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Brisighella Dop - Disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Olio evo, Dop Igp Stg Argomenti : Brisighella Dop, brisighella, olio, evo
Brisighella Dop

La denominazione di origine controllata "Brisighella" deve essere ottenuta dalla varietà di olive "Nostrana di Brisighella" presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.
Le olive destinate alla produzione del Brisighella devono essere prodotte nel territorio (in tutto o in parte) dei comuni di Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana nelle province di Ravenna e Forlì 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA “BRISIGHELLA”


Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine protetta olio extra vergine di oliva “Brisighella" è
riservata all'olio extra vergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.


Articolo 2
Varietà di olivo
La denominazione di origine protetta “Brisighella” deve essere ottenuta dalla
varietà di olivo "Nostrana di Brisighella" presente negli oliveti in misura non
inferiore al 90%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura
massima del 10%.


Articolo 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'Olio di Oliva della denominazione di origine protetta  “Brisighella” devono essere prodotte nel territorio delle province di Ravenna e Forlì idoneo alla  produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana.
La zona di produzione della denominazione di origine protetta “Brisighella” è così
delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo sul limite nord-est della
zona delimitata, in località Ca’ Fontana Vezzola, segue in direzione nord-ovest fino
ad incrociare la strada di Toranello, da dove continua in direzione sud verso
Galisterna per poi prendere, in direzione nord-est, la strada vicinale per Ca’ Rosso,
prosegue sempre nella medesima direzione fino ad incrociare la strada per
Mazzolano da casa Anderlina.
Da qui la linea prosegue in direzione sud-est fino alla località Ca’ Raggio da dove
continua verso nord-est fino ad incrociare la strada Ossano-Campiano da dove segue
in direzione sud-est fino ad incrociare la Statale Casolana, che percorre verso Riolo
Terme per immettersi sulla strada di Cuffiano fino ad incrociare, in direzione sud-est,
la strada provinciale Villa Vezzaro-Tebano, che percorre in direzione nord fino ai
pressi di Tebano da dove riprende la strada Provinciale, sempre in direzione nord,
fino a Casale. Da qui prosegue in direzione sud lungo la strada provinciale fino ad
incrociare la Statale Brisighellese che percorre in direzione sud verso Brisighella
fino alla frazione di Errano, dove prosegue sulla strada provinciale Canaletta-Sarna
in direzione sud-est fino ai pressi di Villa Gessi, da dove prosegue in direzione nordest verso Borgo Tuliero fino ad incrociare la strada provinciale per Modigliana che
percorre in direzione sud-est fino ai pressi di Ca' Spalancona, dove prosegue lungo la
strada comunale per Santa Lucia, frazione che raggiunge e oltrepassa fino a toccare
la località Ca' Campazzo da dove prosegue prima in direzione ovest e poi sud lungo
la strada per S. Mamante, che segue fino ai pressi di Ca' Monducci per proseguire
lungo la strada vicinale fino a Ca' Fontana; prosegue fino ad incrociare il confine di
provincia tra Ravenna e Forlì, segue lungo tale confine fino ad incrociare il confine
tra i comuni di Castrocaro e Dovadola. Da qui attraversa il torrente Samoggia e
segue in direzione nord-est la strada vicinale il Raggio fino ad incrociare la strada
San Savino - Urbiano, che segue in direzione sud verso San Savino, che oltrepassa
fino ad incrociare la strada provinciale del Monte Trebbio, che percorre in direzione
sud fino ad incrociare la strada comunale per Castagnara, che segue in direzione est e
poi in direzione nord fino ad incrociare la strada comunale Modigliana - Lago di
Azzano, che segue in direzione nord fino ai pressi del Podere La Villa da dove
prosegue in direzione sud lungo la strada consorziale la Ca' Bene di Sopra. Da la Ca'
Bene di Sopra prosegue in direzione sud-est lungo la strada vicinale di Pianello di
Sopra per giungere a Pianello e proseguire fino ad incrociare la strada provinciale
per Tredozio nei pressi del cimitero di Fregiolo. Da qui, attraversata la strada
provinciale, prosegue, sempre in direzione sud-est lungo la strada vicinale che porta
a Valvarana fino ad incrociare, oltre la suddetta località, la strada consorziale di San
Bartolo. Percorre per un breve tratto la strada di San Bartolo in direzione sud,
prosegue poi lungo la strada vicinale in direzione nord-est fino a Fiumane, attraversa
quindi la strada di Modigliana-Lutirano e prosegue sempre in direzione nord-est
lungo la strada consorziale per S. Caterina. Da qui prosegue nella medesima
direzione lungo la strada vicinale Vettarano - Canova Navorsa fino ad incrociare la
strada consorziale di Lago. Prosegue, quindi, in direzione est, oltrepassa Valpiana
fino ad incrociare la strada statale Brisighellese nei pressi di S. Eufemia; segue la
strada suddetta, in direzione nord verso Brisighella, attraversa il fiume Lamone
prima del passaggio a livello e continua, in direzione nord-est, lungo la strada
consorziale per S. Maria in Purocielo. Oltrepassata S. Maria in Purocielo, prosegue
in direzione nord-est lungo la strada forestale delle lagune fino alla Casa delle
Lagune dove riprende a proseguire in direzione nord-ovest, attraversa Ca' Braghetto,
il Tre, Donegaglia e dopo aver attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione
sud-ovest lungo la strada consorziale Zattaglia - Monte Romano fino alla località
Casetto dove continua in direzione nord-ovest sulla strada di S. Andrea e dopo aver
attraversato Casone della Casa, Albergo, Pagnano, Soglia ed il fiume Senio si
immette sulla Statale Casolana, che percorre in direzione nord verso Riolo Terme
fino ad immettersi sulla strada provinciale per Fontanelice; da qui prosegue in
direzione nord-est fino a oltre il cimitero di Prugno per proseguire lungo la strada
vicinale in direzione nord-ovest verso Ca' Bosco fino ad incrociare il confine di
Olio extra vergine di oliva “Brisighella” Disciplinare di produzione Pagina 3
provincia tra Bologna e Ravenna; segue, quindi in direzione nord-est il confine
predetto fino alla località Ca' Fontana Vezzola, punto dal quale la delimitazione ha
avuto inizio.


Articolo 4
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed
all'olio derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
Le forme di allevamento devono essere a vaso Policonico e a Monocono.
La densità di impianto può variare tra un massimo di 200 piante per ettaro per
gli oliveti con sesti di impianto di m 6 x 8, e un massimo di 550 piante per gli oliveti
con sesti di impianto di m 6 x 3.
La produzione massima di olive/ha non può superare i Kg 5.000.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio di invaiatura e non
deve protrarsi oltre il 20 dicembre di ogni campagna olivicola.
La raccolta deve essere effettuata direttamente dall’albero a mano o con mezzi
meccanici.


Articolo 5
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere
effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata nel precedente art. 3.
La resa massima di olive in olio non può superare il 18 %.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti
a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari
originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura non superiore a
27°C; ogni altro trattamento è vietato.
Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i 2
giorni successivi alla raccolta.


Articolo 6
Caratteristiche al consumo
L' olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata
“Brisighella” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
Odore: fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana >3) che si integra con la
sensazione di carciofo e note di erba e pomodoro;
Sapore: fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana >3) che si integra con
sensazioni medio-intense (mediana >3) sia di amaro che di piccante;
Acidità Massima totale espressa in Acido oleico, in peso, minore o eguale a
0,3g/100g di olio;
N° di Perossidi:  13 mEq O2 /kg
K232:  2,0;
K270:  0,20;
Acido Linoleico:  8 %
Acido Oleico:  74 %
Limite minimo contenuto in polifenoli: ≥ 200 ppm (mg tirosolo kg-1 olio) con
determinazione analitica in accordo con il metodo ufficiale “Determinazioni dei
biofenoli nell’olio di oliva mediante HPLC” recepito dal Consiglio Oleicolo
Internazionale (COI/T. 20/Doc. n. 29)
In ogni campagna oleicola il Consorzio di Tutela individua e conserva in
condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell’olio a
denominazione di origine controllata “Brisighella” da utilizzare come standard di
riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico.


Articolo 7
Origine
Al fine di garantire l’origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo
deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo
modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo,
delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori agricoli
autorizzati, dei molitori e dei confezionatori accreditati, nonché attraverso la
dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita
la tracciabilità del prodotto.


Articolo 8
Controlli
Olio extra vergine di oliva “Brisighella” Disciplinare di produzione Pagina 5
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una
struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del
Reg. UE 1151/2012.
Tale struttura è l’organismo di controllo Kiwa Cermet Italia, via Cadriano 23,
40057 Cadriano di Granarolo (BO) – Tel. +39 051 4593111; fax +39 051 763382; email info@kiwacermet.it .


Articolo 9
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi
compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
E’ vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche
comprese nell’area di produzione di cui all’art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente su
nomi geografici ed in particolare modo su nomi geografici di zone di produzione di
oli a denominazione di origine controllata.
L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento
nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa situate
nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se
l’oleficazione ed il confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata “Brisighella” deve figurare
in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto
al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l'Olio ExtraVergine “Brisighella” ai fini
dell’immissione al consumo devono essere in vetro scuro o in metallo di capacità
non superiore a litri 5.
E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui
l’olio è ottenuto.
Per gli oli che contengono almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati per 20
grammi di olio è possibile indicare in etichetta la dicitura relativa al claim salutistico
“i polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo
stress ossidativo” – “l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g
di olio d’oliva”.

 


Precedente disciplinare


 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "BRISIGHELLA" A  DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA.


Art. 1 (denominazione)
La denominazione di origine controllata "Brisighella" è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 (varieta di olivo) La denominazione di origine controllata "Brisighella" deve essere ottenuta dalla varietà di olive "Nostrana di Brisighella" presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.

Art.3 (zona di produzione) Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata "Brisighella" devono essere prodotte nel territorio delle province di Ravenna e Forlì idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casóla Valsenio, Modigliana. La zona di produzione della denominazione di orìgine controllata "Brisighella" è così delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo sul limite nord-est della zona delimitata, in località Ca' Fontana Vezzola, segue in direzione nord-ovest fino ad incrociare la strada di Toranello, da dove continua in direzione sud vers o Galisterna per poi prendere, in direzione nord-est, la strada vicinal e per Ca' Rosso, prosegue sempre nella medesima direzione  fino ad incrociare la strada per Mazzolano da casa Anderlina. Da qui la linea prosegue in direzione  sud-est fino alla località Ca' Raggio da dove continua verso nord-est fino ad incrociare  la strada OssanoCampiano da dove segue in direzione sud-est fino ad incrociare la Statale  Casolana, che percorre verso Riolo Terme per immettersi sulla strada di Cuffiano fino ad incrociare, in direzione sud-est, la strada provinciale Villa Vezzano-Tebano, che percorre in  direzione nord fino ai pressi di Tebano da dove riprende la strada provinciale, sempre in direzione  nord, fino a Casale. Da qui prosegue in direzione sud lungo la strada provinciale fino  ad incrociare la Statale Brisighellese che percorre in direzione sud vers o Brisighella fino alla  frazione di Errano, dove prosegue sulla strada provinciale Canaletta-Sarna in direzione sud-est  fino ai pressi di Villa Gessi, da dove prosegue in direzione nord-est verso Borgo Tuliero fino ad incrociare lа strada provinciale per Modigliana che percorre in direzione sud-est fino ai pressi di Ca' Spalancona, dove prosegue lungo la strada comunale per Santa Lucia, frazione che raggiunge  e oltrepassa fino a toccare la località Ca' Campazzo da dove prosegue prima in  direzione ovest e poi sud lungo la strada per S. Marnante, che segue fino ai pressi di Ca'  Monducci per proseguire lungo la strada vicinale fino a Ca' Fontana; prosegue fino ad incrociare il  confine di provincia tra Ravenna e Forlì, segue lungo tale confine fino ad incrociare il confine  tra i comuni di Castrocaro e Dovadola. Da qui attraversa il torrente Samoggia e segue in direzione nord-est la strada vicinale il Raggio fino ad incrociare la strada San Savino - Urbiano,  che segue in direzione sud verso San Savino, che oltrepassa fino ad incrociare la strada  provinciale del Monte Trebbio, che percorre in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale  per Castagnara, che segue in direzione est e poi in direzione nord fino ad incrociare la strada  comunale Modigliana - Lago di Azzano, che segue in direzione nord fino ai pressi del Podere La  Villa da dove prosegue in direzione sud lungo la strada consorziale la Ca' Bene di Sopra. Da la Ca'  Bene di Sopra prosegue in direzione sud-est lungo la strada vicinale di Pianello di Sopra per  giungere a Pianello e proseguire fino ad incrociare la strada provinciale per Tredozio nei pressi del  cimitero di Fregiolo. Da qui, attraversata la strada provinciale, prosegue, sempre in direzione  sud-est lungo la strada vicinale che porta a Vaivarana fino ad incrociare, oltre la suddetta località, la strada consorziale di San Bartolo. Percorre per un breve tratto la strada di San Bartolo in direzione sud, prosegue poi lungo la strada vicinale in direzione nord-est fino a Fiumane, attraversa quindi la strada di Modigliana - Lutirano e prosegue sempre in direzione nord-est lungo la strada consorziale per S. Caterina. Da qui prosegue nella medesima direzione lungo la strada vicinale Vettarano - Canova Navorsa fino ad incrociare la strada consorziale di Lago. Prosegue, quindi, in direzione est, oltrepassa Valpiana fino ad incrociare la strada statale Brisighellese nei pressi di S.Eufemia; segue la strada suddetta, in direzione nord verso Brisighella, attraversa il fiume Lamone prima del passaggio a livello e continua, in direzione nord-est, lungo la strada consorziale per S. Maria in Purocielo. Oltrepassata S.Maria in Purocielo, prosegue in direzione nord-est lungo la strada forestale delle lagune fino alla Casa delle Lagune dove riprende a. proseguire in direzione nord-ovest, attraversa Ca' Braghetto, il Tre, Donegaglia e dopo aver attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione sud-ovest lungo la strada consorziale Zattaglia - Monte Romano fino alla località Casetto dove continua in direzione nord-ovest sulla strada di S. Andrea e dopo aver attraversato Casone della Casa, Albergo, Pagnano, Soglia e il fiume Senio si immette sulla Statale Casolana, che percorre in direzione nord verso Riolo Terme fino ad immettersi sulla strada provinciale per Fontanelice; da qui prosegue in direzione nord-est fino a oltre il cimitero di Prugno per proseguire lungo la strada vicinale in direzione nord-ovest verso Ca' Bosco fino ad incrociare il confine di provincia tra Bologna e Ravenna; segue, quindi in direzione nord-est il confine predetto fino alla località Ca' Fontana Vezzola, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio. Art. 4 (caratteristiche di coltivazione) . Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. Le forme di allevamento devono essere a vaso policonicö e a monocono.
Le densità di impianto può variare tra un massimo di 200 piante per ettaro per gli oliveti con  sesti di impianto di m. 6x8, e un massimo di 550 piante per gli oliveti con sesti di impianto di m.  6x3.
La produzione massima di olive/Ha non può superare i Kg 5.000.
La, raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 5 novembre e il 2 0 dicembre  di ogni anno.
La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.
La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal DM n. 573 del 4  novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, entro il  termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.


Art. 5 (modalita di oleificazione)
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art.3. La resa massima di olive in olio non può  superare il 18%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura non superiore a 27° C. ; ogni altro  trattamento è vietato.
Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i quattro giorni successivi alla raccolta.

Art. 6 (caratteristiche al consumo) L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata "Brisighella" all'atto dell'immissione al consumo, , deve rispondere alle seguenti caratteristiche: -colore: verde smeraldo con riflessi dorati; -odore: di fruttato medio o forte con sensazione netta di erbe e/o ortaggi; -sapore: di fruttato con leggera sensazione di amaro e leggera o media sensazione di piccante; -acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0, 5 per 100 grammi di olio; -punteggio al Panel test >= 7 -numero di perossidi <= 13 Meq02/Kg -K232 <= 2,00 -K270 <= 1,60 acido linoleico <= 8,00% acido oleico >= 75,00% intervallo valori rapporto oleico/linoleico: 10/20 int. valori rapporto campesterolo/stigmasterolo: 1,70/14 int. valori rapporto campest./delta-5avenasterolo: 0,25/0,60 Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. . In ogni campagna oleícola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Brisighella" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. E' in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisicochimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione. La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.
designazione e presentazione Alla 1'aggiunta prevista compresi superiore. denominazione di cui all'art. 1 è vietata di qualsiasi qualificazione non espressamente dal presente disciplinare di produzione ivi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, genuino. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, Frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui ali'art.3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed-il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se 1'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine controllata "Brisighella" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui è confezionato l'olio, di oliva extravergine "Brisighella" ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro scuro delle seguenti capacità espresse in grammi o millilitri: 100; 250; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 5000. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

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