Barbera d'Asti Docg
La zona di produzione dei vini a D.O.C.G. “Barbera d’Asti” comprende i territori di alcuni comuni in Provincia di Asti ed Alessandria.
La D.O.C.G. “Barbera d’Asti” è riservata ai vini rossi per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: “Barbera d’Asti”; “Barbera d’Asti” superiore; anche con l’eventuale specificazione delle seguenti sottozone: “Tinella”, “Colli Astiani” o “Astiano”.
L’area di produzione si pone al centro del cosiddetto bacino terziario piemontese. Si tratta di sistema collinare poco elevato, caratterizzato da clima temperato-caldo. Il sistema di potatura più utilizzato è il Guyot, questo perché ha permesso di adattare al meglio questo vitigno alle condizioni climatiche della zona e di ottenere la migliore qualità dell’uva.
Sebbene diffuso in tutto il Piemonte meridionale, il vitigno Barbera è particolarmente diffuso in questa area, dove rappresenta la varietà principale. La Barbera d’Asti, inoltre è da sempre il vino più prodotto e quello che rappresenta meglio l’animo dei produttori di queste zone
VITIGNI PRINCIPALI
- BARBERA N.
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2019
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
[Barbera d’Asti (DOP)]
(2019/C 60/05)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
L’Italia ha presentato una domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Barbera d’Asti» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2)
La Commissione ha esaminato la domanda e accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(3)
Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Barbera d’Asti» dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
DECIDE:
Articolo unico
La domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Barbera d’Asti» (DOP) a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figura nell’allegato della presente decisione.
A norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo è previsto nei due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
«Barbera d’Asti»
PDO-IT-A1398-AM02
Data della domanda: 2.12.2014
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 — modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Modifica disciplinare «Barbera d’Asti» DOCG (DOP) — Stralcio dei riferimenti alla sottozona Nizza
Modifica al disciplinare di produzione che comporta più modifiche del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 1 — Denominazione e Vini — ai commi 1 e 2 sono stati cancellati i riferimenti alla sottozona Nizza. Nel documento unico sono stati eliminati i riferimenti ai vini della sottozona Nizza nelle sezioni 2.4, 2.5, 2.5.2. Trattasi di modifiche formali conseguenti alla richiesta di passaggio della sottozona all’autonoma «Nizza» DOCG (DOP) (ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.lgs 61/2010), così come formalizzata con la richiesta di protezione relativa al «Nizza» DOP (cfr. fascicolo PDO-IT-01896).
Collegamento con richiesta di protezione del «Nizza» DOP (PDO-IT-01896) e relazione con zona di produzione del «Barbera d’Asti» DOCG (DOP) di cui all’articolo 3 del disciplinare. La cancellazione della sottozona «Nizza», che di fatto costituiva una qualificazione geografica aggiuntiva ai vini «Barbera d’Asti» DOCG (DOP) e come tale disciplinata in un apposito annesso disciplinare, non comporta, con il passaggio all’autonoma «Nizza» DOCG (DOP), alcuna variazione alla zona di produzione del «Barbera d’Asti» DOCG (DOP). Pertanto si evidenzia che tale zona di produzione, delimitata all’articolo 3, comprende anche l’area di produzione delimitata nell’ambito del disciplinare del «Nizza» DOCG (DOP), così come comprendeva finora l’area delimitata della sottozona «Nizza». Tutto ciò, in piena conformità alla vigente normativa dell’UE e nazionale sulla protezione delle DOP e IGP che consente la coesistenza su un medesimo territorio di due o più denominazioni, purché siano disciplinate separatamente. In tale contesto, i produttori interessati potranno annualmente, al momento della vendemmia, scegliere per il relativo vigneto quale vino DOP produrre (ovviamente nel rispetto dei parametri tecnico-produttivi stabiliti nello specifico disciplinare).
2.2. Articolo 4 — Norme per la viticoltura
Al comma 2 — modifica del disciplinare — viene introdotta la possibilità di utilizzare la pratica dell’irrigazione di soccorso inserendo di seguito alla dicitura «è vietata ogni pratica di forzatura» la dicitura «è consentita l’irrigazione di soccorso». Tale modifica è motivata dalle mutate condizioni climatiche di questi ultimi anni, caratterizzate da scarsa piovosità ed elevate temperature medie e massime estive, che hanno determinato in diverse situazioni pedoclimatiche di collina condizioni di stress idrico eccessivo. Consentire l’irrigazione di soccorso permette, al bisogno, di evitare possibili conseguenze negative sulla qualità delle uve e sullo sviluppo delle giovani piante.
Al comma 4 — modifica del disciplinare — nella frase «In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte […]» viene eliminata la dicitura «se necessario».
Trattasi di modifica formale in quanto la regione interviene sulla diminuzione di resa ogni qualvolta si evidenzi un’annata sfavorevole. Pertanto è ridondante sottolineare il «se necessario», che è stato eliminato senza modificare il significato dell’intero comma.
2.3. Articolo 5 — norme per la vinificazione
Comma 4 — modifica del disciplinare — nella tabella nella quale è indicato, nell’ambito del periodo di invecchiamento dei vini, l’utilizzo delle botti di legno viene eliminata dalla dicitura «di cui in legno (botti di rovere di qualsiasi dimensioni)» la specificazione «di rovere».
Ciò è motivato dal fatto che attualmente le aziende, pur operando sempre nell’ottica dell’ottenimento di prodotti di alta qualità, necessitano di poter scegliere anche altro tipo di legno, che ritengono più idoneo per l’affinamento dei loro vini. Ciò detto in quanto la normativa UE in materia di DOP e IGP non contempla disposizioni che impongono l’indicazione nei disciplinari delle specie botaniche da cui deriva il legno. Si evidenzia che la sola normativa UE che disciplina la materia in questione è l’articolo 66, paragrafo 2 e l’allegato XVI del regolamento 607/2009 che, tra le possibili indicazioni da riportare in etichetta, consente anche l’uso delle indicazioni «invecchiato in botte» o «maturato in botte» o «maturato in barrique» ecc., pertanto senza il nome della specie botanica da cui deriva il legno.
Comma 4 — modifica del disciplinare — ultimo paragrafo — di seguito alla dicitura «È ammessa la colmatura con uguale vino» è inserita la dicitura «della stessa annata».
Si è ritenuto opportuno precisare che la colmatura delle botti, nel periodo di affinamento, deve essere effettuata con uguale vino della stessa annata.
All’articolo 5, comma 2 — modifica del disciplinare — nella dicitura «alle rispettive rese uva in kg/ha di cui all’articolo 4, punto 3» si sostituisce l’unità di misura «kg» con «t».
Trattasi di modifica formale al fine di adeguare l’unità di misura a quella utilizzata nell’articolo 4, punto 3, a cui si fa riferimento e nel quale si indicano le rese di uva in tonnellate.
2.4. Articolo 6 — Caratteristiche al consumo
Modifica del disciplinare — Viene eliminato il seguente comma: «2. È in facoltà del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.»
Modifica formale in quanto facoltà non più conforme alla normativa vigente.
2.5. Articolo 7 — Designazione e presentazione
Modifica del disciplinare articolo 7, comma 3 — è stato eliminato il seguente capoverso:
«La menzione “Vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50 % del carattere usato per il “Barbera d’Asti” DOCG (DOP).»
Ciò è motivato dal fatto di non prevedere norme restrittive di etichettatura per l’indicazione della menzione in questione (vigna + toponimo), ma di rimandare alle norme generali nazionali e comunitarie, consentendo in tal modo di evidenziare anche in misura maggiore la stessa indicazione che è di carattere altamente qualificante per l’azienda viticola produttrice.
2.6. Articolo 8 — Confezionamento
Modifica del disciplinare articolo 8, comma 1 — trattasi di modifica formale in quanto le capacità dei contenitori sono state indicate in litri anziché in centilitri adeguandosi al sistema di misura convenzionale. Nel contempo, vengono previste tutte le capacità da 0,187 litri a 12 litri, mantenendo l’esclusione per la capacità di 2 litri, e includendo però anche quelle maggiori prima utilizzabili ai soli fini promozionali.
Ciò è motivato da esigenze commerciali intese a dare ampie possibilità di collocazione nei vari segmenti del mercato e, soprattutto l’uso di bottiglie di capacità più elevate consente di migliorare sia il livello qualitativo (favorendo in modo ottimale i processi di affinamento in bottiglia) che l’immagine dei vini, in quanto trattasi di recipienti assai pregiati e consoni al prestigio del vino.
Modifica del disciplinare articolo 8, comma 3 — vengono indicate le chiusure delle bottiglie in conformità alla normativa vigente, prevedendo l’esclusione solo del tappo a corona per «Barbera d’Asti» e «Barbera d’Asti Superiore». Inoltre per le tipologie qualificate con la menzione di «Vigna» e con l’indicazione della sottozona si prevede esclusivamente l’uso del tappo di sughero.
Ciò è motivato dall’esigenza di non prevedere misure troppo restrittive per le tipologie di base e di maggior produzione della DOCG (DOP) e invece di differenziare dal punto di vista dell’immagine le tipologie di maggior pregio, con menzione «Vigna» e/o sottozona, con l’utilizzo esclusivo del tappo di sughero.
2.7. Modifica del disciplinare dei vini «Barbera d’Asti» DOCG (DOP). Revisione dell’allegato in calce al disciplinare di produzione (disciplina delle sottozone: Nizza, Tinella, Colli Astiani o Astiano)
Modifica del disciplinare di produzione che comporta più modifiche del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Viene revisionato l’allegato in calce al disciplinare con l’eliminazione del testo che norma la sottozona «Nizza».
Con la richiesta di protezione della «Nizza» DOCG (DOP) (PDO-IT-01896) viene modificato l’allegato mantenendo solo la disciplina delle sottozone «Tinella» e «Colli Astiani» o «Astiano».
La cancellazione della sottozona «Nizza», che di fatto costituiva una qualificazione geografica aggiuntiva dei vini «Barbera d’Asti» DOCG (DOP), non comporta alcuna modifica alla zona di produzione del «Barbera d’Asti».
Tutto ciò, in piena conformità alla vigente normativa dell’UE e nazionale sulla protezione delle DOP e IGP che consente la coesistenza su un medesimo territorio di due o più denominazioni, purché siano disciplinate separatamente.
In tale contesto, i produttori interessati potranno annualmente, al momento della vendemmia, scegliere per il relativo vigneto quale vino DOP produrre (ovviamente nel rispetto dei parametri tecnico-produttivi stabiliti nello specifico disciplinare).
2.8. Aggiornamento riferimenti normativi
Modifiche formali del disciplinare all’articolo 4 comma 3, all’articolo 7, comma 3, e all’articolo 10 e del documento unico (documenti giustificativi).
Sono stati aggiornati i riferimenti normativi: nel disciplinare in luogo del riferimento al «d.lgs 61/2010» inserito il riferimento alla «l. 238/2016». Nei documenti giustificativi è stata inserita detta legge 238/2016 recante le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) 1308/2013 e 1306/2013, al regolamento delegato (UE) 2016/1149 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazioni da registrare
Barbera d’Asti
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1.
Vino
4. Descrizione dei vini
«Barbera d’Asti», «Barbera d’Asti Superiore»:
colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l’invecchiamento;
odore: intenso e caratteristico, tendente all’etereo con l’invecchiamento;
sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 %; 12,5 % vol., con menzione «Superiore» o «Vigna»;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l; con menzione «Superiore»: 25 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
Acidità totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
«Barbera d’Asti Superiore» con indicazione di sottozona «Tinella» e «Colli Astiani» o «Astiano»:
colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l’invecchiamento;
odore: intenso e caratteristico, tendente all’etereo con l’invecchiamento;
sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0 %;
Estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
Acidità totale minima:
5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Invecchiamento
Pratica enologica specifica
Per il «Barbera d’Asti», anche con menzione «Vigna»: durata invecchiamento minimo 4 mesi, a partire dal 1o novembre dell’anno di raccolta delle uve.
Per il «Barbera d’Asti Superiore», anche con menzione «Vigna»: durata invecchiamento minimo 14 mesi, di cui minimo 6 mesi in botti di legno a partire dal 1o novembre dell’anno di raccolta delle uve.
Per il «Barbera d’Asti» sottozona «Tinella» e «Colli Astiani» o «Astiano»: durata invecchiamento minimo 24 mesi, di cui almeno 6 mesi in botti di legno e 6 mesi in bottiglia, a partire dal 1o ottobre dell’anno di raccolta delle uve.
Colmature
Pratica enologica specifica
È ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata, conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non più del 10 % del totale del volume, nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio. È un’operazione che si compie per mantenere sempre ben piene le botti e gli altri vasi vinari, sostituendo il vino che evapora nel corso della maturazione e/o per perdite di volume causate da abbassamenti di temperatura con vino uguale a quello contenuto nel recipiente.
Arricchimento
Pratica enologica specifica
Arricchimento consentito nel rispetto dei limiti e dei modi imposti dalla normativa vigente per le varie tipologie «Barbera d’Asti».
Restrizione: per i vini «Barbera d’Asti Superiore» sottozona «Tinella» è consentito l’aumento del titolo alcolometrico volumico per massimo 0,5 % vol., mentre per i vini «Barbera d’Asti» Superiore sottozona «Colli Astiani» o «Astiano» l’aumento è consentito per un massimo di 1 % vol.
5.2. Rese massime:
«Barbera d’Asti» e «Barbera d’Asti Superiore»
63 ettolitri per ettaro
«Barbera d’Asti Superiore» con indicazione di sottozona «Tinella» e «Colli Astiani» o «Astiano»:
49 ettolitri per ettaro
«Barbera d’Asti» e «Barbera d’Asti Superiore» con menzione «Vigna»
56 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione dei vini «Barbera d’Asti» DOCG (DOP) comprende i territori dei seguenti comuni.
Provincia di Asti:
Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d’Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d’Asti, Villa San Secondo, Vinchio.
Provincia di Alessandria:
Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terruggia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.
Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria costeggiante il Colle S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano.
A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta strada.
Delimitazione sottozone nell’ambito della zona di produzione più ampia del «Barbera d’Asti» DOCG (DOP):
—
La zona di produzione del vino «Barbera d’Asti Superiore»«Tinella» DOCG (DOP), comprende l’intero territorio dei Comuni di Costigliole d’Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d’Asti (limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso).
—
La zona di produzione del vino DOCG «Barbera d’Asti superiore»«Colli Astiani» o «Astiano» comprende per il comune di Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro, per il comune d’Isola d’Asti, il territorio a sinistra della strada Asti-Montegrosso d’Asti e l’intero territorio dei Comuni di Mongardino, Vigliano, Montegrosso d’Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d’Arazzo, Azzano.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Barbera N.
8. Descrizione del legame/dei legami
Fattori naturali rilevanti per il legame
L’area di produzione si pone al centro del cosiddetto bacino terziario piemontese e comprende la Provincia di Asti e parte della Provincia di Alessandria. Si tratta di un sistema collinare poco elevato, compreso per lo più tra i 150 e i 400 metri di altitudine, caratterizzato da clima temperato o temperato-caldo (circa 1 800 gradi giorno), con una piovosità annuale media intorno ai 700 millimetri.
Le terre del «Barbera d’Asti» risalgono a oltre 2 milioni di anni fa, quando il mare abbandonò quella che ora è la Pianura Padana e iniziarono processi erosivi di enorme intensità, che hanno modellato l’attuale conformazione del paesaggio collinare. Le terre più antiche sono localizzate a nord e a sud dell’area di produzione, composte di marne arenacee e calcaree del Miocene: le cosiddette «terre bianche», nelle quali è facile trovare conchiglie fossili. Le più recenti sono le «sabbie astiane» (Pliocene), ai lati del Tanaro, depositi sempre di tipo sedimentario in ambiente marino. In prevalenza sono terreni calcarei caratterizzati per l’abbondante presenza di carbonato di calcio e poveri di sostanze organiche, spesso aridi d’estate per la pendenza delle colline che non consente di trattenere l’acqua.
Fattori umani rilevanti per il legame
Nella «Ampelografia della Provincia di Alessandria» di Leardi e Demaria, del 1873 (ricordando che detta provincia allora comprendeva anche tutta l’attuale provincia di Asti, che se ne separò nel 1936), si legge a proposito della Barbera: «È vitigno conosciutissimo ed una delle basi principali dei vini dell’Astigiano e del basso Monferrato, dove è indigeno e da lunghissimo tempo coltivato».
La perfetta sinergia tra l’ambiente e l’uomo nell’area del «Barbera d’Asti» trova la sua sintesi nell’allevamento della vite con il tradizionale sistema a girapoggio, nella controspalliera con sistema di potatura a Guyot e talvolta a cordone speronato, con contenimento delle rese ed una razionale gestione della chioma che unite all’esposizione a mezzogiorno massimizzano l’espressione qualitativa dell’uva Barbera. Il vitigno Barbera, esigente in radiazione solare, occupa normalmente i versanti meglio esposti (quadranti da sud-est a ovest) con esclusione dei fondovalle.
Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
L’insieme dei fattori naturali ed umani che caratterizzano la zona permette l’ottenimento di vini «Barbera d’Asti» con buona gradazione alcolica media di 13 % vol., giusto nerbo acido ed ottima composizione polifenolica. Le caratteristiche dei vini prodotti in questa zona geografica sono strettamente legate ai suoli. Le «terre bianche», con prevalenza di limo e argilla ed elevata quantità di carbonato di calcio, danno vini corposi, ricchi di colore, che si mantengono a lungo nel tempo. Le «sabbie astiane», diffuse prevalentemente al centro del Monferrato astigiano a destra e sinistra del Tanaro, originano vini rossi caratterizzati da profumi intensi e fini, di frutti rossi, bassa acidità e maturazione più veloce.
Descrizione dell’interazione causale
Sebbene presente in tutto il Piemonte meridionale il vitigno Barbera è particolarmente diffuso in quest’area, dove rappresenta la varietà principale. L’orografia collinare e l’esposizione da sud-est a sud-ovest concorrono a determinare un ambiente ideale, aerato e luminoso, privo di ristagni idrici. Il clima temperato-caldo, la tessitura e composizione chimico-fisica dei terreni, la cura costante dell’uomo nel mantenimento di questo territorio e del vigneto provano la connessione esistente tra terra e vini, esaltando le particolari caratteristiche dei vini rossi a denominazione di origine controllata «Barbera d’Asti».
La versatilità della Barbera abbinata a questo territorio ha consentito l’ottenimento di prodotti destinati all’affinamento. Grazie all’uso tradizionale della botte grande e, più recentemente, della barrique, questi rossi si possono fregiare della menzione «Superiore»; sono vini di maggiore consistenza e complessità organolettica, molto longevi, che hanno fatto raggiungere alla denominazione «Barbera d’Asti» la massima notorietà e riconoscimenti crescenti a livello internazionale.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Imballaggio
Vengono previste tutte le capacità di imballaggio da 0,187 l a 12 l, ad esclusione delle capacità di 2 l.
È prevista l’esclusione del tappo a corona per la chiusura delle bottiglie dei vini «Barbera d’Asti» e «Barbera d’Asti Superiore». Inoltre per le tipologie qualificate con la menzione di «Vigna» e con l’indicazione della sottozona si prevede esclusivamente l’uso del tappo di sughero.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12402