Carciofo Romanesco del Lazio Igp - Controlli effettuati da Agroqualita'
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta "Carciofo Romanesco del Lazio"
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 dicembre 2002
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta "Carciofo Romanesco del Lazio" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
(GU n.5 del 8-1-2003)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 2066 del 21 novembre
2002, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della indicazione geografica protetta "Carciofo Romanesco del Lazio",
prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del
Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla
stessa;
Considerato che l'organismo "Agroqualita' Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche
protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al
comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai sensi del citato art. 53, si e' avvalso del gruppo tecnico di
valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE
del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1
dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che e'
stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come
sostituito;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo "Agroqualita' Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede
in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di
controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di
specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4,
della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai
sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad
espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del
regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione
geografica protetta "Carciofo Romanesco del Lazio", registrata in
ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento
CE della Commissione n. 2066 del 21 novembre 2002.
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo
"Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita'
nell'agroalimentare a r.l." del rispetto delle prescrizioni previste
nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi
dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
Art. 3.
L'organismo autorizzato "Agroqualita' Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." dovra'
assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse,
che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal
disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene
commercializzata la denominazione "Carciofo Romanesco del Lazio",
venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche
agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE
2081/92".
Art. 4.
L'organismo autorizzato "Agroqualita' Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." non puo'
modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita'
di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano
di controllo per la indicazione geografica protetta "Carciofo
Romanesco del Lazio", cosi' come depositati presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti
vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione
del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo "Agroqualita' Societa' per la certificazione
della qualita' nell'agroalimentare a r.l." e' tenuto ad adempiere a
tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale
competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Art. 6.
L'organismo autorizzato "Agroqualita' Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." comunica
con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta
giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della
indicazione geografica protetta "Carciofo Romanesco del Lazio", anche
mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle
politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli
aventi diritto.
Art. 7.
L'organismo autorizzato "Agroqualita' Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." immette
anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole
e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e
documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali
opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle
attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta
"Carciofo Romanesco del Lazio" rilasciate agli utilizzatori. Le
modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi
conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono
simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito
territoriale ricade la zona di produzione della indicazione
geografica protetta "Carciofo Romanesco del Lazio".
Art. 8.
L'organismo autorizzato "Agroqualita' Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." e'
sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche
agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale
ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta
"Carciofo Romanesco del Lazio", ai sensi dell'art. 53, comma 12 della
legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2002
Il direttore generale: Abate
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