» sono
quelle previste dal disciplinare del «Barbera d'Alba».
2. La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino
«Barbera d'Alba» sottozona «Castellinaldo» e' di 9,5 t, pari a 66,5
ettolitri per ettaro, in coltura specializzata con titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5 Vol.
2. Le uve destinate alla produzione del vino «Barbera d'Alba»
sottozona "Castellinaldo" che intendono fregiarsi della menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale
debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 12% vol.
Per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto,
da cui provengono le uve dovra' avere una eta' di impianto di almeno
sette anni, se di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa
per ettaro ridotta come di seguito indicato:
al terzo anno: 5,4 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12% vol.;
al quarto anno: 6,3 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12% vol.;
al quinto anno: 7,2 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12% vol.;
al sesto anno: 8,1 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12% vol.;
dal settimo anno: 9,0 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12 % vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a
denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con
la sottozona «Castellinaldo» devono essere effettuate all'interno del
territorio delle province di Cuneo, Asti e Torino.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto
il prodotto.
3. Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera
d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» deve essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento di quattordici mesi di cui
almeno sei in legno e tre in bottiglia, calcolati a decorrere dal 1°
di novembre dell'anno di raccolta delle uve.
4. Per il vino a denominazione di origine controllata «Barbera
d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» l'immissione al
consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° gennaio del secondo
anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera
d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico, di buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno i vini
possono rilevare lieve percezione di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Nell'etichettatura, l'indicazione della sottozona
«Castellinaldo» deve precedere l'indicazione «Barbera d'Alba» e deve
essere riportata con caratteri non superiori a quelli utilizzati per
designare la denominazione di origine «Barbera d'Alba», anche con
colore o carattere diverso.
2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Barbera d'Alba» sottozona Castellinaldo di cui all'art.
1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» alle condizioni previste
dalla vigente normativa nazionale.
3. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale
o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di
origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Barbera d'Alba» accompagnata dalla sottozona
«Castellinaldo», e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.

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