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Barbera d'Asti Doc - Proposta modificazione al  disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Barbera d'Asti

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al  disciplinare di produzione della doc Barbera d'Asti

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti». (086A9422)

(GU n.288 del 12-12-1986)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» riconosciuta
con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1970
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22 marzo 1970, e
oggetto di modifica con decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 1977 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10
gennaio 1978), propone che nel disciplinare di produzione siano
modificati per intero gli articoli 5, 7 e 8 secondo il testo di cui
appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Proposta di modifica al disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti»

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 5 con il testo
seguente:
«Art. 5. -- Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l'invecchiamento obbligatorio per la tipologia superiore, devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata
dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito
che tali operazioni, compreso l'eventuale invecchiamento
obbligatorio, siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio
delle province di Asti e di Alessandria e dell'ex circondario di Alba
in provincia di Cuneo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Barbera d'Asti» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale
di gradi 11,50.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 7 con il testo
che segue:
«Art. 7. -- Il vino Barbera d'Asti ottenuto da uve che assicurino
una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12,50,
qualora venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio
non inferiore ad un anno in botti di rovere o di castagno, puo'
portare in etichetta la menzione «Superiore».
Il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo
vendemmiale stabilito a termini dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 8 con il testo
che segue:
«Art. 8. - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal
presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"scelto", "selezionato", "riserva", e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche'
la indicazione di aziende o vigneti dai quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato e' stato
ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Barbera d'Asti" puo'
figurare l'indicazione, documentabile, dell'annata di produzione
delle uve.
Tale indicazione e' obbligatoria per il tipo "Superiore" ».

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