Caciocavallo Silano Dop - Controlli di Agroqualità SpA - Proroga Novembre 2023
Agroqualità SpA è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta Caciocavallo Silano, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
Autorizzazione all’organismo denominato “Agroqualità SpA” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Caciocavallo Silano”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Caciocavallo
Silano”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1204 della Commissione del 4 luglio 2003 con il quale l’Unione europea ha approvato la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 1 2 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 26 settembre 2023, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
“VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto n. 9211823 del 6 ottobre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Agroqualità SpA”, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Caciocavallo Silano”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 10 ottobre 2020, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 con la quale l’Amministrazione ha emanato le “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica” e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare tutti i piani di controllo del settore alle linee guida, ordinariamente, al momento dell’eventuale modifica degli stessi, e comunque entro e non oltre il tempo tecnico utile per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate per ciascun prodotto a Indicazione Geografica;
Vista la nota del 29 settembre 2023 con la quale il “Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo
Silano” ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione protetta “Caciocavallo
Silano”, “Agroqualità SpA”;
Visto il decreto n. 548143 del 5 ottobre 2023, pubblicato sul sito internet dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’autorizzazione ad “Agroqualità SpA” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Caciocavallo Silano”, è stata prorogata fino all’emanazione del relativo decreto di rinnovo dell’autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 10 ottobre 2023;
Considerato che con nota del 6 novembre 2023 “Agroqualità SpA” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta “Caciocavallo Silano”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme alle “linee guida per la redazione dei piani dei controlli dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica”, è stato trasmesso, con nota n. 619203 dell’8 novembre 2023, alle Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Basilicata, al fine di acquisire un parere di competenza;
Vista la nota n. 502129 del 13 novembre 2023 con la quale la Regione Calabria ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;
Considerato che le Regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata sopra citate non hanno trasmesso osservazioni in merito;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Caciocavallo Silano”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“Agroqualità SpA” con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Caciocavallo Silano”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) 1263 della Commissione del 1° luglio 1 996.
Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario) Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Caciocavallo Silano”, presentati da “Agroqualità SpA”, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1.“Agroqualità SpA” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Agroqualità SpA” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assensodell’Amministrazione.
3. “Agroqualità SpA” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “Agroqualità SpA” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento) 1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto. 2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “Agroqualità SpA” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare. 3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Agroqualità SpA” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Vigilanza)
“Agroqualità SpA” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalle Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione) 1.“Agroqualità SpA” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle Regioni competenti per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo. 2.“Agroqualità SpA” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo. 3.“Agroqualità SpA” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte del “Agroqualità SpA”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1 Maria Flavia Cascia (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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