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Cappero delle Isole Eolie Dop - Controlli da Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia Mirri - 2024

Pubblicato da disciplinare
Cappero delle Isole Eolie

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la dop Cappero delle Isole Eolie, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 624  della Commissione del 30 aprile 2020. 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


Designazione “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” quale autorità pubblica  ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Cappero delle Isole Eolie”,  registrata in ambito Unione europea.


L’ISPETTORE GENERALE CAPO


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente  nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 624 della Commissione del 30 aprile 2020 con il quale l’Unione Europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Cappero delle  Isole Eolie”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; 
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione  del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1,  comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno 2023, n. 74” e, in particolare, l’art. 8, comma 3;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024, n. 108, concernente il conferimento al Dott. Felice Assenza dell’incarico di Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari; 
Visto il decreto prot. n. 2676 del 20 febbraio 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” è stato designato ad effettuare i controlli per la denominazione “Cappero delle Isole Eolie” protetta transitoriamente con decreto 9 novembre 2018; 
Considerato che l’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” ha adeguato il piano  dei controlli, già predisposto per la denominazione “Cappero delle Isole Eolie” in protezione  nazionale transitoria, apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello  europeo come denominazione di origine protetta mediante già il citato Regolamento (UE) 624  della Commissione del 30 aprile 2020;
Considerato che con nota del 26 febbraio e 4 marzo 2024 l’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale  della Sicilia A. Mirri” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta “Cappero delle Isole Eolie”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto  conforme è stato trasmesso con nota n. 120612 del 13 marzo 2024 alla Regione Siciliana, al fine  di acquisire un parere di competenza;
Considerato che la Regione Siciliana con nota n. 82058 del 12 aprile 2024 ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Cappero delle Isole Eolie”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri con sede a Palermo, via G. Marinuzzi n. 3, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Cappero delle Isole Eolie”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 624  della Commissione del 30 aprile 2020. 


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Cappero delle Isole Eolie”, presentati dall’ “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri”, sono  approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto designato)
1. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla  regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni  complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario,  decida di impartire.
2. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” sottopone ad approvazione le  variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la  composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita  nota senza modifica del presente decreto. 


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto. 2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare l’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14,  comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.


Articolo 5
(Vigilanza)
L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” comunica in forma telematica, al
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza
annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai  sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza  annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte dell’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è  pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle  foreste.


L’Ispettore Generale Capo Felice Assenza
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD)

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