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Castagna Cuneo Igp - Modifiche disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare

Approvazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della Igp Castagna Cuneo, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale  della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2023. 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 15 settembre 2023  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo». (23A05257)

(GU n.225 del 26-9-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei
simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le
indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del
1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con
riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1050/2007 della Commissione del 12
settembre 2007 con il quale e' stata registrata la indicazione
geografica protetta «Castagna Cuneo» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie
Generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per
la valorizzazione e tutela della Castagna Cuneo IGP con sede in via
Caraglio n. 16 - 12100 Cuneo, soggetto non riconosciuto ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/1999.
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre
2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la
richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o
IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela
riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da
soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che
rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo
anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari almeno
al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo.
Considerato che dai riscontri effettuati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dalla
Regione Piemonte, e' risultato che la richiesta presentata dal
Consorzio per la valorizzazione e tutela della Castagna Cuneo IGP
soddisfi tale condizione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con
comunicazione protocollo PQAI4 n. 0256921 del 17 maggio 2023 ai sensi
del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di
modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto il comunicato del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4
agosto 2023 a seguito della riunione di Pubblico accertamento
prevista all'art. 8 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre
2013, tenutasi a Cuneo in data 11 luglio 2023 con il quale e' stata
resa pubblica la Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» ai fini della
presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n.
1151/2012;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente
decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Castagna Cuneo»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta «Castagna Cuneo», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale  della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2023. 
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Castagna  Cuneo», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B  del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» di cui all'art. 1
saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CASTAGNA  CUNEO»

Art 1.

Nome del prodotto

La indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» e' riservata
ai frutti freschi e secchi, ottenuti da fustaia di castagno da frutto
(Castanea sativa), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.1.

Descrizione del prodotto

Con la indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» possono
essere designate unicamente le seguenti varieta' di castagne
riferibili alla specie Castanea sativa con esclusione degli ibridi
interspecifici:
Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai
d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia,
Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana,
Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa
Pesio, Spina Lunga.
E' escluso, altresi', il prodotto ottenuto da cedui, cedui
composti, fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie
citata, se non innestati con varieta' sopra citate.
Pertanto, e' possibile lasciar crescere selvatici da innestare
(bosco matricinato) e di lasciare polloni al piede per sostituire la
pianta malata a seguito di gravi attacchi parassitosi e/o malattie
crittogamiche e/o altre avversita'.

Art. 2.2.

Caratteristiche del prodotto

La «Castagna Cuneo» I.G.P. si distingue per il sapore dolce e
delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono
particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.
La indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» puo' essere
usata solo per le castagne che, all'atto della immissione al consumo,
presentano le seguenti caratteristiche:
castagna fresca:
colorazione esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al
bruno scuro;
ilo: piu' o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali,
di colore nocciola;
raggiatura stellare;
epicarpo: da giallo a marrone chiaro, consistenza
tendenzialmente croccante;
seme: da bianco a crema;
sapore: dolce e delicato;
pezzatura: numero massimo di frutti al Kg = 110.
In merito alla garanzia d'omogeneita', la differenza di peso tra
i 10 frutti piu' piccoli e i 10 piu' grossi in uno stesso imballaggio
non deve superare 80 g.
Sono ammessi difetti interni o esterni (frutto spaccato, bacato,
ammuffito, vermicato interno) nei limiti previsti dalle norme di
commercializzazione vigenti.
Castagna secca:
Le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane,
di colore paglierino chiaro. Sono ammessi difetti interni o esterni
(tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di
pericarpo, ecc.) nei limiti previsti dalle norme di
commercializzazione vigenti.
L'umidita' contenuta nel frutto secco intero cosi' ottenuto non
potra' essere superiore al 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Castagna Cuneo» I.G.P. comprende i
seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Aisone, Alto, Bagnasco,
Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovi', Battifollo, Beinette,
Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Briaglia, Brondello, Brossasco,
Busca, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castellino
Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Ceva, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio,
Ciglie', Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Entracque,
Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca,
Garessio, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio,
Magliano Alpi (frazione staccata), Manta, Martiniana Po, Melle,
Moiola, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Mombasiglio, Mondovi',
Montaldo di Mondovi', Montemale di Cuneo, Monterosso Grana,
Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno,
Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pradleves,
Priero, Priola, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio,
Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaciglie', Roccaforte Mondovi',
Roccasparvera, Roccavione, Rossana, S. Michele Mondovi', Sale Langhe,
Sale San Giovanni, Saliceto, Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra,
Sanfront, Scagnello, Torre Mondovi', Torresina, Valdieri, Valgrana,
Valloriate, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo,
Villanova Mondovi', Villar S. Costanzo, Viola.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

L'origine della castanicoltura cuneese e' antichissima ed i primi
riferimenti si attestano alla fine del XII secolo (Carteggio della
Certosa di Pesio: 1173 - 1277). Le castagne bianche sono citate nei
documenti dei Comuni di Envie e Martiniana Po risalenti al 1291.
Le prime indicazioni in merito alle modalita' di tutela dei
castagneti da frutto si rinvengono negli Statuti comunali dei paesi
della Val Tanaro risalenti al 1300 mentre indicazioni sulle sanzioni
da applicare nel caso di raccolta illecita o fraudolenta dei frutti
sono riportate negli Statuti di Gambasca, Lesegno, Chiusa Pesio e
Sanfront (Tamagnone, 1969; Barelli, Di Quarti, 1966; Botteri, 1982).
A testimonianza della diffusione, in molte aree della provincia
di Cuneo, della tecnica dell'essiccazione delle castagne per la
produzione di castagne secche e farina di castagne e' possibile ancor
oggi osservare la presenza di numerosi essiccatoi costruiti attorno
al XV -XVI secolo.
Rintracciabilita': a livello di controlli per l'attestazione di
provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine
della «Castagna Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata
e' certificata dall'organismo di controllo di cui al successivo art.
7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i
produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la
rintracciabilita' del prodotto, in ogni fase della filiera, sono
costituiti da:
iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P.
Castagna Cuneo in un apposito registro, attivato, tenuto ed
aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
annotazione dei quantitativi prodotti.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Il sistema di produzione.
Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato
alla produzione della «Castagna Cuneo» devono essere quelle
tradizionali ed atte a conferire al frutto le particolari
caratteristiche designate nel presente disciplinare.
In particolare, i castagneti sono situati a quote non troppo
elevate (da 200 a 1000 m s.l.m.) in posizioni soleggiate e riparate
dal vento.
In essi, al fine di garantire le ottimali caratteristiche del
prodotto, si realizza ogni anno una accurata pulizia del sottobosco,
mediante sfalcio annuale dell'erba ed eliminazione dei cespugli,
felci e piante morte prima della raccolta.
E' vietata ogni somministrazione di fertilizzanti e di
fitofarmaci di sintesi ad eccezione di quanto consentito per
l'agricoltura biologica (regolamento (UE) 2018/848 e seguenti).
5.2. Densita' d'impianto.
Ai fini dell'ottenimento della «Castagna Cuneo» I.G.P., sono da
considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nell'area
che si estende a tutti i comuni di cui all'art. 3 del presente
disciplinare con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m s.l.m.
La densita' di piante in produzione non puo' superare le 150
piante ad ettaro.
5.3. La gestione del terreno.
La «Castagna Cuneo» I.G.P. e' coltivata in terreni generalmente
derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, con pH sub acido. Si
tratta di terreni profondi, drenati, ricchi di sostanza organica e
privi di calcare attivo che conferiscono al frutto le particolari
caratteristiche organolettiche.
Il terreno deve essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo
della vegetazione erbacea ed arbustiva onde consentire una regolare
raccolta dei frutti. A tale fine e' proibito l'uso di sostanze
chimiche di sintesi quali i diserbanti.
5.4 Il controllo della produzione.
Le cure apportate ai castagneti, le forme di allevamento, i
sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli
tradizionalmente in uso nel territorio ed atti a non modificare le
caratteristiche peculiari dei frutti.
In particolare, sono consentiti gli interventi periodici di
potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari.
5.5 Raccolta.
La raccolta potra' essere effettuata manualmente o con mezzi
meccanici (macchine raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare
l'integrita' del prodotto.
Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre per
concludersi in novembre.
5.6 Produzioni.
La pezzatura minima ammessa, fatta eccezione per il prodotto
destinato ad essere essiccato o alla trasformazione industriale, e'
pari a 110 frutti per chilogrammo netto allo stato fresco.
Il prodotto destinato esclusivamente alla trasformazione
industriale non potra' essere destinato tal quale al consumatore
finale.
5.7 Conservazione e lavorazione.
Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione
dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio
delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.
La conservazione del prodotto fresco potra' essere fatta mediante
un trattamento in acqua calda secondo la corretta tecnica
tradizionale utilizzata, e/o altri trattamenti a norma di legge, atti
ad abbattere le infezioni e lo sviluppo di patogeni senza inficiare
la qualita' dei frutti.
E' ammesso il ricorso alla tecnica della «curatura» mediante
immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per sette-nove
giorni. Tale tecnica permette di ottenere una leggera fermentazione
lattica che, bloccando lo sviluppo dei funghi patogeni, crea un
ambiente praticamente sterile senza aggiunta di additivi.
E' inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e
successiva surgelazione, secondo le modalita' previste per i prodotti
surgelati.
Il prodotto Castagna Cuneo - Secca puo' essere ottenuto con la
tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in
essiccatoi prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi
le castagne vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato)
al di sotto del quale viene alimentato il focolare o attraverso
scambiatore di calore. Non potranno essere utilizzati quale
combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno
trattati chimicamente. Attraverso il processo di essiccazione i
frutti acquistano serbevolezza e digeribilita' con una riduzione del
tenore idrico dal 50% al meno del 10% ed un aumento della
concentrazione dei principi attivi e degli elementi minerali. Le
castagne essiccate si possono conservare per lungo tempo (oltre
dodici mesi) senza rischio di alterazioni. L'operazione avviene in
appositi essiccatoi rappresentati da edifici a due piani a pianta
quadrata o rettangolare. Il piano inferiore funge da caldaia ed in
esso si alimenta il fuoco con legna, bucce di castagne o con prodotti
forestali di scarto. Al piano superiore si trova un graticcio in
legno o metallico sul quale si dispongono periodicamente strati di
castagne (ogni quattro-cinque giorni quando lo strato di 15 cm si e'
asciugato) fino a raggiungere al massimo una altezza di 30-50 cm.
Durante l'essiccazione i frutti vengono ripetutamente rivoltati e
la temperatura interna viene controllata giornalmente, affinche'
rimanga costante. Quando l'operazione e' quasi conclusa si coprono le
castagne con teli e si alimenta il fuoco per conseguire
l'essiccamento finale. Il processo dura mediamente trenta giorni.
L'essiccazione puo' essere attuata anche mediante essiccatoi ad
aria calda, operanti con temperature opportunamente variate durante
l'essiccazione e comprese tra i 25 e i 45°C. Il giusto grado di
essiccazione si ottiene entro un massimo di quindici giorni a partire
dall'immissione delle castagne nell'essiccatoio.
Le castagne essiccate vengono sottoposte poi a sbucciatura
mediante tecniche che possono essere manuali o meccaniche.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con il territorio

La domanda di registrazione della IGP si basa sulla indubbia
reputazione di questo frutto che fin dall'antichita' ha trovato nella
zona di produzione il suo habitat naturale.
Infatti, nella Provincia di Cuneo i primi riferimenti al castagno
si attestano addirittura verso la fine del XII secolo, cosi' come
testimoniato nel carteggio della Certosa di Pesio relativo alle
acquisizioni territoriali, in cui si puo' notare che tra il 1173 e il
1277 un quinto delle terre coltivabili era rappresentato proprio dal
castagno.
La zona di produzione della IGP proprio nell'offrire idonee
condizioni per l'allevamento del castagno, ha reso possibile la
simbiosi «uomo-albero»; infatti i castagneti hanno concorso in modo
determinante a comporre importanti capitoli della storia montana,
dimostrando come il territorio esercita una fondamentale influenza
sulla vita di un popolo.
Nel paesaggio agrario della Provincia di Cuneo, all'inizio del
1800, al limitare dei terreni coltivati si estendevano su vaste
superfici i castagneti per la massima parte ad alto fusto. Il
castagneto continuava nell'Ottocento, come nei secoli precedenti, ad
essere al centro dell'organizzazione della vita contadina fornendo le
castagne per l'alimentazione umana e talvolta animale, con
l'utilizzazione degli scarti ed il legname impiegato in mille usi. La
stessa raccolta delle castagne nel passato veniva a costituirsi come
un'operazione che creava nei villaggi montani un profondo senso di
socialita'. In tale operazione erano particolarmente impegnate le
donne, mentre gli uomini si dedicavano ai trasporti ed alla
battitura. Il castagno costituiva una delle poche possibilita' di
commercializzazione della montagna; nell'autunno, infatti, dai
villaggi alpini ed appenninici discendevano i contadini con i sacchi_
delle castagne.
Nella Provincia di Cuneo i luoghi d'incontro erano Garessio,
Ormea, Ceva, Mondovi', San Michele, Borgo San Dalmazzo, Demonte,
Dronero, Venasca, Paesana, Saluzzo, Barge. Il mercato piu'
significativo era, pero', quello di Cuneo che trovava un suo momento
particolare nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove le
castagne venivano quotate al prezzo delle uve piu' prestigiose. Cuneo
era un mercato gia' molto attivo fin dal 1500, e nel corso degli anni
e' diventato un mercato di importanza europea; infatti la
commercializzazione interna e quella esterna andavano sempre piu'
vivacizzandosi, proprio grazie ad un costante aumento della domanda
di castagne di Cuneo. La fama della IGP non si ferma solo al mercato
europeo, in particolar modo Francia, Germania, Austria, Svizzera ed
Inghilterra, ma trova grandi estimatori anche in altri Paesi, quali
gli Stati Uniti e l'Argentina. Nel 1920 furono persino interessati
all'acquisto di questo particolare prodotto anche Malta e l'Egitto.
Gli Stati Uniti ancora oggi costituiscono uno sbocco di vivo
interesse, l'Italia infatti rappresenta il 95% di quel mercato, dove
il consumo e' costituito dalla popolazione di origine italiana,
spagnola e portoghese. Anche la Francia si presenta come un mercato
interessante, in modo particolare per l'industria conserviera; cosi'
come l'Inghilterra dove il 50% dell'importazione di castagne e'
italiano.
A dimostrazione della notorieta' della Castagna di Cuneo si
possono citare, inoltre, le numerose sagre e convegni organizzati per
esaltare le qualita' della IGP, quale la «Settimana del Castagno»
organizzata a Cuneo in cui i migliori tecnici ed operatori del
settore discutono le varie problematiche legate a questa coltura. In
passato di importante rilevanza era l'annuale «Sagra del Marrone» di
Chiusa di Pesio che veniva seguita con attenzione persino dai
giornali locali, i quali non mancavano mai di pubblicare precisi
rendiconti di questa iniziativa; tale fu il successo di questa sagra
che ben presto venne trasferita a Cuneo, dove le celebrazioni
venivano fatte in gran stile, con spettacoli di ogni genere, tra i
quali occupavano un posto di rilievo le mostre delle castagne. La
piu' antica e famosa sagra autunnale rimane comunque la «Fiera fredda
di San Dalmazzo», l'ultima prima dei rigori invernali, che con i suoi
quattrocentotrenta anni di storia rappresenta da sempre il legame
indiscutibile esistente tra la zona di origine, la popolazione e la
castagna.
Lo stesso ampio ricettario della cucina cuneese, dove la castagna
di Cuneo e' la regina indiscussa, costituisce l'espressione piu'
evidente della tradizionalita' della presenza del castagno nella zona
di origine. Accanto al consumo del prodotto fresco, la castagna e'
impiegata in numerosissimi piatti, dai piu' semplici della tradizione
contadina fino alle ricette piu' elaborate. Accanto alle castagne
bollite o arrostite o ai «mundaj», simbolo di festa ed allegria
durante le veglie, trovano posto i «marron glace'», il rotolo di
cioccolato con i marroni, oppure ancora le preparazioni salate, come
l'arrosto di maiale o il capriolo con le castagne.
Cio' dimostra quanto profondamente forte sia il legame tra la
castagna di Cuneo e il territorio di origine.

Art. 7.

Controlli

L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del
presente disciplinare di produzione e' svolta dall'Istituto Nord
Ovest Qualita' soc. coop - INOQ, con sede a Moretta (CN), piazza
Carlo Alberto Grosso n. 72; partita I.V.A. n. 02668340041; tel.
0172/911323; fax 0172/911320; e-mail: inoq@inoq.it, organismo
autorizzato, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37
del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P allo stato
fresco, all'atto dell'immissione al consumo, puo' essere effettuata
utilizzando le seguenti confezioni:
confezioni a sacco in materiale diverso di peso compreso tra
0,10 e 30 Kg, di cui le principali sono:
0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;
cassette in legno o materiale plastico di dimensioni 30 × 50 e
40 × 60;
sacchi di juta di peso compreso tra 5 e 100 Kg
(5-10-25-30-50-100);
altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.
La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. -Secca
all'atto dell'immissione al consumo puo' essere effettuata
utilizzando le seguenti confezioni:
confezioni a sacco di materiale diverso del peso compreso tra
0,10 e 30 Kg di cui le principali sono:
0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;
altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente.
La commercializzazione del prodotto semilavorato e finito deve
avvenire in confezioni idonee ad uso alimentare anche a seguito della
sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'.
In ogni caso esso puo' essere commercializzato solo se
preconfezionato oppure confezionato all'atto della vendita.
Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la
indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» deve figurare in
caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibile da ogni
altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla dizione
«indicazione geografica protetta».
In specifico, sulle confezioni dovranno essere indicate in
caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna
Cuneo» o «Castagna Cuneo» - secca immediatamente seguita dalla
dizione «indicazione geografica protetta».
Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed
indirizzo del confezionatore nonche' il peso lordo all'origine.
La dizione «indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta
in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di
acronimo «I.G.P».
E' consentito, in abbinamento alla indicazione geografica
protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano
riferimento a nomi sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda
individuali, purche' non abbiano significato laudativo o tali da
trarre in inganno l'acquirente.
La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del
logo, ovvero del simbolo distintivo della indicazione geografica
protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.
Il prodotto destinato alla trasformazione industriale, di cui
all'art. 5.6, potra' essere confezionato anche «alla rinfusa», in
imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente,
identificati con apposita etichetta riportante la dicitura «Castagna
Cuneo IGP destinata alla trasformazione» al fine di poter garantire
la corretta identificazione e rintracciabilita' del prodotto

Parte di provvedimento in formato grafico

Gli elementi figurativi che compongono il marchio rappresentano
la sagoma di una castagna leggermente inclinata sul lato destro. Il
profilo sinistro del frutto e' delineato dalla scritta «castagna»,
realizzata con carattere calligrafico esclusivo mentre il profilo
destro e' dato da un segno grafico manuale che imita una pennellata
veloce e decisa.
Completa il marchio una foglia di castagno posta alla base del
frutto e recante al suo interno, in bianco, la scritta «Cuneo»,
realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a sinistra,
compare la scritta IGP, realizzata in carattere «Frutiger light».
Il colore assegnato e' il nero (Pantone Process Black) per tutti
gli elementi del marchio, tranne la foglia, il cui colore e' marrone
rossiccio (Pantone 166).

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P.
«Castagna Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di
trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni
recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione
del logo Comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale
conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio
incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e
forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad
iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
denominazione protetta.
In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette
funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale
preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

[Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari]

«CASTAGNA CUNEO»

N. CE: [esclusivamente per uso UE].

Parte di provvedimento in formato grafico

1. Denominazione: «Castagna cuneo».
2. Stato membro O Paese terzo: Italia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare.
3.1. Tipo di prodotto.
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione
di cui al punto 1.
Con la IGP «Castagna Cuneo» possono essere designate unicamente
le seguenti varieta' di castagne riferibili alla specie «Castanea
sativa» con esclusione degli ibridi interspecifici: Ciapastra,
Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di
Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa,
Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone
Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.
E' escluso, altresi', il prodotto ottenuto da cedui, cedui
composti, fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie
citata, se non innestati con varieta' sopra citate.
Pertanto, e' possibile lasciar crescere selvatici da innestare
(bosco matricinato) e di lasciare polloni al piede per sostituire la
pianta malata a seguito di gravi attacchi parassitosi e/o malattie
crittogamiche e/o altre avversita'.
La «Castagna Cuneo» I.G.P. si distingue per il sapore dolce e
delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono
particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato. La
castagna fresca, all'atto della sua immissione al consumo, presenta:
colorazione esterna del pericarpo dal marrone chiaro al bruno scuro;
ilo piu' o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore
nocciola; raggiatura stellare; epicarpo da giallo a marrone chiaro,
consistenza tendenzialmente croccante; seme da bianco a crema; sapore
dolce e delicato; pezzatura: numero massimo di frutti al Kg = 110. In
merito alla garanzia d'omogeneita', la differenza di peso tra i 10
frutti piu' piccoli e i 10 piu' grossi in uno stesso imballaggio non
deve superare 80 g. Sono ammessi difetti interni o esterni (frutto
spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno) nei limiti previsti
dalle norme di commercializzazione vigenti. Le castagne secche
sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino
chiaro. Sono ammessi difetti interni o esterni (tracce di bacatura,
deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo, ecc.) nei
limiti previsti dalle norme di commercializzazione vigenti.
L'umidita' contenuta nel frutto secco intero cosi' ottenuto non
potra' essere superiore al 15%.
3.3. Materie prime
3.4. Alimenti per animali.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo
nella zona geografica delimitata.
Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione
dei frutti, devono essere situate nella zona delimitata all'art. 3
del disciplinare di produzione.
3.6. Norme specifiche in materia di condizionamento del prodotto
cui si riferisce la denominazione.
La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P allo stato
fresco, all'atto dell'immissione al consumo, puo' essere effettuata
utilizzando le seguenti confezioni:
confezioni a sacco in materiale diverso di peso compreso tra
0,10 e 30 Kg, di cui le principali sono:
0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;
cassette in legno o materiale plastico di dimensioni 30 × 50 e
40 × 60;
sacchi di juta di peso compreso tra 5 e 100 Kg
(5-10-25-30-50-100);
altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.
La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. - Secca
all'atto dell'immissione al consumo puo' essere effettuata
utilizzando le seguenti confezioni:
confezioni a sacco di materiale diverso del peso compreso tra
0,10 e 30 Kg di cui le principali sono:
0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;
altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.
In ogni caso essa puo' essere commercializzata solo se
preconfezionata oppure confezionata all'atto della vendita.
Il prodotto destinato alla trasformazione industriale, potra'
essere confezionato anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori
conformi alla normativa vigente.
3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura del prodotto cui
si riferisce la denominazione registrata.
Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la
indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» deve figurare in
caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibile da ogni
altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla dizione
«indicazione geografica protetta». In specifico, sulle confezioni
dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime
dimensioni le diciture «Castagna Cuneo» o «Castagna Cuneo» - Secca
immediatamente seguita dalla dizione «indicazione geografica
protetta». Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione
sociale ed indirizzo del confezionatore nonche' il peso lordo
all'origine. La dizione «indicazione geografica protetta» puo' essere
ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in
forma di acronimo «I.G.P».
E' consentito, in abbinamento alla indicazione geografica
protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano
riferimento a nomi sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda
individuali, purche' non abbiano significato laudativo o tali da
trarre in inganno l'acquirente.

Parte di provvedimento in formato grafico

Il prodotto destinato alla trasformazione industriale, dovra'
essere identificato con apposita etichetta riportante la dicitura
«Castagna Cuneo IGP destinata alla trasformazione» al fine di poter
garantire la corretta identificazione e rintracciabilita' del
prodotto.
4. Delimitazione concisa della zona geografica.
La zona di produzione della «Castagna Cuneo» I.G.P. comprende 105
comuni della Provincia di Cuneo, cosi' come individuati nel
disciplinare di produzione.
5. Legame con la zona geografica.
La domanda di registrazione della IGP si basa sulla indubbia
reputazione di questo frutto che fin dall'antichita' ha trovato nella
zona di produzione il suo habitat naturale. Infatti, nella Provincia
di Cuneo i primi riferimenti al castagno si attestano addirittura
verso la fine del XII secolo, cosi' come testimoniato nel carteggio
della Certosa di Pesio relativo alle acquisizioni territoriali, in
cui si puo' notare che tra il 1173 e il 1277 un quinto delle terre
coltivabili era rappresentato proprio dal castagno. Nel paesaggio
agrario della Provincia di Cuneo, all'inizio del 1800, al limitare
dei terreni coltivati si estendevano su vaste superfici i castagneti
per la massima parte ad alto fusto. Il castagneto continuava
nell'Ottocento, come nei secoli precedenti, ad essere al centro
dell'organizzazione della vita contadina. Il castagno costituiva una
delle poche possibilita' di commercializzazione della montagna;
nell'autunno, infatti, dai villaggi alpini ed appenninici
discendevano i contadini con i sacchi delle castagne. Il mercato piu'
significativo era quello di Cuneo che trovava un suo momento
particolare nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove le
castagne venivano quotate al prezzo delle uve piu' prestigiose. Cuneo
era un mercato gia' molto attivo fin dal 1500, e nel corso degli anni
e' diventato un mercato di importanza europea; infatti la
commercializzazione interna e quella esterna andavano sempre piu'
vivacizzandosi, proprio grazie ad un costante aumento della domanda
di castagne di Cuneo. La fama della IGP non si ferma solo al mercato
europeo, in particolar modo Francia, Germania, Austria, Svizzera ed
Inghilterra, ma trova grandi estimatori anche in altri Paesi, quali
gli Stati Uniti e l'Argentina. A dimostrazione della notorieta' della
Castagna di Cuneo si possono citare, inoltre, le numerose sagre e
convegni organizzati per esaltare le qualita' della IGP, quale la
«Settimana del Castagno» organizzata a Cuneo in cui i migliori
tecnici ed operatori del settore discutono le varie problematiche
legate a questa coltura. In passato di importante rilevanza era
l'annuale «Sagra del Marrone» di Chiusa di Pesio che veniva seguita
con attenzione persino dai giornali locali, i quali non mancavano mai
di pubblicare precisi rendiconti di questa iniziativa; tale fu il
successo di questa sagra che ben presto venne trasferita a Cuneo,
dove le celebrazioni venivano fatte in gran stile, con spettacoli di
ogni genere, tra i quali occupavano un posto di rilievo le mostre
delle castagne. La piu' antica e famosa sagra autunnale rimane
comunque la «Fiera fredda di San Dalmazzo», l'ultima prima dei rigori
invernali, che con i suoi 430 anni di storia rappresenta da sempre il
legame indiscutibile esistente tra la zona di origine, la popolazione
e la castagna. Lo stesso ampio ricettario della cucina cuneese, dove
la castagna di cuneo e' la regina indiscussa, costituisce
l'espressione piu' evidente della tradizionalita' della presenza del
castagno nella zona di origine. Accanto al consumo del prodotto
fresco, la castagna e' impiegata in numerosissimi piatti, dai piu'
semplici della tradizione contadina fino alle ricette piu' elaborate.
Accanto alle castagne bollite o arrostite o ai «mundaj», simbolo di
festa ed allegria durante le veglie, trovano posto i «marron glace'»,
il rotolo di cioccolato con i marroni, oppure ancora le preparazioni
salate, come l'arrosto di maiale o il capriolo con le castagne.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare (Art. 8, del
regolamento (UE) n. 1151/2012)
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di
opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Castagna
Cuneo» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del
4 agosto 2023.

 

Pdf Scarica documento su Castagna Cuneo Igp - Modifiche disciplinare di produzione 2023

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