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Bianco di Scandiano Doc - Proposta di modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione - 1986

Pubblicato da disciplinare
Bianco di Scandiano doc

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art.  17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Bianco di Scandiano riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre  1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 9 febbraio 1977, propone la modifica di alcuni  articoli del disciplinare di produzione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di  modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di  Scandiano». 
(086A4620)

(GU n.136 del 14-6-1986)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano»
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25
novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 9
febbraio 1977, propone la modifica di alcuni articoli del
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Proposta di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano»

Si propone di sostituire il testo dell'art. 1 con il testo che
segue:
«Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Bianco di
Scandiano" e' riservata ai vini bianchi frizzanti e spumanti che
corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione».
Si propone di sostituire il testo dell'art. 2 con il testo che
segue:
«Art. 2. - Il vino "Bianco di Scandiano" deve essere ottenuto dalle
uve dei vigneti aventti la seguente composizione varietale:
Sauvignon (localmente detto Spergola o Spergolino) nella misura
minima dell'85%;
vitigni a bacca bianca raccomandati e autorizzati per la
provincia di Reggio Emilia, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad
un massimo del 15%».
Si propone di aggiungere al testo dell'art. 4 quanto appresso
riportato:
«Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato, la
eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La regione Emilia-Romagna con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,
puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine
dei vini».
Si propone di sostituire il testo dell'art. 5 con il testo che
segue:
«Art. 5. - Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Bianco di Scandiano" una gradazione alcolica minima naturale di
gradi 10 per il vino frizzante e di gradi 9,50 per lo spumante.
La destinazione alla spumantizzazione delle uve, che assicurano al
vino una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 9,50, dovra'
essere indicata all'atto della denuncia annuale delle medesime.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti compresa la tradizionale rifermentazione
indispensabile a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione e di preparazione dei tipi frizzante
e spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per
la stabilizzazione comprese le necessarie operazioni di
imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
tali operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati
entro l'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
Il vino "Bianco di Scandiano" spumante puo' essere prodotto con
fermentazione in bottiglia o in autoclave.
E' vietata per il vino "Bianco di Scandiano" la gassificazione
artificiale, sia parziale che totale».
Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il testo
che segue:
«Art. 6. - I vini "Bianco di Scandiano" all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguentii caratteristiche:
Bianco di Scandiano frizzante (dolce o amabile o secco):
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: caratteristico dolce o amabile o secco, sapido fresco,
armonico, di giusto corpo;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 10,50;
gradazione alcolica svolta minima: gradi 5,50;
acidita' totale minima: 6,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Bianco di Scandiano spumante (semi-secco o secco o brut):
spuma: fine, persistente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: caratteristico semi-secco, secco, brut, sapido, fresco,
armonico, di giusto corpo;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,00;
acidita' totale minima: 6,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
I limiti di riferimento per i residui zuccherini dei vari tipi di
"Bianco di Scandiano" frizzante e spumante sono quelli indicati dalla
normativa C.E.E.».
Si propone di sostituire il testo dell'art. 7 con il testo che
segue:
«Art. 7. - E' fatto obbligo di indicare in etichetta la tipologia
del vino "Bianco di Scandiano" dolce e amabile e, per lo spumante,
secondo le norme C.E.E.
E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1
qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' vietata altresi' l'aggiunta alla denominazione di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, zone e localita' comprese nella zona di produzione
delimitata dal precedente art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente».
Si propone di sopprimere l'intero testo dell'art. 8.

 

Tag : Colli di Scandiano e di Canossa Doc

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