Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Bardolino Doc - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Bardolino Doc - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Pubblicato da disciplinare
Bardolino

L'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Bardolino",  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo  118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito per intero con il testo di seguito indicato:
" Per i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" immessi al consumo fino a litri 5, e' obbligatorio  l'uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro.
E' consentito inoltre per il confezionamento della tipologia del vino DOC Bardolino, senza alcuna  specificazione aggiuntiva, l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico  pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi  da 2 a 3 litri.".

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 settembre 2013  

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino». (13A07462)

(GU n.214 del 12-9-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88;
Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
Visto il DPR 28 maggio 1968 on il quale e' stata riconosciuta la
Denominazione di Origine Controllata dei vini "Bardolino" , ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i
decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato
disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e
IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20-12-2011, concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, par.
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP "Bardolino";
Visto il decreto ministeriale 13 agosto 2012 recante disposizioni
nazionali applicative del Reg. n. 1234/07 del Consiglio, del
regolamento applicativo n.607/09 della Commissione e del Decreto
legislativo n.61/10 per quanto concerne le Dop e le IGP, le menzioni
tradizionali,l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti vitivinicoli;
Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Veneto,
nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 7
novembre 2012, e previo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione
della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vino Bardolino
DOC , intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 8 del disciplinare
di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
"Bardolino", relativamente all'uso dei recipienti e dei sistemi di
chiusura consentiti per i vini a Denominazione di Origine Controllata
"Bardolino";
Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118
quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e
che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la
procedura semplificata di cui al citato Decreto Ministeriale 7
novembre 2012, articolo 10, comma 8 , conformemente alle disposizioni
di cui all'articolo 118 octodecies, paragrafo 3, lettera a), del
Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata
domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2013;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'articolo 8 del
disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata "Bardolino" in conformita' alla citata proposta;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la
conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del
vino DOP "Bardolino" cosi' come approvato con il citato D.M. 30
novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla
Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato
alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2
e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di
informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi
dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.
607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. L'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata "Bardolino", consolidato con le
modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli
elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011
richiamato in premessa, e' sostituito per intero con il testo di
seguito indicato:
" Per i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino"
immessi al consumo fino a litri 5, e' obbligatorio l'uso delle
tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro.
E' consentito inoltre per il confezionamento della tipologia del
vino DOC "Bardolino", senza alcuna specificazione aggiuntiva, l'uso
dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in
materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso
in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da
2 a 3 litri.".
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Bardolino" ,
di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e
comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del
relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione
U.E., ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del
Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure
richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2013

Il direttore generale: Vaccari

Pdf Scarica documento su Bardolino Doc - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Disciplinari, Vini, Doc, Dop o con i tag Bardolino, disciplinare, doc, dop, veneto, veneto-doc, verona, vino



Nella stessa categoria