Caciocavallo Silano Dop - Controlli di ISMECERT - Autorizzazione - 2006
L'organismo di controllo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la DOP Caciocavallo Silano riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 dicembre 2005
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato
IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare,
ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta
«Caciocavallo Silano», registrata in ambito Unione europea ai sensi
del regolamento (CEE) n. 2081/92.
(GU n.20 del 25-1-2006)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del
1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo
Silano» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della
procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla
stessa;
Visto il decreto 23 aprile 1999 con il quale l'organismo
IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare
con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 e'
stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste
dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la
denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano;
Visto il decreto 25 marzo 2002 con il quale la validita'
dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo
IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare
e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 maggio 2002;
Visto il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto
25 marzo 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal
1° settembre 2002;
Visto il decreto 19 novembre 2002 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
25 marzo 2002 e 10 luglio 2002, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 30 novembre 2002;
Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002, e' stata prorogata
di centoventi giorni a far data dal 30 marzo 2003;
Visto il decreto 19 giugno 2003 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, e'
stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 luglio 2003;
Visto il decreto 4 novembre 2003 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e
19 giugno 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 25 novembre 2003;
Visto il decreto 4 marzo 2004 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003,
19 giugno 2003 e 4 novembre 2003, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 25 marzo 2004;
Visto il decreto 1° luglio 2004 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003,
19 giugno 2003, 4 novembre 2003 e 4 marzo 2004, e' stata prorogata di
centoventi giorni a far data dal 23 luglio 2004;
Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003,
19 giugno 2003, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004 e 1° luglio 2004, e'
stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004;
Visto il decreto 15 febbraio 2005 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003,
19 giugno 2003, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004 e
19 ottobre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 20 marzo 2005;
Visto il decreto 21 giugno 2005 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003,
19 giugno 2003, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004,
19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 18 luglio 2005;
Visto il decreto 20 ottobre 2005 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003,
19 giugno 2003, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004,
19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, e' stata
prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 novembre 2005;
Vista la comunicazione del Consorzio di tutela formaggio
Caciocavallo Silano, datata 25 marzo 2003 che ha confermato per il
controllo sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo
Silano», l'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo
di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio -
Centro direzionale Isola G/1;
Considerato che l'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione agroalimentare risulta gia' iscritto nell'elenco degli
organismi di controllo privati per le denominazioni di origine
protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le
attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14,
della legge n. 526/1999;
Considerato che l'organismo di controllo IS.ME. CERT. - Istituto
mediterraneo di certificazione agroalimentare ha dimostrato di aver
adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la
denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», allo schema
tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei
controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo
Silano»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1,
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio -
Centro direzionale Isola G/1, e' autorizzato ad espletare le funzioni
di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del
Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta
«Caciocavallo Silano» riferita all'olio extravergine di oliva,
registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta
con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo
IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare
del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge
24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge
21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale
competente.
Art. 3.
L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione agroalimentare dovra' assicurare, coerentemente con
gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato
risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di
produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata
la denominazione «Caciocavallo Silano», venga apposta la dicitura:
«Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai
sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
Art. 4.
L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione agroalimentare non puo' modificare la denominazione
sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il
proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema
tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la
denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», cosi' come
depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale
ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione
del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 2006.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione,
l'organismo di IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione
agroalimentare e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga
utile, ritenga di impartire.
Art. 6.
L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione agroalimentare comunica con immediatezza, e comunque
con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni
di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta
«Caciocavallo Silano», anche mediante immissione nel sistema
informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle
quantita' certificate e degli aventi diritto.
Art. 7.
L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione agroalimentare immette anche nel sistema informativo
del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi
conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita'
certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre
preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale
competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o
difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della
denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» rilasciate
agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure
saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e
dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni
Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Campania.
Art. 8.
L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione agroalimentare e' sottoposto alla vigilanza esercitata
dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni
Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Campania, ai sensi dell'art.
53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2005
Il direttore generale: La Torre
Gorgonzola Dop - Controlli da CSQA Certificazioni Srl - Proroga 2006 »