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Cartoceto Dop - Disciplinare di produzione - Modifica 2024

Pubblicato da disciplinare
Cartoceto Dop

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 291 del 13 novembre 2004 e' modificato all'art. 4 come  di seguito riportato: ...«La raccolta delle olive per la produzione della DOP Cartoceto avviene all'inizio  dell'invaiatura; la raccolta deve terminare entro il 25 novembre»

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 4 ottobre 2024  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cartoceto» registrata come denominazione di  origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1897/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004. (24A05320)

(GU n.241 del 14-10-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare
l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali
non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4. del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n.
2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica
temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a
seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie
obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1897/2004 della Commissione del 29
ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 328 del 30 ottobre 2004, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Cartoceto»;
Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio olio DOP «Cartoceto» in
data 13 settembre 2024, con la quale e' stata richiesta la modifica
temporanea del disciplinare della D.O.P. «Cartoceto» ed in
particolare dell'art. 4 relativamente alla data di raccolta;
Visto il parere della Regione Marche e la relazione tecnica
dell'Universita' politecnica delle Marche allegata al parere, con la
quale e' stato accertato che, a seguito dello stato meteorologico
sfavorevoli si e' avuta una anticipazione della maturazione delle
olive con la conseguenza di dover anticipare la raccolta e che
pertanto riconosce la necessita' di approvare la modifica temporanea;
Considerato che il disciplinare di produzione del «Cartoceto» DOP
all'art. 4 prevede «La raccolta delle olive per la produzione della
DOP Cartoceto avviene all'inizio dell'invaiatura che nel comprensorio
olivicolo delimitato si avverte generalmente dalla seconda decade di
ottobre per la cultivar leccino, dai primi di novembre per la
varieta' Raggiola, Frantoi e le altre di cui all'art. 2; la raccolta
deve terminare entro il 25 novembre» e che il mantenimento di tale
vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P.
«Cartoceto»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione del «Cartoceto» ai sensi del citato art.
24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'art. 6 del
regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;
Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali del «Cartoceto» DOP;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Cartoceto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 291 del 13 novembre 2004 e'
modificato all'art. 4 come di seguito riportato:
...«La raccolta delle olive per la produzione della DOP Cartoceto
avviene all'inizio dell'invaiatura; la raccolta deve terminare entro
il 25 novembre».
2. Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per la
campagna olivicola 2024/2025.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del
disciplinare di produzione della denominazione «Cartoceto», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 4 ottobre 2024

Il dirigente: Gasparri

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CARTOCETO»

 

Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Cartoceto» e' riservata
all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel
presente disciplinare di produzione.


Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Cartoceto» e' prodotta con
olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e
Leccino, nei rapporti di seguito descritti.
Nell'ambito dell'oliveto iscritto nell'elenco della D.O.P., dette
cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al 70%
congiuntamente o singolarmente.
E' ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di
varieta' diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella,
Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente.


Art. 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione della D.O.P. «Cartoceto» sono
prodotte nei territori collinari dei comuni vocati all'olivicoltura
aventi le caratteristiche e il livello qualitativo previsti dal
presente disciplinare di produzione.
La zona di produzione comprende gli interi territori
amministrativi dei comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina,
Mombaroccio e parte di quello di Fano che si identifica in
cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato dalla
s.s. Flaminia fino all`incrocio con la s.s. Adriatica (versante sud)
ed il confine amministrativo (versante nord).


Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta «Cartoceto» sono quelle tradizionali atte a
conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche
caratteristiche, analitiche-organolettiche, previste dal presente
disciplinare. La produzione massima delle olive non supera la
quantita' di kg 9000/ha per i nuovi impianti (sesto dinamico,
irrigui, particolarmente fertili con esposizione climatica piu'
favorevole); il limite produttivo per i vecchi impianti tradizionali
e' di 7.500 kg/ha mentre negli oliveti promiscui la produzione media
per pianta e' di circa kg 20.
Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del
comma precedente, sono ammessi alla produzione della D.O.P.
«Cartoceto» a partire dal terzo anno di messa a dimora delle piantine
(mediamente di due anni).
La raccolta delle olive per la produzione della D.O.P.
«Cartoceto» avviene, all'inizio dell'invaiatura; la raccolta deve terminare entro il 25 novembre.
Al fine di combattere e salvaguardare gli impianti produttivi ed
i raccolti dalle eventuali malattie, si dovranno prevedere opportuni
trattamenti contro il Dacus oleae, a partire da fine luglio/primi di
agosto mentre l'ultimo trattamento non dovra' mai essere effettuato
oltre il 10 settembre, e contro la Fusaggine con trattamenti nel
periodo invernale ed estivo.
I metodi di raccolta delle drupe devono essere di tipo
tradizionale: manuale, con pettinatura o a mano, i sistemi meccanici
ammessi sono quelli di tipo a rastrellio pneumatici o elettrici; le
raccolte per scuotimento della pianta, abbacchiatura o abscissione
sono espressamente vietate. Le olive devono essere conservate fino
alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo
ad evitare danni al frutto.


Art. 5.
Modalita' di oleificazione
La D.O.P. «Cartoceto» e' ottenuta esclusivamente da olive sane,
provenienti dalla zona di cui all'art. 3 e molite in oleifici siti
nel territorio medesimo. L'olio prodotto e' imbottigliato in opifici
ricadenti nello stesso territorio della D.O.P.
La molitura delle olive deve avvenire entro il piu' breve tempo
possibile dalla raccolta e comunque non oltre 48 ore dalla raccolta.
Le olive dovranno sostare nei frantoi solo per poche ore e vi
dovranno essere portate, su autorizzazione del responsabile di
produzione del frantoio. I metodi ammessi sono quelli universalmente
noti, di tipo tradizionale o continuo; si dovranno rigorosamente
mantenere in tutto il ciclo estrattivo i parametri di temperatura
fissati dal regolamento CE 2568/91, osservando le seguenti
prescrizioni che tengono conto e pongono in relazione il tipo di
frangitura, le temperature e i tempi di gramolazione con il grado
d'invaiatura ed il periodo di raccolta delle olive:

----> Vedere tabella di pag. 30 <----

Non e' ammesso il metodo di trasformazione noto come «ripasso»
(doppia centriguazione della pasta delle olive senza interruzione),
ne' e' consentito fare uso di prodotti chimici o biochimici durante
la trasformazione delle olive in olio; e' consentito solo l'uso
d'apparecchiature di filtraggio di tipo meccanico.
Il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di
qualunque materiale sono espressamente vietati e deve avvenire in
piccoli contenitori (max 25 kg) traforati o comunque in grado di
agevolare l'areazione.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e
fisici atti a produrre oli che presentino, il piu' fedelmente
possibile, le caratteristiche peculiari del frutto.
Le olive sono sottoposte a preventivo defogliamento. La resa
massima delle olive in olio non puo' superare i 18 kg/q.le. Gli oli,
prodotti dovranno essere stoccati, fino al momento
dell'imbottigliamento, in botti di acciaio inox condizionati con
azoto.


Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Cartoceto» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli
ancora molto freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per
gli oli piu' maturi;
odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la
scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo. Possono essere presenti i
caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela acerba;
gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce,
amaro e piccante fusi. Puo' essere presente un gradevole e
caratteristico retrogusto di mandorla verde;
punteggio al panel test: inequivocabile assenza di difetti
rilevabile dalla metodologia ufficiale e percezione del fruttato;
punteggio > o = a 7;
valore del grado di acidita' massimo: grammi 0,5% (espresso in
acido oleico) rilevato all'imbottigliamento;
perossidi: valore massimo 12 meq02/kg rilevato
all'imbottigliamento;
polifenoli totali > o = a 100 mg/kg;
rapporto acido oleico/acido linoleico > o = a 8.


Art. 7.
Designazione e presentazione
La designazione e presentazione del prodotto, di cui all'art. 1,
deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) in etichetta deve figurare la dizione oli extravergine di
oliva «Cartoceto», seguita da «denominazione di origine protetta», in
caratteri chiari e ben evidenziati, in modo tale da essere nettamente
distinta dal complesso delle altre indicazioni che compaiono;
2) sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili ad
evidenziarne l'operato dei singoli produttori;
3) sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di
nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di
altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta;
4) potra' essere evidenziato il metodo di molitura;
5) e' consentito l'uso in etichetta del nome dell'azienda
agricola, della fattoria o della tenuta, solo nel caso di oli
prodotti con olive provenienti da oliveti appartenenti alle stesse;
6) nella retro etichetta potranno essere indicate in
percentuale le quantita' di olive dominanti di cui all'art. 2;
7) e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc.;
8) e' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiunte, che
facciano riferimento a comuni, frazioni e comprensori dell'area di
produzione di cui all'art. 3;
9) per l'immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di
vetro di capacita' non superiore a 5 litri.


REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione: art. 5


D.O.P. (X) I.G.P. ( )
N. Nazionale del fascicolo: 12/2002
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.
Indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
Tel. 06-4819968 - Fax 06-42013126.
e-mail:qtc3@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente:
2.1 Nome: Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extra di
oliva «Cartoceto».
2.2 Indirizzo: piazza Garibaldi, 1 - 61030 Cartoceto (Pesaro).
2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: classe 1.5 olio extravergine di oliva.
4. Descrizione del disciplinare:
(riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2):
4.1 Nome: «Cartoceto».
4.2 Descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti
caratteristiche chimiche ed organolettiche:
acidita' max: gr 0,5% (espresso in acido oleico);
punteggio al panel test > o = 7, inequivocabile assenza di
difetti e percezione del fruttato;
perossidi: valore massimo 12 Meq02/kg;
polifenoli totali > o = 100 mg/kg;
rapporto acido oleico/acido linoleico > o = 8;
colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli
ancora molto freschi; giallo oro, con riflessi verdognoli, per gli
oli piu' maturi;
odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la
scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo;
gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce,
amaro e piccante fusi.
4.3 Zona geografica: la zona di produzione della denominazione di
origine protetta «Cartoceto» interessa, nella provincia di
Pesaro-Urbino, situata nella regione Marche, i territori
amministrativi dei comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina,
Mombaroccio e parte di quello di Fano che si identifica in
cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato dalla
s.s. Flaminia fino all'incrocio con la s.s. Adriatica (versante sud)
ed il confine amministrativo (versante nord).
4.4 Prova dell'origine.
Alcuni storici fanno risalire l'origine di Cartoceto, e dei paesi
circonvicini, ai cartaginesi che, scampati alla battaglia sul fiume
Metauro (207 a.C.), si sarebbero sottratti alla cattura ed
all'eccidio rifugiandosi nei boschi alla destra del fiume Metauro
mentre altri, attraversato il fiume, si sarebbero nascosti nelle
colline sovrastanti la vallata, allora ricoperte da fitte selve.
Impossibiitati a ritornare in patria, si sarebbero stanziati sul
posto formando i primi nuclei familiari. Cosi' Cartoceto deriverebbe
da «Carchidon» o «Carthada», nome greco di Cartagine, o dal latino
«Carthaginensium coetus», gruppo di cartaginesi, da cui Carti -
cetum.
La presenza dell'olivo sul territorio di Cartoceto e' dimostrata
da una serie di atti e documenti gia' dal XIII secolo quando, per le
concessioni dei terreni in enfiteusi, dove figurano fondi con ulivi a
Ripalta, a partire dal 1178, venivano stipulati specifici accordi
dove era previsto che venisse dato, ogni anno, la meta' del frutto
delle olive ed il pagamento di cento soldi lucchesi qualora non
fossero osservate le condizioni pattuite. I territori, posti sotto la
giurisdizione di Fano, costituivano una importante risorsa olearia e
tra essi Cartoceto risultava di particolare importanza primeggiando
per produzione, come ha rilevato nel 1392 l'Amiani nelle «Memorie
historiche della citta' di Fano». I proprietari ponevano grande
interesse alla coltivazione dell'olivo tanto che, nel catasto del
1540, 116 proprietari su 195 avevano ulivi nei loro fondi. Nonostante
che sull'olio gravassero le gabelle, Cartoceto incremento' nei secoli
il numero di piante di olivo, tanto che tra il 1590 ed il 1681 il
numero di piante si quadruplico'.
Alcuni atti notarili consentono di appurare, in quell'epoca, la
presenza di numerosi molini a Cartoceto e di far luce sugli
articolati rapporti che li reggevano. La conduzione societaria dei
molini e' un dato che ricorre per tutto il XV e XVI secolo, dove
vengono costituite apposite compagnie tra i proprietari con
particolari patti e condizioni. Di conseguenza, la procedura di
frazionamento della proprieta' di un molino era complessa e non
sempre chiara. Molte volte si trattava della meta' o della terza
parte, ma vi sono anche divisioni piu' parcellizzate per le quali,
data la delicatezza dell'operazione, venivano incaricate piu' persone
per la stima. Dall'esame dei rogiti in successione temporale, si
deduce che alla data del 1° agosto 1538 in Cartoceto vi erano sette
frantoi operativi. L'olio, prodotto in Cartoceto, ha rappresentato da
sempre uno tra i beni piu' apprezzati tanto che veniva indicato, nel
1390, come valore di un bene, ad esempio «un somaro bianco con sella
vale sette quartaroli d'olio (61 litri)». L'olio assolveva a diverse
funzioni: serviva come forma di pagamento per lavori di vario genere,
veniva dato come rendita ad ogni canonico della collegiata e come
cattedratico alla mensa vescovile. La comunita' si preoccupo'
d'avviare, fin dai primi tempi, la vendita dell'olio che avveniva in
piazza tramite un appalto e in particolare nei giorni di mercato. Il
venditore-banditore si impegnava a non aumentare il prezzo ai
forestieri, a mantenere l'olio buono e nei recipienti, e ad esporre
un cartello con il costo. L'olio, non serviva solo al fabbisogno del
paese, ma era richiesto e apprezzato anche fuori regione. Diversi
documenti attestano la notorieta', fin dal 1500, che aveva acquisito
l'olio prodotto a Cartoceto.
Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento
sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per
le quali anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuato nella
zona delimitata derivano dalla necessita' di salvaguardare le
caratteristiche peculiari e la qualita' dell'olio «Cartoceto»,
garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga
sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la
denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed
offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo
regolamento, un occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale
operazione e' tradizionalmente effettuata nella zona geografica
delimitata.
Le olive provengono da uliveti situati nella zona di produzione e
a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco
debitamente attivato ed aggiornato. Le operazioni di estrazione
dell'olio, di confezionamento ed imbottigliamento sono effettuate
nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti
idonei ed iscritti in un elenco apposito. La struttura di controllo
verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal
disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano
espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera
con lo scopo di garantire la rintracciabilita' del prodotto.
4.5 Metodo di ottenimento.
L'olio extra vergine di oliva «Cartoceto» e' prodotto dalle
varieta' di olivo Raggiola, Frantoio e Leccino, presenti negli
oliveti in misura non inferiore al 70%, congiuntamente o
singolarmente. Altre varieta' minori, Raggia, Moraiolo, Pendolino,
sono ammesse fino a un massimo del 30%. Le olive sono raccolte a
partire dall'inizio dell'invaiatura, che nel comprensorio olivicolo
delimitato si avverte generalmente dalla seconda decade di ottobre, e
non si protraggono oltre il 25 novembre di ogni anno. I metodi di
raccolta delle olive sono di tipo tradizionale, manuale, con
pettinatura a mano o con sistemi meccanici con rastrelli pneumatici o
elettrici; la raccolta per scuotimento, abbacchiatura o abscissione
e' espressamente vietata. Le olive sono conservate fino alla fase di
molitura in recipienti rigidi ed areati in modo idoneo ad evitare
danni al frutto. La difesa antiparassitaria prevede: opportuni
trattamenti contro il Dacus oleae, a partire da fine luglio/primi
di agosto mentre l'ultimo trattamento non deve mai essere effettuato
oltre il 10 settembre, e contro la fusaggine con trattamenti nel
periodo invernale ed estivo.
La produzione massima di olive non supera la quantita' di
kg 9.000 per ettaro per i nuovi impianti (sesto dinamico, irrigui,
terreni particolarmente fertili), il limite produttivo per i vecchi
impianti tradizionali e' di 7.500 kg/ha, mentre negli oliveti
promiscui la produzione media di olive e' di 20 kg per pianta. La
D.O.P. «Cartoceto» e' ottenuta esclusivamente da olive sane,
provenienti dalla zona di produzione, molite in oleifici siti nel
territorio medesimo ed imbottigliato in opifici ricadenti nello
stesso territorio. La molitura delle olive deve avvenire non oltre le
48 ore dalla raccolta. le olive devono sostare solo poche ore nei
frantoi. L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Cartoceto»
avviene esclusivamente mediante metodi tradizionali o in continuo, si
devono rigorosamente mantenere in tutto il ciclo estrattivo i
parametri di temperatura fissati dal regolamento CE n. 2568/92
osservando le prescrizioni, indicate nel disciplinare di produzione,
che tengono conto e pongono in relazione il tipo di frangitura, le
temperature e i tempi di gramolazione con il grado d'invaiatura ed il
periodo di raccolta delle olive. Non e' ammesso il metodo di
trasformazione noto come «ripasso», non e' consentito fare uso di
prodotti chimici o biochimici durante la trasformazione delle olive
in olio, e' consentito il solo uso d'apparecchiature di filtraggio di
tipo meccanico. Lo olive sono sottoposte a preventivo defogliamento.
La resa delle olive in olio non puo' superare i 18 kg/q.le. Gli oli
prodotti devono essere stoccati, fino al momento
dell'imbottigliamento, in botti di acciaio inox condizionati con
azoto.
4.6 Legame.
La presenza dell'olivo in queste zone caratterizza il paesaggio e
la sua coltivazione si integra con i ritmi di vita della piccola
comunita' fondendo la sua storia con quella del paese. Il particolare
microclima favorito dall'esposizione predominante a sud, sud- est, le
limitate altitudini, le barriere naturali dei monti Partemio e della
Mattera, l'andamento collinare di tutto il comprensorio, il suolo di
medio impasto prevalentemente tufaceo-arenaceo risalente all'epoca
miocenica, le correnti ascensionali del Metauro che salgono tramite
il Rio Secco e i venti freddi frastagliati dalle Cesane, hanno fatto
si che l'olivo si sviluppasse in maniera determinante. Il clima e'
sub-mediterraneo, ideale per la coltivazione dell'ulivo, registra una
temperatura media annuale di circa 14° C, per effetto di minime
intorno allo 0° C dei mesi di gennaio e febbraio e temperature dei
mesi estivi di luglio e agosto attestanti massime di 26° C.
La coltura dell'olivo e' tradizionalmente radicata nel territorio
delimitato e sono diverse le testimonianze che attestano il forte
legame tra l'olivo e la popolazione; esempio palese e' il primo
Consiglio popolare, avvenuto nel gennaio 1558, dove alla presenza del
capitano di Cartoceto e del notaio del paese, cinquanta persone tra
le piu' rappresentative e note discussero sulla grave situazione
economica e finanziaria in cui versava la comunita' di' Cartoceto a
causa delle molte e ricorrenti imposizioni fiscali. Per evitare il
costante deterioramento della situazione, la comunita' decise di
acquistare uno o due molini ad olio in modo da garantire una sicura
entrata con cui pagare i vari tributi.
L'olio, gia' dal XVI secolo, era oggetto di severi controlli e
varie furono le disposizioni per controllare le olive che affluivano
ai molini ed evitare, cosi', l'incetta e il contrabbando.
Successivamente furono emanati bandi che imponevano la denuncia
dell'olio appena ricavato, ma anche del vecchio, indicando il luogo
dove era conservato. Fu resa obbligatoria la presenza nei molini di
libri con numeri progressivi e data, con l'obbligo di annotare su una
faccia l'oliva portata con il nome del macinante e dall'altra la
quantita' d'olio prodotta. Per i trasgressori era prevista la pena di
25 scudi ed altre sanzioni. Dopo la macinatura, inoltre, si doveva
consegnare alla cancelleria criminale di Fano la nota dell'olio.
Nonostante le alterne vicende della comunita' di Cartoceto,
l'interesse verso l'olivo e la sua coltivazione e' stata sempre
elevata e l'istituzione della «Mostra mercato dell'oliva e dell'olio»
che si tiene nel mese di novembre dal 1977, suscitando l'interesse e
grande affluenza di pubblico, e' la dimostrazione piu' evidente.
4.7 Struttura di controllo.
Nome: Agroqualita' S.r.l.
Indirizzo: via Montebello, 8 - 00185 Roma.
4.8 Etichettatura.
Olio extra vergine di oliva «Cartoceto» denominazione di origine
protetta.
Il nome della denominazione deve figurare in etichetta con
caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto
rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente
distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
L'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di vetro con
capacita' non superiore a litri 5.
4.9 Condizioni nazionali.

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