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Canelli Doc - Proposta disciplinare

Pubblicato da disciplinare
Canelli Dop, canelli

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Canelli»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Canelli» (21A03866)

(GU n.156 del 1-7-2021)
 
 


Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in
questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche'
del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del
regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio per la
tutela dell'Asti con sede in Asti (AT), per il tramite della Regione
Piemonte, intesa ad ottenere la protezione della DOP dei vini
«Canelli», gia' sottozona della Docg Asti, e l'approvazione del
relativo disciplinare di produzione nel rispetto della procedura di
cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale
7 novembre 2012, fatta eccezione per la riunione di pubblico
accertamento in loco, prevista dall'art. 7 di detto decreto, e in
particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte,
previa adeguata pubblicizzazione della domanda e del disciplinare in
questione nel Bollettino Ufficiale regionale;
non e' stato possibile tenere la riunione di pubblico
accertamento in loco, a causa delle restrizioni connesse
all'emergenza epidemiologica COVID-19, come da ultimo prorogate con
il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Tuttavia, posto che la domanda e' gia' stata adeguatamente
pubblicizzata a livello regionale, senza che siano pervenute istanze
avverse, e che sara' ulteriormente pubblicizzata a livello nazionale
per un periodo di sessanta giorni, d'intesa con il citato soggetto
richiedente e con la Regione Piemonte e nell'interesse dei produttori
interessati, si e' convenuto di dar seguito all'iter procedurale, con
particolare riguardo agli adempimenti ed alle tempistiche connesse
alla successiva procedura comunitaria;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP ed IGP, di cui all'art. 40 della legge n. 238/2016, espresso
nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato
comitato ha approvato la proposta del disciplinare di produzione
della DOP dei vini «Canelli»;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata
proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Canelli».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di disciplinare
di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni,
dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV - via XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della predetta proposta.

Allegato

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei  vini «Canelli»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Canelli» e'
riservata al vino bianco, categoria (1) vino, rispondente ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie:
«Canelli» o «Canelli» Moscato;
«Canelli» Riserva o «Canelli» Moscato Riserva.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, esclusivamente
dal vitigno Moscato bianco.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1
comprende i territori dei comuni di seguito elencati:
Provincia di Asti: l'intero territorio dei Comuni di
Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Coazzolo, ed in parte il
territorio dei Comuni di Bubbio, Castagnole Lanze, Costigliole
d'Asti, Loazzolo, Moasca, San Marzano Oliveto.
Per questi la zona e' cosi' delimitata:
Bubbio e Loazzolo: la porzione di territorio sito sulla
sinistra orografica del fiume Bormida;
Castagnole Lanze: la parte posta alla destra orografica del
torrente Tinella;
Costigliole d'Asti: la porzione di territorio posta alla destra
orografica del torrente Tinella sino alla frazione di Boglietto e
successivamente sino alla intersezione con la SP23A, e il territorio
delle frazioni di Burio e Bionzo delimitate dalla intersezione della
SP 23A - SP 23 - SP 59;
Moasca: piccola parte di territorio a sud del territorio
comunale confinante con Calosso, Canelli e San Marzano Oliveto.
Delimitato cosi' come segue procedendo da ovest verso est. Percorrere
le SP 41/A sino a Regione Cascine. Da Regione Cascine per Regione
Annunziata - SP 6 passando per Regione Radice. Da Regione Annunziata
per Moasca passando per SP 109- SP 41/A. Nel paese di Moasca prendere
la strada Regione Chierina e procedere verso valle sino all'incrocio
per Regione San Colombano;
San Marzano Oliveto: viene esclusa la porzione a nord del
territorio comunale confinante con Castelnuovo Calcea, Nizza
Monferrato. Delimitato cosi' come segue procedendo da ovest verso
est. Provenendo da Moasca da incrocio di Regione San Colombano verso
sud in direzione Chierina fino a SP 50. All'incrocio con SP 50
procedere verso est in direzione di San Marzano Oliveto lungo la SP
50 sino al bivio per Regione Italiana. Dal bivio per Regione italiana
procedere sino a Chiesa di San Antonio. Da Chiesa di San Antonio
procedere in direzione sud est verso SP 50. Dalla SP 50 procedere in
direzione nord est sino alla Chiesa di Nostra Signora Annunziata in
Regione Corte. Da Chiesa di Nostra Signora Annunziata procedere in
direzione est per Calamandrana sino al bivio per strada Piazzaro dove
si incontra il limite comunale di Calamandrana;
Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei Comuni di
Castiglione Tinella, S. Stefano Belbo ed in parte il territorio dei
Comuni di Cossano Belbo, Neive, Neviglie, Mango.
Per questi la zona e' cosi' delimitata:
Cossano Belbo: la porzione di territorio posto alla sinistra
orografica del fiume Belbo;
Neive: la porzione di territorio posta alla destra orografica
del torrente Tinella;
Neviglie: la porzione di territorio posta alla destra del
torrente Tinella;
Mango: la parte di territorio a nord della SP 270 sino
all'intersezione la SP 265 poi SP 200 e a seguire la porzione a nord
della stessa SP200 sino al confine con Neviglie.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal
presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai seguenti requisiti:
terreni: calcarei a tessitura da franco - argillosi a franco -
sabbiosa;
giacitura: collinare;
altitudine: minima e' di 165 m s.l.m., l'altimetria massima e'
di 500 m s.l.m.;
esposizione: ubicazione su pendii e dossi e altipiani
soleggiati, che garantiscano la corretta maturazione delle uve
destinate ai vini di cui all'art. 1, con esclusione dei terreni di
fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi, nelle aree situate a
un'altitudine superiore a 400 m. s.l.m., sono da escludere altresi'
tutte le zone a nord da - 45° a + 45° sessagesimali con pendenza
superiore al 25 %;
densita' di impianto: quelle generalmente usate in zona in
funzione delle caratteristiche peculiari del vitigno. I vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non
inferiore a 4.000.
3. Forme di allevamento: quelle tradizionali a controspalliera
con potatura a Guyot a vegetazione assurgente, in modo da assicurare
un buon equilibrio tra lo sviluppo vegetativo della pianta e la
produzione in uva.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
4. Vendemmia: per mantenere un alto standard qualitativo delle
uve e rendere quindi possibile l'operazione di cernita assicurando
l'integrita' dell'acino, le uve devono essere esclusivamente raccolte
a mano. E' pertanto esclusa la vendemmia meccanica.
5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle relative uve
destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i
seguenti:

=============================================================
| |  Resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
| Vino | t/ha | nat. min. |
+===================+===========+===========================+
|«Canelli» o | | |
|«Canelli» Moscato |  9,5 |  11,00 - % vol. |
+-------------------+-----------+---------------------------+
|«Canelli» Riserva o| | |
|«Canelli» Moscato | | |
|Riserva |  9,5 |  11,00 - % vol. |
+-------------------+-----------+---------------------------+

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui
all'art. 1 con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo ed i
rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i
seguenti:

=============================================================
| |  Resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
| Vino | t/ha | nat. min. |
+===================+===========+===========================+
|«Canelli» o | | |
|«Canelli» Moscato |  8,5 |  11,50 - % vol. |
+-------------------+-----------+---------------------------+
|«Canelli» Riserva o| | |
|«Canelli» Moscato | | |
|Riserva |  8,5 |  11,50 - % vol. |
+-------------------+-----------+---------------------------+

I vini di cui all'art. 1 possono essere accompagnati dalla
menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia una eta' d'impianto di
almeno sette anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione
di uve ad ettaro ammessa e' pari:

+-------------------------+------------------------------+----------+
|al terzo anno: | Resa uva t/ha | 5,1 |
+-------------------------+------------------------------+----------+
|al quarto anno: | Resa uva t/ha | 5,9 |
+-------------------------+------------------------------+----------+
|al quinto anno: | Resa uva t/ha | 6,8 |
+-------------------------+------------------------------+----------+
|al sesto anno: | Resa uva t/ha | 7,7 |
+-------------------------+------------------------------+----------+

La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi
del 20% il limite medesimo, pena la perdita, per tutta la produzione,
del diritto a rivendicare la denominazione di origine controllata e
garantita di cui all'art. 1.
6. La scelta vendemmiale per le uve di cui all'art. 2 destinate
ai vini di cui all'art. 1, e' permessa verso le denominazioni
«Moscato d'Asti» DOCG e «Piemonte» DOC Moscato, purche' esse
corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi
disciplinari.

Art. 5.

Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento

1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento dei vini di
cui all'art. 1 devono aver luogo nella zona di produzione di cui
all'art. 3.
Inoltre e' consentito che tali operazioni siano effettuate in
cantine situate:
nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche
solo parzialmente nella zona di produzione di cui all'art. 3;
nell'intero territorio delle Province di Alessandria, Asti e
Cuneo e nella frazione di Pessione del Comune di Chieri (TO), a
condizione che i titolari degli stabilimenti enologici vinifichino
uve provenienti da vigneti in conduzione iscritti allo schedario
viticolo relativo alla denominazione «Canelli». Tali requisiti sono
verificati dall'organismo di controllo competente.
2. Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito della zona di
vinificazione e invecchiamento di cui al comma 1, al fine di
preservare la reputazione dei vini della denominazione, mediante un
potenziamento del controllo delle loro caratteristiche particolari e
della loro qualita' che costituisca una misura di tutela della
denominazione di cui beneficia la collettivita' degli operatori
interessati.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:

=================================================================
|  Vino | Resa vino/uva |  produzione massima vino|
+===================+=================+=========================+
|«Canelli» o | | |
|«Canelli» Moscato |  75 % |  71,25 hl/ha |
+-------------------+-----------------+-------------------------+
|«Canelli» o | | |
|«Canelli» Moscato | | |
|riserva |  75 % |  71,25 hl/ha |
+-------------------+-----------------+-------------------------+
|«Canelli» o | | |
|«Canelli» Moscato | | |
|vigna |  75 % |  63,75 hl/ha |
+-------------------+-----------------+-------------------------+
|«Canelli» o | | |
|«Canelli» Moscato | | |
|riserva vigna |  75 % |  63,75 hl/ha |
+-------------------+-----------------+-------------------------+

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma la resa
totale non ecceda comunque l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita; superato il limite
dell'80%, decade il diritto alla denominazione di cui all'art. 1 per
tutto il prodotto.
4. Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita
«Canelli» riserva o «Canelli» Moscato riserva, anche accompagnato
dalla menzione «vigna», deve essere immesso al consumo non prima di
trenta mesi di invecchiamento e affinamento di cui almeno venti mesi
in bottiglia. La durata del processo si intende a decorrere dal 1°
ottobre dell'anno della vendemmia.
5. I mosti o vini, di cui all'art. 1, possono essere
riclassificati alle denominazioni «Moscato d'Asti» e «Piemonte
Moscato», purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti
previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del
detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1, anche qualora recanti la menzione
«vigna», all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
«Canelli» o «Canelli» Moscato:
colore: dal giallo paglierino tenue al giallo intenso,
eventualmente con riflessi dal verdolino al dorato brillante;
odore: aromatico caratteristico dell'uva moscato, fragrante, con
sentori che corrispondono ad alcuni dei seguenti descrittori:
floreale di fiori di campo e acacia, fruttato albicocca, pesca, mela
renetta, accenni agrumati e di miele, a volte con sentori vegetali
freschi;
sapore: dolce, fresca acidita' piu' o meno intensa, finale
delicato di aroma di uva moscato, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, di cui
svolto compreso tra 4,5% e 6,50 %;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Canelli» riserva o «Canelli» Moscato riserva:
colore: da giallo paglierino a giallo oro intenso brillante con
il procedere di affinamento e invecchiamento;
odore: complesso, varietale aromatico tipico del Moscato, con
sentori che corrispondono ad alcuni dei seguenti descrittori:
fruttato di pesca; agrumi; sentori piu' o meno intensi di vegetali
balsamici quali salvia, melissa o timo; talvolta, con il procedere
dell'invecchiamento in bottiglia, possono essere percepiti sentori di
frutta candita, idrocarburi o spezie dolci, quali lo zafferano;
sapore: dolce, finale aromatico caratteristico, sapido, dalla
componente acida presente ma in equilibrio con la componente dolce,
talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, di cui
svolto compreso tra 4,50 e 6,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
All'atto dell'immissione al consumo, il vino a DOCG Canelli puo'
essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo
di anidride carbonica, proveniente esclusivamente dalla
fermentazione, che presenta una sovrappressione non superiore a 2,5
bar, se il vino e' conservato alla temperatura di 20° centigradi in
recipienti chiusi.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati
laudativi e non tali da trarre in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione
di origine «Canelli» e' immediatamente seguita dalla menzione
«denominazione di origine controllata e garantita», o il suo acronimo
DOCG, o l'espressione dell'Unione europea «denominazione d'origine
protetta». Successivamente, se del caso, figura l'indicazione del
vitigno «moscato» e la menzione «riserva».
4. L'indicazione facoltativa del vitigno Moscato deve comparire
con caratteri di altezza non superiore ai 2/3 di quelli utilizzati
per la denominazione «Canelli».
5. La menzione «riserva», qualora venga utilizzata, deve
comparire con caratteri di altezza non superiore a quella dei
caratteri utilizzati per la denominazione «Canelli».
6. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1
la denominazione di origine controllata e garantita, puo' essere
accompagnata dalla menzione «vigna», purche' la menzione «vigna»
seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non
superiori, in altezza, al 50% del carattere usato per la
denominazione.
7. Per i vini di cui all'art. 1, la menzione del colore non e'
consentita.
8. Per i vini di cui all'art 1 e' obbligatoria l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato e commercializzato il
vino di cui all'art. 1 devono essere di vetro, corrispondenti ai tipi
previsti dalle norme nazionali e comunitarie, di capacita' consentita
dalle vigenti leggi, e comunque di volume compreso tra 0,375 e 6
litri, con esclusione del formato da 2 litri.
2. Per la chiusura delle bottiglie dei vini di cui all'art. 1 e'
previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa
in materia, con l'esclusione del tappo a corona.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni generali sulla zona geografica
a) Individuazione della zona di produzione
L'area di produzione dei vini di cui all'art. 1 conta su 17
comuni nel circondario di Canelli (AT) parte in Provincia di Asti e
parte in Provincia di Cuneo; zona dalle antiche tradizioni storico
culturali nella coltivazione del Moscato bianco e nella produzione
del vino «moscato», ove sono stati individuati precisi limiti per la
viticoltura dedicata a questo vitigno (in particolare, con
riferimento a quota ed esposizione).
b) Caratteristiche pedologiche della zona di produzione
L'area di produzione dei vini di cui all'art. 1 e' localizzata in
quella fascia del complesso collinare a cavallo delle Provincie di
Asti e Cuneo. L'area e' compresa tra il fiume Tanaro e il fiume
Bormida, attraverso la valle del Belbo, ad altitudini comprese tra
165 a 500 metri s.l.m. E' un sistema collinare al confine tra Langhe
e Monferrato con terreni di origine sedimentaria marina privi di
rocce. Depositi arenaceo-marnosi, marnosi ed argillosi, calcarei,
poveri di sostanza organica, riferibili al Terziario Piemontese.
All'interno di quest'area si possono caratterizzare i suoli
distinguendo due fasce secondo le quote e l'origine pedologica cosi'
come viene raffigurato dalla Carta dei suoli della Regione Piemonte
1:250.000:
i. i territori nei Comuni di Neive, Coazzolo, Castiglione
Tinella, Calosso, Costigliole d'Asti, Moasca, San Marzano Oliveto,
Calamandrana, a quote comprese tra 150 e 400 m con suoli di tipo
marnoso-argilloso e dalle pendenze contenute;
ii. i territori nei Comuni di Neviglie, Mango, Cossano, Camo,
Santo Stefano Belbo, Loazzolo, Cassinasco, Canelli, a quote comprese
tra 180 m e 600 m di tipo arenaceo-marnosi, a strati, notevolmente
acclivi.
c) Caratteristiche climatiche della zona di produzione.
Il clima e' tipicamente padano (temperato continentale), con
estati molto calde ed afose e inverni freddi e nebbiosi. Le
precipitazioni cadono soprattutto in primavera ed autunno, sono
scarse, e sotto la media nazionale. E' una zona nella quale la vite
e' la coltura prevalente ed il vitigno maggiormente coltivato e' il
Moscato bianco. L'area di produzione e' caratterizzata dalla
sommatoria delle temperature attive sopra i 10°C (ST10) pari a
2200°gg, con precipitazioni pari 900 mm/anno distribuite
in centoventi giorni di pioggia/anno, che classificano il clima come
temperato-padano. L'orografia collinare, con cime a quote comprese
tra 300 e 500 m s.l.m, garantisce la ventilazione e lo sgrondo delle
acque in eccesso, oltre ad un livello di umidita' relativa inferiore
rispetto alle quote piu' basse. La combinazione tra orografia e clima
permette la corretta maturazione all'uva Moscato bianco.
d) Caratteristiche colturali agronomiche della zona di produzione.
Nell'area di produzione dei vini di cui all'art. 1 il vitigno
Moscato bianco viene potato tipicamente a Guyot, sistema di potatura
misto con capo a frutto rinnovato, con 8-10 gemme e uno sperone.
Questo tipo di potatura viene scelto per obiettivi di alta qualita' e
in terreni poveri. La lunghezza del capo a frutto e' il primo
parametro per regolare la produzione e quindi la qualita' delle uve.
La forma di allevamento e' esclusivamente a controspalliera con
vegetazione assurgente. La distanza dei filari varia da 2,5 m nelle
zone meccanizzabili a 1,8 m nelle zone piu' erte dove la viticoltura
e' condotta a mano. La distanza tra le piante non e' mai superiore a
1,0 m. La sistemazione dei filari e' prevalentemente secondo le linee
di livello o a giropoggio. La viticoltura e' poco meccanizzabile e
con alto impiego di lavori manuali.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Le condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione dei vini
(cat. vino) di cui all'art. 1 influenzano lo sviluppo della vite ed
in particolare il periodo della fioritura, il momento della
vendemmia, ma anche lo sviluppo dei patogeni (oidio della vite in
particolare). In particolare, la necessita' di escursioni termiche
marcate tra giorno e notte per la sintesi aromatica, e' una
caratteristica fisiologica del vitigno Moscato bianco che ha trovato
riscontro positivo nel microclima della zona collinare del
comprensorio di Canelli.
L'origine terziaria dei terreni, di natura sedimentaria marina
con presenza di marne biancastre, stratificate, calcaree difficili da
lavorare, poco fertili per coltivare cereali, consente la giusta
vigoria della vite e esalta la sintesi, nel periodo prevendemmiale,
dei caratteristici composti aromatici (terpenoli) del Moscato bianco,
impossibili da ottenere su suoli argillosi dove si percepisce invece
la minor finezza aromatica dell'uva.
Lo studio di «Caratterizzazione, valorizzazione e
diversificazione delle produzioni del Moscato nel suo areale di
produzione» (svolto da Universita' di Torino e Regione Piemonte,
pubblicato nel 2003), fornisce preziose indicazioni circa le
relazioni tra il vitigno e l'ambiente di coltivazione e permette di
compiere importanti scelte agronomiche. In sintesi, viene messo in
evidenza come la quota e l'esposizione influenzino l'accumulo degli
zuccheri, il contenuto in acidi (malico in particolare) e delle
sostanze aromatiche (linalolo libero).
Dalla constatazione di questi caratteri, stratificatasi per
generazioni, nascono le norme per la viticoltura cosi' come riportate
nell'art. 4 del presente disciplinare.
Ulteriori fattori umani intrinseci all'ambiente geografico
consistono nella messa a punto, nella zona che trova in Canelli il
proprio fulcro, da generazioni di produttori a partire dalla fine del
XIX, di peculiari tecniche di elaborazione del vino a base di Moscato
bianco.
Il risultato e' un savoir faire diffuso, che consiste in una
ormai consolidata tecnica di vinificazione con arresto della
fermentazione mediante l'utilizzo del freddo ed altri accorgimenti
fisici.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La consolidata interazione tra i tratti storico-culturali e
pedo-climatici e' radicata nel tempo come risulta attestato dalle
testimonianze storiche.
Notizie sulla coltivazione del Moscato nella zona di Canelli si
hanno gia' nel 1344 quando nel riordino degli statuti del Comune di
Canelli appare evidente come la coltivazione della vite fosse la
coltura predominante nella zona. Il Moscato, in particolare, viene
nominato negli «Annali di Alessandria», di Gerolamo Ghilini (1616),
ma e' probabile che la sua coltivazione a Canelli dati da epoca piu'
remota.
Il vitigno Moscato bianco, la sua coltivazione e la sua
vinificazione, hanno intime relazioni con le colline della zona di
Canelli e Santo Stefano Belbo. La fermezza dei viticoltori e le
allora innovative intuizioni che i capostipiti degli attuali enologi
e ricercatori hanno applicato alla vinificazione gia' alla fine del
1800, non sono frutto della casualita' ma di una precisa percezione
delle naturali potenzialita' legate al connubio territorio-vitigno.
Alla luce delle conoscenze attuali, emerge come le scelte agronomiche
ed enologiche fatte in passato risultassero adatte alla massima
espressione delle caratteristiche aromatiche del vitigno Moscato
bianco. Risultano costanti la preoccupazione per l'ottimale accumulo
delle componenti aromatiche nell'uva e la ricerca per la sua migliore
espressione attraverso diversi metodi di vinificazione che le
caratteristiche del vitigno.
Negli anni seguenti, le strade dei diversi vini a base di uva
Moscato bianco corrono parallele.
Carlo Gancia sviluppa dapprima in Santo Stefano Belbo e poi in
Canelli una tecnica di produzione innovativa per i vini dolci
derivanti dal Moscato bianco: la fermentazione controllata in
bottiglia. Ecco quindi che la cantina Fratelli Gancia di Canelli si
rivolge, per la riuscita dei propri intenti, ai ricercatori della
allora «Regia stazione enologica sperimentale di Asti» ed in
particolare del dott. Ettore Garino-Canina e del dott. Carlo Mensio,
chimico di fama internazionale, che, sotto la direzione del dott.
Federico Martinotti, nei primi anni del 1900 perfeziono' il
procedimento di preparazione del vino destinato alla fermentazione,
riducendo il contenuto di azoto assimilabile nel mosto.
Il savoir faire diffuso nell'area del «Canelli» consente oggi di
ottenere efficacemente, attraverso il metodo della fermentazione
interrotta attraverso l'uso del freddo e di concorrenti accorgimenti
fisici, il contenimento del titolo alcolometrico effettivo, con tre
conseguenze principali:
il mantenimento nel prodotto finito della residua componente
zuccherina;
la formazione di una leggera sovrappressione responsabile della
vivacita' e della fine spuma del prodotto;
la conservazione degli aromi peculiari dell'uva Moscato bianco
che nell'area del Canelli presentano asseverate caratteristiche
dovute alla pedo-morfologia.
Nel corso delle degustazioni, questi vini della zona di
produzione del Canelli, di diverse annate, hanno sempre espresso note
gustative, al di la' degli anni di affinamento, e coerentemente con
le caratteristiche dell'annata, un inalterato equilibrio con un
apprezzato rapporto tra acidita' e dolcezza e con una grande
struttura e sapidita' a sostegno della persistenza gustativa.
Dalla analisi organolettica viene messo in evidenza l'aspetto
piu' importante del prodotto che consiste nella maggiore longevita'
olfatto gustativa rispetto alla media dei prodotti presenti sul
mercato, caratteristica importante e riconosciuta che si vuole
esprimere e valorizzare con l'inserimento nel disciplinare della
menzione Riserva.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l. sede legale: via XX Settembre n. 98/G - 00187
Roma, tel. +3906-45437975, mail: info@valoritalia.it
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed
all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
(sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
art. 19, par. 1°, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e'
espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto
ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2018.

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