Bra dop - Modifica del disciplinare di produzione
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Bra» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 28 luglio 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Bra» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996. (22A04411)
(GU n.186 del 10-8-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1º
luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette, la denominazione di origine protetta «Bra»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) della
Commissione n. 2022/1246 del 14 luglio 2022, e' stata registrata la
modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica
richiesta della D.O.P. «Bra», affinche' le disposizioni contenute nel
predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Bra», nella stesura risultante a
seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n.
2022/1246 della Commissione del 14 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L - 191 20 luglio
2022.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di
origine protetta «Bra», sono tenuti al rispetto dell'allegato
disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla
normativa vigente in materia.
Roma, 28 luglio 2022
Il dirigente: Cafiero
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA BRA
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine del formaggio «Bra» e' riservata al
prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con
riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche
organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione
delimitata nel successivo art. 3.
Art. 2
Caratteristiche del prodotto
La denominazione di origine «Bra» e' riservata al formaggio
avente le seguenti caratteristiche: formaggio pressato, prodotto con
latte vaccino eventualmente igienizzato ed eventualmente addizionato
con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino, eventualmente
inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali. Per il Bra Duro
e per il Bra di Alpeggio, sia Tenero che Duro e' ammessa la parziale
scrematura per affioramento o meccanica. E' usato come formaggio da
tavola per il tipo Tenero, da tavola e da grattugia per il tipo Duro
e presenta le seguenti caratteristiche:
forma: cilindrica con facce piane;
dimensioni: diametro della forma 30-40 cm;
scalzo leggermente convesso di 6-10 cm;
peso: da 6 a 9 kg.
Le dimensioni ed i pesi si riferiscono al prodotto ai minimi di
stagionatura:
colore della pasta: per il tipo Tenero bianco o bianco avorio.
Per il tipo Duro da leggermente paglierino al giallo ocra; per
entrambe le tipologie a volte sono presenti leggere erborinature
naturali vicino alla crosta;
struttura della pasta: per il tipo Tenero moderatamente
consistente ed elastica con piccole occhiature non troppo diffuse.
Per il tipo Duro con piccole occhiature non troppo diffuse;
confezione esterna: per il tipo Tenero crosta non edibile
grigio chiara, elastica, liscia e regolare; per il tipo Duro,
consistente, dura, di colore beige scuro, puo' subire trattamenti di
oliatura con oli di uso alimentare per un'azione antimuffa;
sapore: gradevolmente profumato, moderatamente sapido per il
tipo Tenero, gustoso o fortemente sapido per il tipo Duro;
grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.
Art. 3
Zona di produzione
La zona di produzione, del latte e del formaggio, ivi compresa la
stagionatura, comprende l'intero territorio della Provincia di Cuneo
piu' il Comune di Villafranca Piemonte in Provincia di Torino. Il
«Bra», tipo Tenero e tipo Duro d'Alpeggio e' quello derivante dalla
lavorazione del latte ottenuto nel periodo di monticazione compreso
tra il 1° giugno ed il 15 ottobre, da animali allevati al pascolo; e'
ammessa un'integrazione alimentare massima, a completamento di quella
pascoliva, pari al 10% della sostanza secca giornalmente inserita.
Nel caso di allevamenti stanziali di montagna, e' considerato Bra
Tenero e/o Duro d'Alpeggio quello derivante dalla lavorazione del
latte ottenuto da animali allevati al pascolo su terreni situati a
quote superiori ai 900 m s.l.m. nel rispetto delle indicazioni sopra
riportate relativamente al periodo ed alla alimentazione.
Art. 4
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo
di tutti i componenti della filiera, nonche' attraverso la denuncia
tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di
controllo.
Art. 5
Metodo di ottenimento
L'alimentazione prevalente del bestiame, vaccino ed eventualmente
ovino e/o caprino, deve essere costituita da foraggi verdi e/o
conservati che possono essere opportunamente integrati. Oltre il 50%
della razione (in peso) deve provenire dalle zone di produzione. Il
latte e' di tipo vaccino, eventualmente addizionato con latte ovino
e/o caprino (non oltre il 20%), talvolta parzialmente scremato per
affioramento dopo un riposo di dieci/diciotto ore ad una temperatura
massima di 18° centigradi, oppure mediante parziale scrematura
meccanica. Il latte, derivante da un numero medio di massimo quattro
mungiture giornaliere, dopo un'eventuale igienizzazione e filtrazione
puo' essere inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali. La
coagulazione viene effettuata ad una temperatura compresa tra i 27° e
i 38° C. Il caglio di origine animale deve contenere almeno l'80% di
chimosina. E' consentito l'utilizzo di coagulante di origine non
animale. La durata della coagulazione e' di quindici/venticinque
minuti. La determinazione di tale soglia temporale avviene al momento
del primo taglio. Il formaggio deve essere prodotto con una
tecnologia caratteristica con doppia rottura della cagliata in
caldaia. La prima rottura della cagliata porta a granuli caseosi
della dimensione media di una noce per il Bra Tenero e di un chicco
di mais per il Bra Duro, ed e' seguita da un tempo massimo di riposo
sotto siero di otto minuti. La seconda rottura della cagliata porta a
granuli caseosi della dimensione media di un chicco di mais per il
Bra Tenero e di un chicco di risone per il Bra Duro. La seconda
rottura della cagliata e' seguita da agitazione e successivo riposo
in caldaia, oppure nel porzionatore con un'eventuale pre-pressatura.
Durante questa fase talvolta viene eliminata una parte del siero. Il
tempo massimo di riposo e' di dieci minuti, la temperatura massima di
scarico della cagliata e' di 44° C. La cagliata e' sottoposta a
formatura negli stampi con o senza tela. Esclusivamente per il Bra
Duro puo' essere ammesso, solo quando la cagliata non spurga bene il
siero, un eventuale reimpasto a cui segue la successiva formatura
negli stampi, seguita da un'adeguata pressatura. Al termine della
pressatura le forme vengono lasciate sostare sino al raggiungimento
di un pH compreso tra 5,0 e 5,4. Dopodiche' il formaggio puo' essere
messo direttamente in salina o lasciato ancora riposare alcune ore in
cella ad una temperatura positiva massima di 10° C. La salatura e'
effettuata in salamoia oppure a secco (due salature). Periodo di
stagionatura: quarantacinque giorni il minimo per il tipo Tenero e
sei mesi minimo per il tipo Duro. Il Bra tipo Duro stagionato oltre
un anno puo' riportare la menzione «Bra Duro dop Stravecchio». Tale
dicitura verra' citata su di una striscia applicabile sul
contrassegno cartaceo. La stagionatura avviene in ambienti idonei con
una temperatura massima positiva di 15° C e un livello di umidita'
massimo del 95% per il Bra Tenero. Per la tipologia «Duro» la
temperatura puo' essere innalzata a 18°C. Si produce per l'intero
arco dell'anno.
Art. 6
Legame con l'ambiente
L'area compresa tra le Alpi Marittime e Cozie che circondano la
Provincia di Cuneo da sud ad ovest, fasciata ad est dalle alte
colline di Langa e del Roero e' caratterizzata da condizioni da
considerarsi molto favorevoli sia per l'allevamento sia per le
colture foraggere. La Provincia di Cuneo infatti e' caratterizzata da
inverni freddi e asciutti e da estati relativamente fresche, rispetto
alle zone piu' orientali della pianura padana. La zona alle pendici
della catena alpina e delle colline e' una sorta di fertile altopiano
solcato dal fiume Po, dal Tanaro e da numerosi affluenti che
convergono a ventaglio. Le caratteristiche pedologiche di una pianura
di origine alluvionale conferiscono ottimali condizioni di fertilita'
necessarie ad assicurare foraggi e colture ricche di sostanze
nutrienti. Tali particolari condizioni orografica, climatica e
idrografica danno una connotazione alla composizione floristica ed
alle colture del territorio come pure alle peculiarita' del prodotto.
Il formaggio Bra nasce dall'ingegno dei margari transumanti dalle
terre alte alle aree pedemontane e alle contigue pianure nel periodo
invernale. Tale «arte» si e' cosi' tramandata e attivata nel tempo
grazie al lavoro ed al culto della tradizione dei caseifici di valle
e della pianura cuneese. Le caratteristiche specifiche del formaggio
Bra sono: la crosta, non edibile, di colore chiaro per il Bra Tenero,
imbrunita, consistente ed eventualmente oleata per il Bra Duro; la
struttura della pasta e', per il tipo Tenero moderatamente
consistente ed elastica con piccole occhiature non troppo diffuse,
per il tipo Duro con piccole occhiature non troppo diffuse. Per il
tipo Tenero l'odore e' delicato ed invitante con sentori di yogurt e
burro. L'aroma particolare con note di burro, yogurt e latte neutro.
Il sapore spiccatamente dolce, non astringente ne' piccante. Ottimo
anche per insalate e preparazioni al forno. Per il tipo Duro, il
gusto e' piu' deciso. Il colore della pasta e' dal paglierino chiaro
al giallo ocra. Odore gradevole e intenso. Nel sapore prevale il
gustoso, con note di dolce e di salato. Queste peculiarita' derivano
dalla bonta' del latte raccolto nel solo territorio della Provincia
di Cuneo e dalla particolare salatura. La stagionatura in cantine
naturali o in celle climatizzate che riproducono l'umidita' e la
temperatura delle grotte naturali, incidono in modo sostanziale sulla
qualita' del prodotto finito. Il formaggio Bra fa parte della storia
e della cultura della Provincia di Cuneo. La citta' di Bra che deve
il proprio nome al longobardo brayda, da il nome al formaggio in
quanto, nell'antichita', era il principale mercato di
commercializzazione del prodotto. Gia' gli Ordinati Braidesi del 1371
individuarono Bra come attivo centro commerciale del formaggio, oltre
che di altre merci. Il Bra viene inoltre menzionato nella
disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'art.
4 del 15 maggio 1941. Le peculiarita' del formaggio derivano
prevalentemente dal rapporto tra le caratteristiche del latte
prodotto in un ambiente «ottimale» sia per le coltivazioni sia per
l'allevamento oltre che dalla caratteristica tecnica di lavorazione e
stagionatura tramandata, come detto, dai margari transumanti, ai
caseifici di fondo valle e della contigua pianura.
Art. 7
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 53 e 54 del
regolamento UE n. 1151/2012 dall'organismo di controllo I.N.O.Q. -
Istituto Nord Ovest Qualita' - Soc. coop. a r.l. - piazza Carlo
Alberto Grosso n. 82 - Moretta (CN) 12033. Tel.: +390172911323; fax:
+390172911320; e-mail: inoq@inoq.it
Art. 8
Etichettatura
Successivamente alla formatura, tramite l'utilizzo di apposite
fascere marchianti, viene applicato il marchio di origine che riporta
la scritta B stilizzata, la tipologia Duro oppure la tipologia
Tenero, il numero di casello, costituito dalla sigla della provincia
e da un numero a due cifre.
Il marchio di conformita' e' dato dall'apposizione del
contrassegno cartaceo a forma circolare di diametro da 20 a 28 cm su
retinatura di colore giallo paglierino per la produzione normale e
verde per quella «d'Alpeggio» e dalla marchiatura impressa sullo
scalzo.
Riferimenti pantoni, Bra Tenero d'Alpeggio: P366U sfondo,P485U
rosso, yellow - Bra Tenero: P485U rosso, yellow, yellow 30% sfondo -
Bra Duro d'Alpeggio: P366U sfondo, P485U rosso, P4695U marrone,
yellow - Bra Duro: P614U sfondo, P485U rosso, P4695U marrone, yellow.
Il marchio di conformita' e' costituito da un contrassegno cartaceo
(etichetta) che riporta la scritta BRA TENERO o BRA DURO, BRA TENERO
D'ALPEGGIO o BRA DURO D'ALPEGGIO, ed il caratteristico logo
costituito dall'omino con i baffi e cappello che abbraccia la forma
alla quale e' stata asportata una fetta. Il logo del formaggio Bra
Dop e' di colore rosso per il Bra Tenero e il Bra Tenero d'Alpeggio e
di colore marrone per il Bra Duro e il Bra Duro d'Alpeggio.
Oltre a tale logo deve comparire il logo comunitario. Solo a
seguito di tale procedura il prodotto potra' essere immesso sul
mercato con la Denominazione di origine protetta «Bra». Per
l'applicazione del contrassegno cartaceo e' ammesso l'utilizzo di
colla alimentare. Il medesimo logo deve essere riprodotto sul
prodotto porzionato. Il formaggio puo' essere venduto sia intero che
al taglio, sia porzionato che preimballato, il tipo Duro puo' essere
preimballato anche grattugiato, per tali opzioni, possono essere
riprodotti i loghi in bianco/nero. Le operazioni di porzionatura e
preimballo, grattugiatura o grattugia possono essere effettuate anche
al di fuori dell'area geografica di produzione.
Vari loghi:
rosso (pantone 485 U)
(BRA - BRA TENERO - BRA TENERO D'ALPEGGIO)
marrone (pantone 4695 U)
(BRA DURO - BRA DURO D'ALPEGGIO)
in caso di riproduzione dei loghi in bianco e nero: NERO
(BRA - BRA TENERO - BRA TENERO D'ALPEGGIO - BRA DURO - BRA DURO
D'ALPEGGIO)
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