Carciofo Brindisino Igp
Il Carciofo Brindisino Igp designa i carciofi allo stato fresco della specie Cynara cardunculus subsp. Scolymus (L.) riferibili all’ecotipo «Carciofo Brindisino» prodotti nell’intero territorio amministrativo dei comuni di Brindisi, Cellino San Marco, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, San Vito dei Normanni e Carovigno
«CARCIOFO BRINDISINO»
N. CE: IT-PGI-0005-0798-17.02.2010
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«Carciofo Brindisino»
2. Stato membro o paese terzo:
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.6. |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):
L’IGP «Carciofo Brindisino» designa i carciofi allo stato fresco della specie Cynara cardunculus subsp. Scolymus (L.) riferibili all’ecotipo «Carciofo Brindisino».
Il «Carciofo Brindisino» ammesso a tutela, all’atto dell’immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:
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capolini di forma cilindrica, con altezza minima di 8 cm e diametro minimo di 6 mediamente compatti, brattee esterne di colore verde con sfumature violette, ad apice arrotondato intero o lievemente inciso, inerme o talvolta con una piccola spina; brattee interne di colore bianco verdastro con lievi sfumature violette, gambo non superiore a 10 cm, spessore sottile o medio, |
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i capolini devono essere integri, di aspetto fresco, privi di segni di avvizzimento, sani (esenti da danni provocati da parassiti), puliti, privi di odori e/o sapori estranei, |
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i capolini devono essere teneri e sapidi, la parte basale delle bratte e il ricettacolo devono essere carnosi, teneri e gustosi e con un contenuto medio in fibra totale pari a 5 g per 100 g di parte edibile. |
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
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3.4. Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:
Tutte le fasi produttive del «Carciofo Brindisino» devono essere effettuate nell’ambito del territorio di produzione delimitato nel successivo punto 4. La raccolta, deve essere eseguita a mano, tagliando il gambo ad una lunghezza non superiore a 10 cm con l’eventuale presenza di 1 o 2 foglie. Il «Carciofo Brindisino», data la particolare delicatezza, deve essere raccolto con cura evitando danni meccanici.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:
Il condizionamento del «Carciofo Brindisino» deve avvenire nel territorio di cui al punto 4, al fine di evitare danni e/o deterioramento qualitativo derivanti dal trasporto allo stato sfuso dei carciofi. Si tratta di un prodotto facilmente deperibile che mal sopporta manipolazioni e spostamenti. Infatti i processi di decadimento della qualità, quali imbrunimenti ed avvizzimenti, sono tanto più evidenti quanto più aumenta il tempo di conservazione che deve comunque avvenire in luoghi freschi, coperti, arieggiati e non soggetti a ristagni di umidità.
Il condizionamento prevede una o più delle seguenti operazioni eseguite all’interno dell’area di produzione da personale dotato di specifica professionalità:
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sgambatura: taglio totale o parziale del gambo. La porzione rimanente del gambo può inoltre essere ripulita della parte fibrosa esterna, |
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spuntatura: consiste nel taglio della parte apicale delle brattee del carciofo, |
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rimozione delle brattee esterne: consiste nel rimuovere le brattee più fibrose del capolino per garantire l’immediata fruibilità del prodotto, |
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imballaggio. |
Il prodotto deve essere commercializzato allo stato fresco in contenitori con capienza da un minimo di «1» (uno) carciofo fino ad un massimo di «25» (venticinque) carciofi, realizzati con materiale di origine vegetale, di cartone o altro materiale riciclabile consentito dalla normativa vigente, chiusi con un sigillo che dopo l’apertura diviene inutilizzabile. Il prodotto di ciascuna confezione deve essere omogeneo, con colorazione tipica varietale e brattee ben serrate.
3.7. Norme specifiche relative all’etichettatura:
Le confezioni utilizzate per l’immissione al consumo fresco devono essere contrassegnate dal logotipo IGP «Carciofo Brindisino».
Sono utilizzabili anche le versioni in bianco e nero e monocromatica di colore verde.
Le confezioni devono inoltre presentare delle etichette in cui si riportano, a caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:
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indicazione geografica protetta (o IGP) «Carciofo Brindisino», |
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il nome, la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda confezionatrice o produttrice, |
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le caratteristiche commerciali previste dalla normativa vigente (tipologia, peso del collo, ecc.), |
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il simbolo comunitario. |
Tutte le diciture devono essere raggruppate nel medesimo campo visivo e presentate in modo chiaro, leggibile e indelebile.
E’ vietata l’aggiunta di qualunque qualificazione non espressamente prevista, e/o eventuali indicazioni accessorie aventi carattere laudativo o tendenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto.
4. Definizione concisa della zona geografica:
La zona di produzione della IGP «Carciofo Brindisino» comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brindisi, Cellino San Marco, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, San Vito dei Normanni e Carovigno.
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. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
Le caratteristiche dei suoli del territorio di produzione del «Carciofo Brindisino» sono quelle tipiche dei terreni sabbiosi calcarei d’origine costiera, meglio conosciuti come «tufi». Sono suoli caratterizzati da contenuto medio di azoto, basso di fosforo ed elevato di potassio, mediamente dotati di sostanza organica con pH neutro o sub-alcalino e buona capacità idrica di campo. La giacitura è prevalentemente pianeggiante.
In particolare il Carciofo Brindisino trova idonea coltivazione in questo areale anche per la caratterizzazione del clima mediterraneo con inverni miti ed estati caldo-umide, per effetto dell’azione di eventi atmosferici del mediterraneo nord orientale, inoltre le condizioni climatiche sono favorevolmente influenzate dalla benefica vicinanza al mare Adriatico che rende particolarmente mite la stagione invernale, con rari fenomeni di danni da gelate. La media delle temperature nei mesi freddi si attesta intorno ai 9 °C, mentre nei mesi caldi attorno ai 25,5 °C. Non si riscontrano, se non in rari casi, fenomeni di forti escursioni termiche. Le precipitazioni, frequenti in autunno e in inverno, si attestano attorno ai 550 mm. di pioggia/anno. La primavera e l’estate sono caratterizzate da lunghi periodi di siccità.
Tipico dell’area geografica è anche l’elevato livello di specializzazione raggiunto dai produttori locali nella conduzione della tecnica della coltivazione del Carciofo brindisino, le cui caratteristiche organolettiche di pregio sono il risultato di una tecnica culturale affinatasi negli anni in stretto rapporto con il territorio di produzione.
5.2. Specificità del prodotto:
Tra le caratteristiche peculiari del «Carciofo Brindisino» di particolare importanza è la precocità delle produzioni che consentono a questo prodotto di essere presente sui mercati a partire già dal mese di ottobre.
Il «Carciofo Brindisino» si distingue poi per la particolare tenerezza e sapidità dei capolini e in particolare, della parte basale delle brattee che si presentano compatte, carnose e tenere e del ricettacolo, carnoso e gustoso. Queste caratteristiche, determinate da uno scarso contenuto di fibra conferiscono un particolare pregio al «Carciofo Brindisino» per le varie destinazioni culinarie. Il sapore dolce, lo rende inoltre apprezzato anche per il consumo crudo.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
Il Carciofo Brindisino è un prodotto fortemente connesso al suo areale produttivo dal quale ha derivato peculiarità conferite sia dalle caratteristiche pedoclimatiche che dal fattore umano.
L’andamento climatico particolarmente favorevole unito alla benefica influenza del vicino mare Adriatico che rende mite la stagione invernale permettono la precocità delle produzioni.
La particolare composizione dei suoli, costituiti da terreni sabbiosi calcarei d’origine costiera, ricchi di potassio, unitamente alle peculiarità dell’ecotipo utilizzato, conferiscono ai capolini caratteristiche di tenerezza e sapidità determinate anche da una scarsa presenza di fibra. I risultati ottenuti da prove sensoriali effettuati con la metodologia del «panel test» presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche — ISPA di Bari, dimostrano queste specificità organolettiche del «Carciofo Brindisino» sia rispetto ad altre cultivar coltivate nella Provincia di Brindisi che rispetto a carciofi della stessa cultivar ottenuti però al di fuori dell’area produttiva.
Gli evidenti segni del connubio tra questa coltura e il suo territorio sono inoltre testimoniati dal gran numero di piatti a base di carciofo che caratterizza la cucina locale e nell’elevato grado di specializzazione dei produttori dell’area, acquisita con tecniche di coltivazione tramandate da padre in figlio.
Già a partire dalla prima metà del 1700 si trovano testimonianze della reputazione del Carciofo Brindisino. I ricettari di diversi Seminari presenti nel territorio pugliese, fanno infatti riferimento a pietanze a base di questo carciofo fin dal 1736.
La spiccata vocazione del territorio ha portato, negli ultimi decenni, all’incremento della superficie coltivata a carciofo, tanto che attualmente circa il 20 % della produzione italiana di carciofi proviene dalla provincia di Brindisi.
La forte reputazione del Carciofo Brindisino è oggi testimoniata da numerosi eventi, a partire dalla Mostra del Carciofo Brindisino la cui prima edizione si svolse nel 1970 nonché da serate gastronomiche e convegni dedicati a questo prodotto. Nell’ambito della edizione 2008 del Vinitaly sono stati premiati cuochi professionisti per creazioni culinarie dedicate specificatamente al Carciofo Brindisino.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Carciofo Brindisino» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 28 ottobre 2009.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:
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sul seguente link http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg oppure |
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accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]». |
ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE ISTITUITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012
1. Nome: Carciofo Brindisino
2. Classe: Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o
trasformati
3. Numero di fascicolo: PGI-IT-0798
4. Tipo: Indicazione geografica protetta (IGP)
5. Paese: Italia
6. Data di registrazione: 08/11/2011
7. Strumento giuridico: Official Journal L 289, 08.11.2011