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Basilico Genovese Dop - Modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2025

Pubblicato da disciplinare
Basilico Genovese dop

E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della dop Basilico  Genovese di cui alla proposta pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 27  del 3 febbraio 2025.

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 4 marzo 2025  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta «Basilico Genovese». (25A01539)

(GU n.61 del 14-3-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Considerato che l'art. 21 comma 17 della legge n. 196/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della
gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive
direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti
delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela della
denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», che possiede i
requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013,
n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta «Basilico
Genovese», registrata con regolamento (CE) n. 1623/2005 della
Commissione, del 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 259/15 del 5 ottobre 2005;
Visto il parere positivo della Regione Liguria competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 27 del 3 febbraio 2025, con
il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Basilico Genovese» ai fini della presentazione di opposizioni e che,
entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono
pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui
trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le
modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Basilico Genovese»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», di cui
alla proposta pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana Serie generale n. 27 del 3 febbraio 2025.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di
origine protetta «Basilico Genovese», figura in allegato al presente
decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 4 marzo 2025

Il dirigente: Gasparri

Allegato
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «BASILICO GENOVESE»

Art. 1.

Denominazione.

La denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», di
seguito indicata con la sigla DOP, e' riservata, nel settore
orticolo, al basilico (Ocimum Basilicum L.) di tipologia genovese che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.

Art. 2.

Sementi e caratteristica della pianta.

Le sementi impiegabili per la produzione del «Basilico Genovese»
D.O.P. devono appartenere alla specie Ocimum Basilicum L., di ecotipi
o le selezioni autoctone ed avere le caratteristiche di seguito
elencate:
- pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso
o cilindrico;
- densita' del fogliame classificabile nelle classi
d'espressione intermedie (medio-bassa, media, medio-alta) e non nelle
classi estreme (bassa o alta);
- forma della foglia ellittica;
- bollosita' del lembo e incisioni del margine assenti/molto
deboli o deboli;
- piano della lamina fogliare piatto o convesso;
- assenza totale di aroma di menta;
- aroma intenso e caratteristico.

Art. 3.

Zone ed epoca di produzione

La zona di produzione del «Basilico Genovese» D.O.P. e'
delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo
della Regione Liguria con delimitazione individuabile nello
spartiacque. Nella stessa zona deve avvenire il condizionamento,
garantendo in tal modo la rintracciabilita' e il controllo della
denominazione e preservando le caratteristiche qualitative del
prodotto, facilmente deteriorabile.
Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 4.

Legame storico della coltura con l'area geografica.

Il basilico e' stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo
e nella stessa Liguria dai Romani che ad esso attribuivano proprieta'
curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo uso
venne esteso anche a quello culinario.
Il nucleo originario di produzione era circoscritto all'areale
genovese. Consolidandosi le condizioni favorevoli di mercato per il
largo consumo di basilico per la preparazione di numerose ricette e
del celeberrimo pesto genovese la zona di produzione si e' allargata
investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure.

Art. 5.

Elenco dei produttori e denunce di coltivazione.

I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare,
che vogliono fregiarsi della DOP «Basilico Genovese», dovranno
iscriversi all'Elenco dei Produttori gestito dallo specifico
organismo di controllo e denunciare annualmente al gestore del
medesimo comunque almeno trenta giorni prima della semina:
le superfici da investire distinte in piena aria, coltura
protetta
la varieta' di semente utilizzata, tipologia produttiva
(consumo fresco/per la trasformazione)
dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende
adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla denuncia di
coltivazione il produttore si impegna a trasmettere i quantitativi
effettivamente prodotti e commercializzati.
E' fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi
stabiliti nel presente disciplinare.

Terreno e ambienti di coltivazione

La coltivazione del «Basilico Genovese» DOP puo' essere
effettuata nei seguenti ambienti di coltivazione: in ambiente
protetto e in pieno campo.
In ambiente protetto la coltivazione puo' essere svolta tutto
l'anno purche' venga assicurata una ventilazione continua 24
ore/giorno rinnovando l'intero volume di aria contenuta nella serra
almeno 2 volte/ora dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20
volte/ora dal sorgere del sole al tramonto. Tale ricambio di aria
deve essere garantito dall'opportuna gestione delle aperture di
ventilazione e, nel periodo invernale, eventualmente anche con il
contributo dell'impianto di riscaldamento di soccorso.
Sono esplicitamente escluse dal presente disciplinare serre
insect-proof, o serre che non garantiscano gli scambi di aria sopra
indicati come minimi.
La coltivazione del «Basilico Genovese» DOP in ambiente protetto
puo' essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra. E' vietata
la produzione di «Basilico Genovese» DOP su substrati privi di
terreno naturale.
Nel caso della coltivazione su bancale, il terreno di
coltivazione deve essere quello naturale prelevato nella stessa area
in cui insiste l'azienda. In particolare, alfine di restituire al
terreno naturale trasportato su bancale le caratteristiche fisiche
proprie, e' ammesso miscelare ammendanti minerali in percentuale non
superiore al 20% in volume.
All'atto della messa in coltura e' vietato il trapianto di
plantule che hanno sviluppo superiore al primo nodo successivo ai
cotiledoni estesi. I contenitori non possono essere superiori a cm
5x5x5. Per la produzione di basilico per il consumo fresco e' vietato
il trapianto salvo che per la produzione biologica.
E' vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del
terreno.

Denuncia di produzione

Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono:
1) Consumo fresco:
in coltura protetta: 7000 piantine/mq./anno confezionabili in
mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 11 a 100 piantine.
in piena aria: 2000 piantine/mq./anno: confezionabili in
mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 11 a 100 piantine.
2) Per la trasformazione:
in coltura protetta: 10 Kg./mq./anno;
in piena aria: 8 Kg./mq./anno.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame dell'ambiente.

E' noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico
della Liguria e' caratterizzato da profumo e gusto del tutto
particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre e' esente dal gusto
di menta che rappresenta una tara per l'uso in cucina di questa
pianta.
La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare,
nonche' la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo
di controllo di cui al successivo art. 7. Il predetto organismo
gestira' un apposito elenco di produttori di «Basilico Genovese» DOP.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sara' effettuato da un organismo in conformita' alle
previsioni dall'art. 39 del reg. UE n. 1143/2024. Ai fini del
presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di
mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro.

Art. 8.

Confezionamento

1) basilico da commercializzare fresco:
La pianta intera e' confezionata a mazzi con almeno due coppie
di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere
completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al
massimo, con quattro coppie di foglie vere, ossia 4 nodi e comunque
privi di infiorescenze.
Sono identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o
«mazzetto» e il mazzo grande o «bouquet».
Il mazzetto e' composto da 3 a 10 piante intere complete di
radici e' confezionato con carta per alimenti contrassegnata dalla
dicitura «Basilico Genovese DOP», dal simbolo comunitario della DOP e
dal logo del prodotto come piu' avanti descritto ed e' legato
singolarmente.
Il «bouquet» e' costituito da un numero di piante da 11 a 100 e
viene confezionato in modo analogo. Non e' vincolante il peso del
prodotto bensi' il numero delle piante.
Nella preparazione dei mazzi e' consentita l'utilizzazione di
materiale organico di origine vegetale, da porre a contatto con le
radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle
piantine in esso contenute.
Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali
sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti
e devono essere contrassegnati con la dicitura «Basilico Genovese
DOP», con il simbolo comunitario della DOP, con il marchio aziendale
completo e con il logo del prodotto piu' avanti descritto.
L'identificazione aziendale dovra' avere dimensioni e posizionamento
che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al simbolo
comunitario della DOP e al logo del prodotto.
Logo del prodotto
Il logo identificativo del Basilico Genovese D.O.P. e' costituito
da una forma circolare della stessa dimensione del simbolo
comunitario della DOP. Nella corona circolare esterna e' inserita la
dicitura per esteso Basilico Genovese (blu reflex su sfondo bianco)
ed evidenziato al centro l'acronimo D.O.P. (blu reflex su sfondo
giallo Pantone 109).
Completano il marchio, la forma stilizzata della regione Liguria
(contorno blu reflex con interno bianco) posizionata nel semicerchio
inferiore leggermente debordante a sinistra, ancora sotto, in
parziale sovrapposizione della circonferenza esterna, compare una
piantina stilizzata di basilico (di colore verde Pantone 368)
composta da tre coppie di foglie a dimensione decrescente
dall'esterno all'interno.
I tre elementi che ne caratterizzano il prodotto sono:
il sole (in giallo) elemento di vitalita', primario ed
essenziale per ogni coltivazione;
la Liguria (in blu) territorio di produzione, ricco, fertile e
bagnato dal mare;
il Basilico (in verde) segno di naturalita', genuinita' e
qualita' del prodotto D.O.P.. L'immagine potra' essere utilizzata
anche in monocromia.
Il font utilizzato per la scritta e' Arial Black in grassetto,
dello stesso blu utilizzato per la Liguria, le misure sono 6 pt. per
la scritta «Basilico Genovese» e 6,5 pt. per la scritta «DOP».

Basilico Genovese
2) Basilico per la trasformazione.
Per la trasformazione artigianale e/o industriale e' necessario
impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di
foglie vere, ossia 4 nodi e comunque privi di infiorescenze.
Il basilico dovra' essere avviato alla trasformazione unitamente
alla documentazione fiscale relativa, che dovra' riportare la
definizione DOP.

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