Carota dell'Altopiano del Fucino Igp - Disciplinare di produzione 2023
L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivars della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare, e derivanti dalle seguenti varieta': Maestro (Vilmorin); Presto (Vilmorin); Concerto (Vilmorin); Napoli (Bejo); Nandor (Clause); Dordogne (SG); Suenio-VAC113 (Vilmorin); Natunia (Bejo); Namibia (Bejo); Novara (Bejo); Bangor (Bejo); Carvalo (Seminis); Allyance F1 (Nunhems); Romance F1 (Nunhems); Laguna F1 (Nunhems); Brillyance F1 (Nunhems); Sirkana F1 (Nunhems); Benagala F1 (Carosem); Caravel F1 (Carosem); Carillon F1 (Carosem); HYB - 104 Pillole (Meridiem Seeds); Carvora (Seminis); Champion (Sygenta); Zanahoria HYB (Meridiem Seeds) prodotto nell'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 3 luglio 2023
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Carota dell'Altopiano del Fucino»
(IGP). (23A03922)
(GU n.162 del 13-7-2023)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 160
del 26 giugno 2023 e' stato pubblicato il regolamento di esecuzione
(UE) 2023/1223 della Commissione del 19 giugno 2023 recante
l'approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome
iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette «Carota dell'Altopiano del Fucino»
(IGP);
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il relativo disciplinare di
produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione del
«Carota dell'Altopiano del Fucino» (IGP) nella stesura risultante a
seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 160 del 26 giugno 2023 del regolamento di esecuzione (UE)
2023/1223 della Commissione del 19 giugno 2023.
I produttori che intendono porre in commercio la «Carota
dell'Altopiano del Fucino» (IGP) sono tenuti al rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 3 luglio 2023
Il dirigente: Cafiero
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CAROTA DELL'ALTOPIANO DEL FUCINO
Art. 1
Nome del prodotto
L' indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del
Fucino», e' riservata alle carote prodotte nel comprensorio
dell'Altopiano del Fucino che rispondono ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, redatto sulla base delle
disposizioni di cui al reg. CE n. 510/2006.
Art. 2
Varieta' coltivate
L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle
cultivars della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona
delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare, e
derivanti dalle seguenti varieta': Maestro (Vilmorin); Presto
(Vilmorin); Concerto (Vilmorin); Napoli (Bejo); Nandor (Clause);
Dordogne (SG); Suenio-VAC113 (Vilmorin); Natunia (Bejo); Namibia
(Bejo); Novara (Bejo); Bangor (Bejo); Carvalo (Seminis); Allyance F1
(Nunhems); Romance F1 (Nunhems); Laguna F1 (Nunhems); Brillyance F1
(Nunhems); Sirkana F1 (Nunhems); Benagala F1 (Carosem); Caravel F1
(Carosem); Carillon F1 (Carosem); HYB - 104 Pillole (Meridiem Seeds);
Carvora (Seminis); Champion (Sygenta); Zanahoria HYB (Meridiem
Seeds).
Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:
forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli
radicali;
colore: arancio intenso compreso il colletto;
contenuto:
saccarosio > 2 %;
beta carotene > 50 mg/kg;
acido ascorbico > 5 mg/kg;
proteine > 0,4%;
fibra > 1,2%;
proprieta' fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea.
Art. 3
Zona di produzione
La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» di
cui al presente disciplinare e' l'intero comprensorio dell'Altopiano
del Fucino. La delimitazione viene individuata dalla strada
provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise
da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai
seguenti comuni della Provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni;
Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni;
S. Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi;
Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.
Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte
IGM 1:25.000 della Regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F0 n. 145 II°
- F0 n. 146 III°- F0 n. 151 I°- F0 n. 152 IV°.
Perimetrazione dell'area - Altopiano del Fucino
Partendo da Avezzano (AQ), percorrendo la strada via Fucino in
direzione sud fino al km 2 si incontra il semaforo di Borgo via
Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada
Circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il
percorso, che riportera' esattamente al punto di partenza, si
incontra la localita' Caruscino, si prosegue attraversando gli
incroci di str. 7, str. 8, str. 10, str. 11 fino a Paterno di
Avezzano localita' Pietragrossa, si prosegue sempre fino alla casa di
guardia n. VI di Borgo str. 14. Senza lasciare la strada
Circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di str. 17, str.
18, str. 19, str. 20 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi
incrocio di str. 22. Si prosegue attraversando gli incroci di str.
23, str. 24, str. 25, str. 26, str. 27 fino ad arrivare al Comune di
Ortucchio incrocio di str. 28. Si prosegue attraversando gli incroci
di str. 29, str.30, str. 31, str. 32 in localita' Balzone fino ad
arrivare al Comune di Trasacco incrocio di str. 36.
Proseguendo e costeggiando sempre il canale allacciante
meridionale si attraversano gli incroci di str. 37, str. 38, str. 39,
str. 40 fino al Comune di Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si
prosegue attraversando gli incroci di str. 43, str. 44, str. 45 fino
ad arrivare a Borgo Incile str. 1.
Proseguendo ancora si incontra l'ex zuccherificio di Avezzano
fino ad arrivare all'incrocio di via Fucino, punto di partenza.
Art. 4
Origine del prodotto
La coltivazione delle carote in pieno campo e' iniziata,
nell'Altopiano del Fucino nel 1950.
I notevoli redditi assicurati dalla coltura hanno destato
l'interesse degli agricoltori, che hanno cosi' inserito la carota
nella rotazione colturale classica in uso nell'Altopiano del Fucino.
Insieme ai benefici economici, la coltivazione della carota ha
determinato un allungamento della rotazione colturale, cosa che ha
ridotto notevolmente fenomeni negativi come le proliferazioni di
patologie o il fenomeno della stanchezza del terreno che tanti
problemi arrecavano alle colture del Fucino. Al riguardo e' da
sottolineare come il controllo dei nematodi della patata e della
barbabietola da zucchero sia oggi affidato alla corretta rotazione
colturale, resa possibile anche grazie all'introduzione della carota,
contrariamente a quanto si faceva in passato con trattamenti
nematocidi, effettuati con fumigazioni.
Il successo raggiunto da tale coltura, che la pone come
coltivazione di punta trainante tutto il comparto orticolo
dell'Altopiano del Fucino, e' individuabile anche nel grado di
preferenza e nella notorieta' che questa produzione riscontra nei
mercati nazionali ed esteri. Una notorieta' che induce molti
operatori a far uso della denominazione di origine «Fucino» per
commercializzare prodotto proveniente da altre aree di produzione.
Ne consegue, pertanto, la necessita' di garantire l'origine del
prodotto, mediante procedure che assicurino la tracciabilita' delle
varie fasi di produzione, ed il controllo dei produttori e delle
particelle catastali su cui si coltiva la carota del Fucino iscritti
in appositi elenchi. I predetti controlli verranno svolti da un
organismo conforme a quanto riportato al successivo art. 7. Lo stesso
organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, dovra' verificare anche la rispondenza del
prodotto «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» alle prescrizioni del
disciplinare.
Art. 5
Terreni - semine - tecniche colturali - raccolta e lavorazione
Terreni
I terreni destinati alla coltivazione della carota dovranno
essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.
Nella preparazione degli impianti si procede con:
aratura;
fresatura per l'affinamento della superficie;
rullatura per consentire una profondita' di semina costante;
non e' consentita la concimazione diretta mediante letamazione
onde evitare fenomeni di imbrunimento delle radici a causa della
decomposizione della sostanza organica durante il ciclo vegetativo.
Semine
La semina e' esclusivamente meccanica per garantire uniformita'
di distribuzione e densita' colturale ottimale dei semi. Si provvede
a mettere a dimora il seme in interfile di 35 - 40 cm, mentre sulla
fila il seme e' distribuito su bande della larghezza di 5 - 7 cm
oppure in file binate continue.
Il seme e' posto ad una profondita' variabile dai 0,5 ai 1,5 cm.
L'avvicendamento o rotazione colturale da osservare prevede
obbligatoriamente che la «Carota dell'Altopiano del Fucino», sia
coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno
due cicli di colture principali, uno dei quali destinato a
leguminosa, coltura da sovescio o maggese.
Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore ai sei
mesi.
Tecniche colturali
Eseguite normalmente a macchina, le operazioni colturali si
effettuano facendo attenzione a non danneggiare le radici o costipare
eccessivamente il terreno nelle interfile.
Sono comunque prescritte:
almeno una sarchiatura per consentire il controllo delle
infestanti e la riduzione di compattezza del terreno per assicurare
uno sviluppo armonioso della radice senza strozzature o piegamenti;
almeno una rincalzatura per evitare fenomeni di inverdimento
del colletto.
Irrigazioni
Le irrigazioni vanno effettuate con modesti ma frequenti volumi
di adacquamento che non superano i 400 mc/ha per intervento, il
sistema usato e' per aspersione.
Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se
necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo
nelle prime ore del mattino; tale scelta si rende necessaria per
evitare danni alle piante a causa delle elevate temperature e della
forte ventosita' diurne che caratterizzano l'Altopiano del Fucino.
Raccolta e lavorazione
La raccolta e' praticata valutando gli stadi di maturazione piu'
idonei in funzione della destinazione del prodotto e della tipologia
di confezionamento; essa si effettua nel rispetto delle norme di
qualita' fissate dalla regolamentazione comunitaria e delle
caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare.
Il prodotto da destinare alla conservazione dovra' essere
raccolto a sviluppo ultimato e non prima del termine previsto per la
cultivar.
Inoltre si dovra' tener conto dell'andamento climatico per
garantire conservabilita' e mantenimento delle caratteristiche
qualitative ed organolettiche. Pertanto durante il periodo estivo
(luglio, agosto) la raccolta si effettua nelle prime ore del mattino
o nel tardo pomeriggio cosi' da evitare l'esposizione al sole del
prodotto.
Appena raccolte, le carote devono essere trasportate, entro
quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio
e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro
il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore
dell'epidermide e sapore.
Caratteristiche del prodotto
Le carote ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione,
devono avere le seguenti caratteristiche minime:
forma della radice prevalentemente cilindrica con punta
arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde
nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore
arancio intenso su tutta la radice;
dimensioni e peso delle radici tali da soddisfare le norme
comuni di qualita' e confezionamento fissate dalla normativa
comunitaria.
Art. 6
Legame con l'ambiente
La diffusione della coltivazione nel territorio suddetto si
identifica negli oltre 2000 ha investiti a carota. La produzione si
attesta su circa 1,5 milioni di quintali annui, che rappresenta
mediamente il 30% della produzione nazionale, il 5% della produzione
europea e l'l% di quella mondiale.
La grandissima disponibilita' di prodotto ha favorito,
limitatamente all'area considerata, attivita' correlate di
condizionamento e confezionamento del prodotto nonche' la
realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in
cubetti che in succhi. Tutto cio' ha contribuito a creare un sistema
che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area, il
notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia
essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di
strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorieta' di
area caroticola per eccellenza.
Art. 7
Controlli e vigilanza
La verifica del rispetto del presente disciplinare e' svolta
conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE)
1151/2012. Tale struttura e' l'Organismo di controllo Omnia Qualita'
S.r.l. Certificazione agroalimentare, con sede in via Giardino n. 12
- 67044 Cerchio (AQ), telefax: 0863789212, e-mail:
omniaqualita@prodottibio.com
Art. 8
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi
nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita
etichetta riportante le seguenti indicazioni:
la denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» IGP
Indicazione geografica protetta, realizzata a caratteri almeno doppi
a quelli di ogni altra iscrizione. Sulle confezioni di cui sopra
devono essere apposti tutti gli elementi atti ad individuare nome,
ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e
quanto altro previsto dalle norme in materia. E' vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
disciplinare.
Art. 9
Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti
derivati
I prodotti per la cui elaborazione e' utilizzata come materia
prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP», anche a seguito di
processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi
al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta
denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione
che:
la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» certificata come
tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria
merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP»
siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato
dall'organismo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla
denominazione protetta.
L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del
Fucino IGP» consente soltanto il suo riferimento, secondo la
normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o
in cui e' trasformato o elaborato.
Art. 10
Logo
Il marchio di identificazione, che obbligatoriamente deve essere
riportato nell'etichettatura del prodotto, e' rappresentato, nella
parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S
274-1 CVS), bordato di nero, Carota dell'Altopiano del Fucino,
carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a
rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta
(Altopiano) e una piu' bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte
sottostante, la menzione - Indicazione geografica protetta, carattere
Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con
riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle
scritte il simbolo IGP dell'Unione europea.
« Consorzio per la tutela dei Cantuccini Toscani IGP - Costituzione del Consorzio