Carciofo di Paestum IGP - Disciplinare di produzione
L'Indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum» designa i capolini dei biotipi riferibili al tipo «Romanesco», anche detto «Tondo di Paestum» - Disciplinare di produzione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 23 marzo 2004
Iscrizione della denominazione «Carciofo di Paestum» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(GU n.83 del 8-4-2004)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che con regolamento (CE) n. 465/2004 della Commissione
del 12 marzo 2004, la denominazione «Carciofo di Paestum» riferita ai
prodotti ortofrutticoli e cereali, e' iscritta quale indicazione
geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine
protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)
previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista 1'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la scheda riepilogativa dell'indicazione geografica protetta
«Carciofo di Paestum», affinche' le disposizioni contenute nei
predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio italiano;
Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa dell'indicazione geografica protetta «Carciofo di
Paestum», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n.
465/2004 del 12 marzo 2004.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
«Carciofo di Paestum» possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica
protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n.
2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
Roma, 23 marzo 2004
Il direttore generale: Abate
Allegato
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5 DOP ( ) IGP (X)
Numero nazionale del fascicolo: 01/2002
1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
tel: 06-4819968 - fax: 06-42013126 - e-mail: qualita@politiche
agricole.it
2. Organismo richiedente:
2.1 nome: Cooperativa Paestum;
2.2 indirizzo: via Spinazzo - 84063 Paestum (Salerno) -
tel. 0828721004;
2.3 composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.6 ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati - Cynara scolimus L. «Carciofo Romanesco» biotipo Tondo di Paestum.
4. Descrizione del disciplinare:
(sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2).
4.1 Nome: «Carciofo di Paestum».
4.2 Descrizione:
L'Indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum» designa i capolini dei biotipi riferibili al tipo «Romanesco», anche detto «Tondo di Paestum».
Il prodotto deve avere i seguenti requisiti:
pezzatura media (non piu' di 4 capolini con gambo per kg. di
prodotto);
capolini di forma sub-sferica, compatta, con caratteristico
foro all'apice; con diametro della sezione massima trasversale
compreso tra 8.5 e 10.5 cm di diametro della sezione massima
longitudinale compreso tra 7.5 e 12.5 cm, e con rapporto tra i due
compreso tra 0.9 e 1.2;
colore verde, con sfumatura violetto-rosacea;
brattee esterne ovali, con apice arrotondato ed inciso, inermi;
brattee interne paglierino-verdastre con sfumature violette;
peduncolo di lunghezza inferiore a 10 cm.
4.3 Zona geografica:
La zona di produzione del «Carciofo di Paestum» di cui al
presente disciplinare comprende parte del territorio dei seguenti
comuni della provincia di Salerno: Agropoli, Albanella, Altavilla
Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Capaccio, Cicerale,
Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Ogliastro Cilento,
Pontecagnano Faiano, Serre. La zona e' delimitata dettagliatamente
nel disciplinare di produzione.
4.4 Prova dell'origine:
La diffusione del carciofo nella valle del Sele risale alla fine
degli anni 20 grazie alle vaste opere di bonifica e di profonda
trasformazione agraria apportata dalla riforma fondiaria. Tracce
della presenza del carciofo nella piana del Sele sono segnalate gia'
nel 1811 dalle statistiche del Regno di Napoli (Cassese 1955) e nel
1949 dalle memorie di geografia economica di Migliorini. La
descrizione piu' approfondita della diffusione, dell'importanza e
potenzialita' della coltivazione del carciofo nella Piana del Sele e'
stata fatta dal Bruni nel 1960, che fa riferimento al Carciofo di
Castellammare come varieta' coltivata, citata in seguito da altri
autori come sinonimo della nuova denominazione «Carciofo tondo di
Paestum». I primi coltivatori di questa specie furono agricoltori del
napoletano che trasferitisi nella zona, impiantarono i «carducci»
(talee di carciofo) proprio nei campi adiacenti i famosi templi di
Paestum.
In Campania, nel 1929 la superficie coltivata a carciofo era di
818 ha, per una produzione di 80.566 q.li con una media di 98,5
q.li/ha.
Successivamente, dopo la seconda guerra mondiale, si e' avuto un
notevole incremento di questa coltura tanto che, nel quinquennio
1962-66 la superficie media interessata a carciofo passo' a 2.782 ha
proprio grazie all'incremento di superficie nell'area del «Carciofo
di Paestum».
Jannacone nel 1997 evidenziava: «E' da notare che in Campania il
carciofo e' quasi completamente scomparso dalle aziende delle
tradizionali aree agricole per trasferirsi in altre, soprattutto in
Pianura del Sele». Attualmente la superficie investita a carciofo si
attesta su 2300 ha di cui l'80% nella piana del Sele.
Oggi il prodotto rappresenta una produzione di punta nell'area
considerata anche grazie alla notorieta' acquisita. Pertanto, per
evitare imitazioni ed usurpazioni della denominazione verra'
garantita la rintracciabilita' del prodotto, grazie ad un elenco dei
terreni coltivati dei produttori e delle produzioni che saranno
controllati da un apposito organismo.
4.5 Metodo di ottenimento:
La coltivazione del carciofo inizia con le operazioni di impianto
consistenti in una accurata preparazione del terreno che prevede una
aratura profonda, un interramento dei concimi di fondo e/o sostanza
organica, una o due erpicature ed un definitivo livellamento della
superficie.
Successivamente avviene il trapianto, tra il 15 di luglio e il 31
di agosto utilizzando piantine con pane di terra allevate in alveoli,
provenienti da vivai propri o specializzati, oppure tra il
1° settembre e il 30 settembre utilizzando carducci prelevati
direttamente dalle piante madri.
La carciofaia deve essere mantenuta in coltivazione per non piu'
di tre anni.
Le forme di coltivazione devono essere quelle in uso
generalizzato nella zona, con un sesto di impianto di 110-120 cm tra
le file e di 80-90 cm sulla fila per un investimento massimo di
10.000 piante per ettaro.
La raccolta va effettuata nel periodo compreso dal 1° febbraio al
20 maggio.
La produzione unitaria massima di «Carciofo di Paestum» e'
fissata fino ad un massimo di 50.000 capolini ad ettaro.
Le operazioni di cernita, di calibratura e di lavaggio, secondo
le tecniche gia' acquisite localmente, devono essere effettuate in
stabilimenti situati nell'ambito dell'intero territorio dei comuni
ricadenti nella zona di produzione del «Carciofo di Paestum». Ai fini
dell'ammissione al consumo, per dilazionarne la vendita, il prodotto
puo' essere conservato in locali idonei ed eventualmente a
temperatura controllata, non superiore a 4 gradi centigradi, per un
tempo massimo di 72 ore.
4.6 Legame:
Le condizioni pedo-climatiche dell'area, caratterizzate da un
clima tipicamente mediterraneo caratterizzato da inverni miti e
piovosi ed estati caldo-asciutte e i terreni profondi e fertili
creati dai depositi alluvionali del fiume Sele, hanno favorito la
coltivazione del carciofo da tempi immemorabili. In tempi piu'
recenti il carciofo ha assunto importanza di coltura da reddito, cosa
che ha favorito un notevole incremento delle superfici coltivate e
una notevole specializzazione in materia da parte dei produttori
locali.
Il «Carciofo di Paestum» si distingue rispetto ad altre
produzioni carcioficole per le sue innumerevoli qualita' e
caratteristiche tipiche (pezzatura grossa, forma sub-sferica, sapore
gradevole), frutto di una accurata tecnica di coltivazione messa a
punto dagli agricoltori della Piana del Sele. E' un tipo locale
proveniente dal gruppo dei carciofi di tipo Romanesco. Da questi si
contraddistingue per una serie di caratteristiche peculiari
conferitegli dall'ambiente di coltivazione. Innanzitutto la
precocita' che consente al «Carciofo di Paestum» di essere presente
sul mercato gia' dal mese di febbraio prima di ogni altro tipo di
carciofo del tipo Romanesco. Inoltre, la precocita', in riferimento
al periodo di produzione (febbraio-maggio) caratterizzato da un clima
fresco e piovoso, conferisce maggiore tenerezza e delicatezza ai
capolini in particolare alla parte basale delle brattee ed al
ricettacolo piu' carnoso e piu' gustoso, caratteristiche importanti
per le svariate destinazioni culinarie. Le caratteristiche del
carciofo restano pressoche' invariate nelle corso dei cicli
produttivi, in quanto gli agricoltori hanno messo a punto diversi
accorgimenti colturali per porre rimedio a variazioni climatiche che
si possono verificare tra diverse annate agrarie.
4.7 Struttura di controllo:
Nome: IS.ME.CERT.;
Indirizzo: sede sociale c/o ERSAC via del Parco M.C. di Savoia -
80122 Napoli.
4.8 Etichettatura:
L'immissione al consumo del «Carciofo di Paestum» deve avvenire
secondo le seguenti modalita':
il prodotto deve essere posto in vendita in appositi
contenitori rigidi, da un minimo di 2 capolini ad un massimo di 24.
sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette
apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di
stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti
indicazioni:
a) «Carciofo di Paestum» e «Indicazione geografica protetta»
(o la sua sigla I.G.P.);
b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda
confezionatrice e/o produttrice;
c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuto nella
confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti.
I caratteri di cui alla lettera b) devono essere di dimensioni
inferiori a quelli della lettera a);
d) il simbolo grafico di cui all'allegato B, relativo
all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da
utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica
protetta.
I prodotti per la cui elaborazione e' utilizzata come materia
prima il «Carciofo di Paestum IGP» anche a seguito di processi di
elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo
in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il «Carciofo di Paestum» IGP certificato come tale, costituisca
il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del «Carciofo di Paestum» IGP siano
autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale
conferito dalla registrazione della denominazione «Carciofo di
Paestum» IGP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal
Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio
incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a
vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza
del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno
svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta
all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva del «Carciofo di Paestum IGP»
consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente,
tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui e'
trasformato o elaborato.
All'indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo,
gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati,
consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con
caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di
quelli utilizzati per indicare l'indicazione geografica protetta.
4.9 Logo:
Con la creazione del logotipo I.G.P. «Carciofo di Paestum» ai
sensi del regolamento CEE 2081/92 si e' voluto richiamare il legame
stretto tra il carciofo e il luogo (area intorno i templi di Paestum)
dove e' stato per la prima volta coltivato. Il simbolo grafico e',
infatti, composto da una immagine del Tempio di Nettuno sito a
Paestum circondato da un cielo di colore (cyan 80% e magenta 25%) e
conseguentemente sfumato da nuvole di sottofondo e da piccoli spicchi
di vegetezione la cui difformita' varia da un composto di:
cyan = 40%;
magenta = 40%;
giallo = 70%;
nero = 40%;
con una oscillazione a calare del 30% di magenta e del 25% di nero.
L'immagine del Tempio di Nettuno appare scontornata in una forma
ovale e racchiusa esternamente da una bordatura costituita da una
doppia linea (interna di colore nero ed esterna di colore pantone
green CVP). La doppia linea viene interrotta a circa 3/4 dal lato
superiore dell'ovale stesso da una dicitura «Carciofo di Paestum» di
colore nero e di carattere «Times».
Nella parte basso/centrata dell'immagine del tempio e'
incastonato un ovale di colore bianco sul quale poggia l'immagine del
carciofo di Paestum il cui gambo si interrompe sulla linea di
bordatura esterna di colore pantone green CPV.
Entrambe le immagini (Tempio di Nettuno e Carciofo di Paestum)
sono state create attraverso la sovrapposizione di quattro colori
chiamata «Quadricromia», la quale e' costituita dai colori basilari
denominati: cyan - magenta - giallo - nero.
Per la realizzazione del logo i colori sopradescritti sono stati
necessariamente stampati su un fondo di colore bianco.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL «CARCIOFO
DI PAESTUM» INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Art. 1.
L'indicazione geografica protetta, (I.G.P.) «Carciofo di Paestum»
e' riservata ai carciofi che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione,
elaborato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Art. 2.
L'indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum» designa i
capolini dei biotipi riferibili al tipo «Romanesco», anche detto
«Tondo di Paestum», prodotto nel territorio definito nel successivo
art. 3.
Art. 3.
La zona di produzione del «Carciofo di Paestum» di cui al
presente disciplinare comprende parte del territorio dei seguenti
comuni della provincia di Salerno: Agropoli, Albanella, Altavilla
Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Capaccio, Cicerale,
Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Ogliastro Cilento,
Pontecagnano Faiano, Serre. Piu' precisamente il confine dell'area
interessata inizia a Sud dalla strada che, a partire
dall'intersezione tra il Mar Tirreno ed il Fiume Solofrone (Carta
I.G.M. 1:25000 di Agropoli Foglio 198 III Sud Ovest), giunge alla
Stazione di Ogliastro Cilento e, da qui, prosegue verso Est
costeggiando la localita' Tempa della Monaca e Mattine, attraversa la
localita' Piscone fino ad incrociare il vallone San Pietro in
corrispondenza del confine comunale tra Agropoli ed Ogliastro
Cilento; prosegue, quindi, incrociando il confine comunale tra
Ogliastro Cilento e Cicerale, passa nei pressi delle localita'
Terzerie, Ficocelle e San Felice dove abbandona la suddetta via
seguendo la curva a quota 49, passando, prima, al di sotto del
torrente la Mola poi, risalendo verso Nord, incrocia il suddetto
torrente entrando nel territorio comunale di Giungano. Qui imbocca la
via che passa in prossimita' delle localita' San Giuseppe e
Convingenti, attraversa il vallone Tremonti, costeggia la localita'
Lampione, si immette sulla strada che da Giungano porta alla Strada
Statale n. 18 percorrendola per breve tratto e, quindi, devia lungo
la via che costeggia Terra Lunga attraversando il confine comunale
con Capaccio, passa per la localita' C.se Picilli, poi per la
localita' Cannito e la localita' Font. Strazzano e, quindi, discende
lungo il sentiero che attraversa il vallone Cannito e giunge ad
immettersi sulla vecchia strada Cilentana in corrispondenza della
localita' Pisciolo. Da qui prosegue (Carta I.G.M. 1:25000 di Paestum
Foglio 198 III Nord Ovest), sempre lungo la strada Cilentana,
passando per Chiumara, ed all'altezza di Gian Cesare, risale a monte
fino ad immettersi, all'altezza del Km 2, sulla Strada Provinciale n.
13. Da qui discende fino alla localita' Pietrale immettendosi sulla
Strada Statale n. 166 degli Alburni, in prossimita' del Km 3.
Prosegue lungo questa via fino ad incrociare, oltrepassato il Km 5,
il confine comunale tra Roccadaspide e Capaccio in prossimita' di
Seude di Rocca. Prosegue lungo il suddetto confine comunale, devia su
strada che conduce, dopo breve tratto, alla strada che coincide con
il confine comunale tra Capaccio ed Albanella, passando al di sotto
di C.se Torre, di Masseria Scigliati congiungendosi con la via
Consortile. Segue la via Consortile, attraversa la localita' Fravita
fino a raggiungere l'abitato di Matinella del comune di Albanella
(Carta I.G.M. 1:25000 di Persano Foglio 198 IV Sud Ovest). Prosegue
lungo la continuazione della stessa via fino a superare il Ponte la
Cosa entrando nel comune di Altavilla Silentina e raggiunge (Carta
I.G.M. 1:25000 di Altavilla Silentina Foglio 198 IV Sud Est) dopo un
tratto pressoche' rettilineo, l'abitato di Cerrelli. Dall'abitato di
Cerrelli, imbocca la via che porta al Ponte sul Calore entrando nel
comune di Serre e prosegue verso Ovest lungo la stessa via fino ad
incrociare (Carta I.G.M. 1:25000 di Campagna Foglio 198 IV Nord Est)
la Strada Statale n. 19 delle Calabrie.
Il confine prosegue lungo la suddetta strada passando sul Ponte
Sele, entra nel comune di Campagna, e, sempre lungo la Strada Statale
n. 19, passa in prossimita' a masseria S. Vito, quindi di San Paolo
e, sempre proseguendo lungo la Statale n. 19, entra nel comune di
Eboli, oltrepassa il fosso del Telegro (Carta I.G.M. di Eboli 1:25000
Foglio 198 Nord Ovest), passa in prossimita' della Madonna della
Catena e dell'abitato di Eboli. Prosegue, sempre lungo la suddetta
strada, fino all'abitato di Battipaglia. Da qui imbocca la Strada
Statale n. 18 all'altezza della Masseria Barra. Prosegue la suddetta
strada fino al centro dell'abitato di Bellizzi (Carta I.G.M. 1:25000
di Pontecagnano Faiano Foglio 197 I Nord Est).
Qui imbocca la Strada Statale n. 164 delle Croci di Acerno (Carta
I.G.M. 1:25000 di Eboli) e, all'altezza del Km 3 della suddetta
strada, devia verso la Strada Provinciale San Vito - Pagliarone.
Percorre, entrando nel comune di Montecorvino Pugliano, la
suddetta strada sfiorando C. Salerno e C. Alfano; passa, poi, sotto
l'abitato di San Vito (Carta I.G.M. 1:25000 di Pontecagnano Faiano) e
prosegue costeggiando le localita' Longobardo; a questo punto devia
sulla strada che dalla localita' Longobardo raggiunge Pontirotti
entrando nel comune di Pontecagnano Faiano, passa sotto la masseria
Cacciabene, attraversa la localita' Scontrafate e, quindi, si immette
lungo questa strada di collegamento tra Faiano e Sant'Antonio a
Picenza; continua lungo questa strada attraversando la localita'
Conforti, quindi devia sulla strada che conduce a Trivio Granata. Da
questa strada devia nuovamente, passando al di sotto della localita'
Pollice, fino a congiungersi con la strada Statale n. 18 Tirrena
Inferiore all'altezza del km 65. Il confine, poi, attraversa
l'abitato di Pontecagnano Faiano fino ad incrociare il corso del
Fiume Picentino che segue fino al Mar Tirreno.
Da qui, procedendo verso Sud, il confine e' segnato dal Mar
Tirreno sino al punto di intersezione con il Torrente Solofrone
passando per le carte I.G.M. di Pontecagnano Faiano, Aversana, Foce
Sele, Paestum e Agropoli.
Tutta l'area delimitata sopra e' riportata nell'allegato A,
costituito da cartine I.G.M. in scala 1:25.000.
Art. 4.
Le condizioni climatiche dell'area, ideali per la coltivazione
del carciofo di Paestum (clima tipicamente mediterraneo
caratterizzato da inverni miti e piovosi ed estati caldo-asciutte),
hanno favorito la forte presenza della coltura da tempi immemorabili.
Gli evidenti segni del connubio tra coltura e popolazione li troviamo
evidenti nel gran numero di piatti a base di carciofo che
caratterizzano la cucina locale, e nell'elevato grado di
specializzazione dei produttori dell'area, acquisita con tecniche di
coltivazione tramandate di generazione in generazione. Per questo
prodotto tipico verra' garantita la rintracciabilita' mediante la
creazione di un elenco di produttori che saranno soggetti alle
verifiche da parte dell'organismo di controllo.
Gli stessi impianti per la lavorazione del «Carciofo di Paestum
I.G.P», sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e
aggiornato dallo stesso organismo di controllo.
Art. 5.
La coltivazione del carciofo inizia con le operazioni di impianto
consistenti in una accurata preparazione del terreno che prevede una
aratura profonda, un interramento dei concimi di fondo e/o sostanza
organica, una o due erpicature ed un definitivo livellamento della
superficie.
Successivamente avviene il trapianto, tra il 15 di luglio e il 31
di agosto utilizzando piantine con pane di terra allevate in alveoli,
provenienti da vivai propri o specializzati, oppure tra il
1° settembre e il 30 settembre utilizzando carducci prelevati
direttamente dalle piante madri.
Negli impianti gia' esistenti devono essere effettuate delle
erpicature tra le file per arieggiare il terreno e procedere con
l'irrigazione verso meta agosto per consentire il risveglio
vegetativo della carciofaia.
La carciofaia deve essere mantenuta in coltivazione per non piu'
di tre anni.
Le forme di coltivazione devono essere quelle in uso
generalizzato nella zona, con un sesto di impianto di 110-120 cm tra
le file e di 80-90 cm sulla fila per un investimento massimo di
10.000 piante per ettaro.
La raccolta va effettuata nel periodo compreso dal 1° febbraio al
20 maggio.
La produzione unitaria massima di «Carciofo di Paestum» e'
fissata fino ad un massimo di 50.000 capolini ad ettaro.
Le operazioni di cernita, di calibratura e di lavaggio, secondo
le tecniche gia' acquisite localmente, devono essere effettuate in
stabilimenti situati nell'ambito dell'intero territorio dei comuni
ricadenti nella zona di produzione del Carciofo di Paestum indicata
nel precedente art. 3. Ai fini dell'ammissione al consumo, per
dilazionarne la vendita, il prodotto puo' essere conservato in locali
idonei ed eventualmente a temperatura controllata, non superiore a 4
gradi centigradi, per un tempo massimo di 72 ore.
Il prodotto recante la I.G.P. «Carciofo di Paestum», allo stato
fresco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
pezzatura media (non piu' di 4 capolini con gambo per Kg di
prodotto);
capolini di forma sub-sferica, compatta, con caratteristico
foro all'apice; con diametro della sezione massima trasversale
compreso tra 8.5 e 10.5 cm di diametro della sezione massima
longitudinale compreso tra 7.5 e 12.5 cm, e con rapporto tra i due
compreso tra 0.9 e 1.2;
colore verde, con sfumatura violetto-rosacea;
brattee esterne ovali, con apice arrotondato ed inciso, inermi;
brattee interne paglierino-verdastre con sfumature violette;
peduncolo di lunghezza inferiore a 10 cm.
Il prodotto, per essere immesso al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
deve essere ottenuto secondo le tecniche locali tradizionali
gia' acquisite dai produttori. E' ammesso l'uso di cocci di
terracotta per la protezione dei capolini;
non sono ammessi trattamenti con fitoregolatori (gibberelline),
comunque somministrati.
Art. 6.
Il «Carciofo di Paestum» si distingue rispetto ad altre
produzioni carcioficole per le sue innumerevoli qualita' e
caratteristiche tipiche (pezzatura grossa, forma sub-sferica, sapore
gradevole), frutto di una accurata tecnica di coltivazione messa a
punto dagli agricoltori della Piana del Sele. E' un tipo locale
proveniente dal gruppo dei carciofi di tipo Romanesco. Da questi si
contraddistingue per una serie di caratteristiche peculiari
conferitegli dall'ambiente di coltivazione. Innanzitutto la
precocita' che consente al Carciofo di Paestum di essere presente sul
mercato gia' dal mese di febbraio prima di ogni altro tipo di
carciofo del tipo Romanesco. Inoltre, la precocita', in riferimento
al periodo di produzione (febbraio-maggio) caratterizzato da un clima
fresco e piovoso, conferisce maggiore tenerezza e delicatezza ai
capolini in particolare alla parte basale delle brattee ed al
ricettacolo piu' carnoso e piu' gustoso, caratteristiche importanti
per le svariate destinazioni culinarie. Le caratteristiche del
carciofo restano pressoche' invariate nel corso dei cicli produttivi,
in quanto gli agricoltori hanno messo a punto diversi accorgimenti
colturali per porre rimedio a variazioni climatiche che si possono
verificare tra diverse annate agrarie.
Art. 7.
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di
idoneita' ed i relativi controlli saranno effettuati da un organismo
di controllo rispondente ai requisiti di cui all'art. 10 del
regolamento CEE n. 2081/92.
Art. 8.
L'immissione al consumo del «Carciofo di Paestum» deve avvenire
secondo le seguenti modalita':
il prodotto deve essere posto in vendita in appositi
contenitori rigidi, da un minimo di 2 capolini ad un massimo di 24;
sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette
apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di
stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti
indicazioni:
a) «Carciofo di Paestum» e «Indicazione geografica protetta»
(o la sua sigla I.G.P.);
b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda
confezionatrice e/o produttrice;
c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuto nella
confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti.
I caratteri di cui alla lettera b) devono essere di dimensioni
inferiori almeno del 50% rispetto a quelli della lettera a);
d) il simbolo grafico di cui all'allegato B, relativo
all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da
utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica
protetta;
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzato il «Carciofo di
Paestum I.G.P», anche a seguito di processi di elaborazione e di
trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni
recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del
logo comunitario, a condizione che:
il «Carciofo di Paestum I.G.P», certificato come tale,
costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
gli utilizzatori del «Carciofo di Paestum I.G.P», siano
autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale
conferito dalla registrazione della denominazione «Carciofo di
Paestum» IGP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal
Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio
incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a
vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza
del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno
svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta
all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva del «Carciofo di Paestum I.G.P»,
consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente,
tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e'
trasformato o elaborato.
All'Indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo,
gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati,
consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con
caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di
quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.
Art. 9.
Con la creazione del logotipo I.G.P. «Carciofo di Paestum» ai
sensi del regolamento CEE 2081/92 si e' voluto richiamare il legame
stretto tra il carciofo e il luogo (area intorno i templi di Paestum)
dove e' stato per la prima volta coltivato. Il simbolo grafico e',
infatti, composto da una immagine del Tempio di Nettuno sito a
Paestum circondato da un cielo di colore (cyan 80% e magenta 25%) e
conseguentemente sfumato da nuvole di sottofondo e da piccoli spicchi
di vegetezione la cui difformita' varia da un composto di:
cyan = 40%;
magenta = 40%;
giallo = 70%;
nero = 40%;
con una oscillazione a calare del 30% di magenta e del 25% di nero.
L'immagine del Tempio di Nettuno appare scontornata in una forma
ovale e racchiusa esternamente da una bordatura costituita da una
doppia linea (interna di colore nero ed esterna di colore pantone
green CVP). La doppia linea viene interrotta a circa 3/4 dal lato
superiore dell'ovale stesso da una dicitura «Carciofo di Paestum» di
colore nero e di carattere «Times».
Nella parte basso/centrata dell'immagine del tempio e'
incastonato un ovale di colore bianco sul quale poggia l'immagine del
carciofo di Paestum il cui gambo si interrompe sulla linea di
bordatura esterna di colore pantone green CPV.
Entrambe le immagini (Tempio di Nettuno e Carciofo di Paestum)
sono state create attraverso la sovrapposizione di quattro colori
chiamata «quadricromia», la quale e' costituita dai colori basilari
denominati: cyan - magenta - giallo - nero.
Per la realizzazione del logo i colori sopradescritti sono stati
necessariamente stampati su un fondo di colore bianco.