Canino Dop - Modifica del Disciplinare di produzione 2017
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Canino» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 27 settembre 2017
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Canino» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
(17A06962)
(GU n.243 del 17-10-2017)
IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Canino»;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le
procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologi sfavorevoli ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto la determinazione della Regione Lazio G12637 Direzione
regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca del 18
settembre 2017, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per
l'annata 2017 di anticipare la raccolta al 1° ottobre 2017;
Considerato che, dalla relazione tecnica dell'ARSIAL emerge con
chiarezza che l'andamento climatico 2017 e' caratterizzato da una
perdurante siccita' accompagnata da medie termiche elevate e da una
forte irradiazione luminosa che ha comportato un anticipo della
maturazione dei frutti.
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4,
(caratteristiche di coltivazione), prevede l'inizio della raccolta
delle olive dal 20 ottobre e che il mantenimento di questa data,
nell'annata olivicola 2017, comprometterebbe sia la quantita' che la
qualita' dell'olio, comportando un grave danno economico ai
produttori;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP
«Canino» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento
(UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE)
n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Canino» attualmente vigente,
affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.
Provvede
alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione
della denominazione «Canino» registrata in qualita' di Denominazione
di Origine Protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della
Commissione del 1° luglio 1996.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP
«Canino» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola
2017 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito
internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Roma, 27 settembre 2017
Il direttore generale: Abate
Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Canino» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Canino» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 264 dell'11 novembre 1998 e' cosi modificato:
il paragrafo 8 dell'art. 4 e' sostituito nel seguente modo: «La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 15 gennaio di ogni campagna oleicola».
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2017.
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