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Cappero di Pantelleria Igp - Controlli da Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani - 2024

Pubblicato da disciplinare
Cappero di Pantelleria

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani  è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la IGP Cappero di Pantelleria, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE  FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Designazione della “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani” quale autorità  pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Cappero di Pantelleria”,  registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo  alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità  tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l’Unione Europea ha  provveduto alla registrazione dell’indicazione geografica protetta “Cappero di Pantelleria”; 
Visto il Regolamento (UE) n. 880 della Commissione del 6 ottobre 2010, con il quale è stata approvata la  modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il  quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti  agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero  dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del  decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 321, con il quale al  dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e  del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della  qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; 
Visto il decreto prot. n. 281891 del 18 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la “Camera di Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di Trapani” è stata designata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica  protetta “Cappero di Pantelleria”, registrato in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 20 giugno 2021, come  disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 93172 del 2 maggio 2024, con la quale la Regione Siciliana ha confermato la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani” quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Cappero di Pantelleria”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti dalla “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli  organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le  funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione  geografica protetta “Cappero di Pantelleria”; 


D E C R E T A 


Articolo 1
(Designazione)
La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani” con sede in Trapani, Corso Italia n. 30, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Cappero di Pantelleria”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani”, per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani”, sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 20 giugno 2024.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di  confermare la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani” o proporre un nuovo  soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, o l’autorità pubblica da designare.


Articolo 4
(Vigilanza)
La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani” comunica in forma telematica, al  Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi  dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31  marzo dell’anno successivo.
3. La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte della “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di
cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi (CAD)

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