Basilicata IG - Riconoscimento
E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola Basilicata
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo della regione Basilicata.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 3 febbraio 1988
Riconoscimento della indicazione geografica "Basilicata"
per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di
produzione e autorizzazione all'uso di indicazioni
aggiuntive.
(GU n.49 del 29-2-1988)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che
demanda agli Stati membri la possibilita' di rendere obbligatoria,
vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella
designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti
nel proprio territorio;
Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da
tavola con indicazione geografica;
Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento dell'indicazione geografica "Basilicata" per i vini da
tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e
l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;
Visto il parere espresso dalla regione Basilicata;
Visto il proprio parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 30 novembre 1987;
Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze
connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al
riconoscimento della indicazione geografica "Basilicata" per i vini
di tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e
all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola
"Basilicata".
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di
cui al precedente comma coincide con l'intero territorio
amministrativo della regione Basilicata.
Art. 2.
L'indicazione geografica dei vini da tavola "Basilicata" puo'
essere completata dal riferimento ai nomi dei vitigni seguenti:
Chardonnay B, Malvasia bianca di Basilicata B o Malvasia B, Pinot
grigio G e Moscato bianco B o Moscato B per la sola provincia di
Matera, nonche' dalle indicazioni aggiuntive bianco rosso e rosato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addi' 3 febbraio 1988
Il Ministro: PANDOLFI