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Castagna Cuneo Igp - Proposta modifica disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare
Castagna Cuneo IGP

Con la IGP Castagna Cuneo possono essere designate unicamente le seguenti varieta' di castagne riferibili alla specie Castanea sativa con esclusione degli ibridi interspecifici Ciapastra, Tempuriva,  Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso,  Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga prodotta in alcuni comuni della provincia di Cuneo

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Castagna Cuneo (23A04359)

(GU n.181 del 4-8-2023)
 
 


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21
novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Castagna Cuneo» registrata con regolamento (CE) n. 1050/2007 della
Commissione del 12 settembre 2007.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per
la valorizzazione e tutela della Castagna Cuneo IGP con sede in via
Caraglio n. 16, 12100 Cuneo, soggetto non riconosciuto ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/99.
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre
2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la
richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o
IGP possa essere presentata dal relativo consorzio di tutela
riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da
soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che
rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo
anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari almeno
al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai
riscontri effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e dalla Regione Piemonte, e' risultato che
la richiesta presentata dal Consorzio per la valorizzazione e tutela
della Castagna Cuneo IGP soddisfi tale condizione.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico.
Considerato che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012
prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la
modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni
registrate.
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste acquisito il parere positivo delle Regione Piemonte,
competente per territorio, circa la richiesta di modifica, e a
seguito della riunione di pubblico accertamento prevista all'art. 8
del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013 tenutasi a
Cuneo in data 11 luglio 2023, ritiene di dover procedere alla
pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della I.G.P
«Castagna Cuneo» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste -
Dipartimento delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via
XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - pec
saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero,
prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla
Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni, la
predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi
dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi
comunitari.

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA I.G.P. «CASTAGNA CUNEO»

Art 1.
Nome del prodotto

La indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» e' riservata
ai frutti freschi e secchi, ottenuti da fustaia di castagno da frutto
(Castanea sativa), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.1.
Descrizione del prodotto

Con la indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» possono
essere designate unicamente le seguenti varieta' di castagne
riferibili alla specie Castanea sativa con esclusione degli ibridi
interspecifici:
Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai
d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia,
Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana,
Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa
Pesio, Spina Lunga.
E' escluso, altresi', il prodotto ottenuto da cedui, cedui
composti, fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie
citata, se non innestati con varieta' sopra citate.
Pertanto, e' possibile lasciar crescere selvatici da innestare
(bosco matricinato) e di lasciare polloni al piede per sostituire la
pianta malata a seguito di gravi attacchi parassitosi e/o malattie
crittogamiche e/o altre avversita'.

Art. 2.2.
Caratteristiche del prodotto

La «Castagna Cuneo» I.G.P. si distingue per il sapore dolce e
delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono
particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.
La Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» puo' essere
usata solo per le castagne che, all'atto della immissione al consumo,
presentano le seguenti caratteristiche:
Castagna fresca
colorazione esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al
bruno scuro;
ilo: piu' o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali,
di colore nocciola;
raggiatura stellare;
epicarpo: da giallo a marrone chiaro, consistenza
tendenzialmente croccante;
seme: da bianco a crema;
sapore: dolce e delicato;
pezzatura: numero massimo di frutti al kg = 110.
In merito alla garanzia d'omogeneita', la differenza di peso tra
i 10 frutti piu' piccoli e i 10 piu' grossi in uno stesso imballaggio
non deve superare 80 g.
Sono ammessi difetti interni o esterni (frutto spaccato, bacato,
ammuffito, vermicato interno) nei limiti previsti dalle norme di
commercializzazione vigenti;
Castagna secca
Le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di
colore paglierino chiaro. Sono ammessi difetti interni o esterni
(tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di
pericarpo, ecc.) nei limiti previsti dalle norme di
commercializzazione vigenti.
L'umidita' contenuta nel frutto secco intero cosi' ottenuto non
potra' essere superiore al 15%.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della «Castagna Cuneo» I.G.P. comprende i
seguenti Comuni della Provincia di Cuneo: Aisone, Alto, Bagnasco,
Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovi', Battifollo, Beinette,
Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Briaglia, Brondello, Brossasco,
Busca, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castellino
Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Ceva, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio,
Ciglie', Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Entracque,
Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca,
Garessio, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio,
Magliano Alpi (frazione staccata), Manta, Martiniana Po, Melle,
Moiola, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Mombasiglio, Mondovi',
Montaldo di Mondovi', Montemale di Cuneo, Monterosso Grana,
Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno,
Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pradleves,
Priero, Priola, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio,
Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaciglie', Roccaforte Mondovi',
Roccasparvera, Roccavione, Rossana, S. Michele Mondovi', Sale Langhe,
Sale San Giovanni, Saliceto, Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra,
Sanfront, Scagnello, Torre Mondovi', Torresina, Valdieri, Valgrana,
Valloriate, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo,
Villanova Mondovi', Villar S. Costanzo, Viola.

Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine

L'origine della castanicoltura cuneese e' antichissima ed i primi
rifacimenti si attestano alla fine del XII secolo (Carteggio della
Certosa di Pesio: 1173 - 1277). Le castagne bianche sono citate nei
documenti dei Comuni di Envie e Martiniana Po risalenti al 1291.
Le prime indicazioni in merito alle modalita' di tutela dei
castagneti da frutto si rinvengono negli statuti comunali dei paesi
della Val Tanaro risalenti al 1300 mentre indicazioni sulle sanzioni
da applicare nel caso di raccolta illecita o fraudolenta dei frutti
sono riportate negli statuti di Gambasca, Lesegno, Chiusa Pesio e
Sanfront (Tamagnone, 1969; Barelli, Di Quarti, 1966; Botteri, 1982).
A testimonianza della diffusione, in molte aree della Provincia
di Cuneo, della tecnica dell'essiccazione delle castagne per la
produzione di castagne secche e farina di castagne e' possibile ancor
oggi osservare la presenza di numerosi essiccatoi costruiti attorno
al XV - XVI secolo.
Rintracciabilita': a livello di controlli per l'attestazione di
provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine
della «Castagna Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata
e' certificata dall'Organismo di controllo di cui al successivo art.
7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i
produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la
rintracciabilita' del prodotto, in ogni fase della filiera, sono
costituiti da:
iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P.
Castagna Cuneo in un apposito Registro, attivato, tenuto ed
aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
annotazione dei quantitativi prodotti.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

5.1 II sistema di produzione
Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato
alla produzione della «Castagna Cuneo» devono essere quelle
tradizionali ed atte a conferire al frutto le particolari
caratteristiche designate nel presente disciplinare.
In particolare, i castagneti sono situati a quote non troppo
elevate (da 200 a 1000 m s.l.m.) in posizioni soleggiate e riparate
dal vento.
In essi, al fine di garantire le ottimali caratteristiche del
prodotto, si realizza ogni anno una accurata pulizia del sottobosco,
mediante sfalcio annuale dell'erba ed eliminazione dei cespugli,
felci e piante morte prima della raccolta.
E' vietata ogni somministrazione di fertilizzanti e di
fitofarmaci di sintesi ad eccezione di quanto consentito per
l'agricoltura biologica (reg. comunitario 2092/91 e seguenti).
5.2. Densita' d'impianto
Al fine dell'ottenimento della «Castagna Cuneo» I.G.P., sono da
considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nell'area
che si estende a tutti i comuni di cui all'art. 3 del presente
disciplinare con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m s.l.m.
La densita' di piante in produzione non puo' superare le 150
piante ad ettaro.
5.3. La gestione del terreno
Il terreno deve essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo
della vegetazione erbacea ed arbustiva onde consentire una regolare
raccolta dei frutti. A tale fine e' proibito l'uso di sostanze
chimiche di sintesi quali i diserbanti.
5.4 II controllo della produzione
Le cure apportate ai castagneti, le forme di allevamento, i
sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli
tradizionalmente in uso nel territorio ed atti a non modificare le
caratteristiche peculiari dei frutti.
In particolare, sono consentiti gli interventi periodici di
potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari.
5.5 Raccolta
La raccolta potra' essere effettuata manualmente o con mezzi
meccanici (macchine raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare
l'integrita' del prodotto.
Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre per
concludersi in novembre.
5.6 Produzioni
La pezzatura minima ammessa, fatta eccezione per il prodotto
destinato ad essere essiccato o alla trasformazione industriale, e'
pari a 110 frutti per chilogrammo netto allo stato fresco.
Il prodotto destinato esclusivamente alla trasformazione
industriale non potra' essere destinato tal quale al consumatore
finale.
5.7 Conservazione e lavorazione
Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione
dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio
delimitato all'art. 3 del presente disciplinare. La conservazione del
prodotto fresco potra' essere fatta mediante un trattamento in acqua
calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata, e/o altri
trattamenti a norma di legge, atti ad abbattere le infezioni e lo
sviluppo di patogeni senza inficiare la qualita' dei frutti.
E' ammesso il ricorso alla tecnica della «curatura» mediante
immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per sette-nove
giorni. Tale tecnica permette di ottenere una leggera fermentazione
lattica che, bloccando lo sviluppo dei funghi patogeni, crea un
ambiente praticamente sterile senza aggiunta di additivi.
E' inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e
successiva surgelazione, secondo le modalita' previste per i prodotti
surgelati.
Il prodotto Castagna Cuneo - Secca puo' essere ottenuto con la
tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in
essiccatoi prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi
le castagne vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato)
al di sotto del quale viene alimentato il focolare o attraverso
scambiatore di calore. Non potranno essere utilizzati quale
combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno
trattati chimicamente. Attraverso il processo di essiccazione i
fratti acquistano serbevolezza e digeribilita' con una riduzione del
tenore idrico dal 50% al meno del 10% ed un aumento della
concentrazione dei principi attivi e degli elementi minerali. Le
castagne essiccate si possono conservare per lungo tempo (oltre
dodici mesi) senza rischio di alterazioni. L'operazione avviene in
appositi essiccatoi rappresentati da edifici a due piani a pianta
quadrata o rettangolare. Il piano inferiore funge da caldaia ed in
esso si alimenta il fuoco con legna, bucce di castagna o con prodotti
forestali di scarto. Al piano superiore si trova un graticcio in
legno o metallico sul quale si dispongono periodicamente strati di
castagne (ogni quattro-cinque giorni quando lo strato di 15 cm si e'
asciugato) fino a raggiungere al massimo una altezza di 30-50 cm.
Durante l'essiccazione i frutti vengono ripetutamente rivoltati e
la temperatura interna viene controllata giornalmente, affinche'
rimanga costante. Quando l'operazione e' quasi conclusa si coprono le
castagne con teli e si alimenta il fuoco per conseguire
l'essiccamento finale. Il processo dura mediamente trenta giorni.
L'essiccazione puo' essere attuata anche mediante essiccatoi ad
aria calda, operanti con temperature opportunamente variate durante
l'essiccazione e comprese tra i 25 e i 45 °C. Il giusto grado di
essiccazione si ottiene entro un massimo di quindici giorni a partire
dall'immissione delle castagne nell'essiccatoio.
Le castagne essiccate vengono sottoposte poi a sbucciatura
mediante tecniche che possono essere manuali o meccaniche.

Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con il territorio

La domanda di registrazione della IGP si basa sulla indubbia
reputazione di questo frutto che fin dall'antichita' ha trovato nella
zona di produzione il suo habitat naturale.
Infatti, nella Provincia di Cuneo i primi riferimenti al castagno
si attestano addirittura verso la fine del XII secolo, cosi' come
testimoniato nel carteggio della Certosa di Pesio relativo alle
acquisizioni territoriali, in cui si puo' notare che tra il 1173 e il
1277 un quinto delle terre coltivabili era rappresentato proprio dal
castagno.
La zona di produzione della IGP proprio nell'offrire idonee
condizioni per l'allevamento del castagno, ha reso possibile la
simbiosi «uomo-albero»; infatti i castagneti hanno concorso in modo
determinante a comporre importanti capitoli della storia montana,
dimostrando come il territorio esercita una fondamentale influenza
sulla vita di un popolo.
Nel paesaggio agrario della Provincia di Cuneo, all'inizio del
1800, al limitare dei terreni coltivati si estendevano su vaste
superfici i castagneti per la massima parte ad alto fusto. Il
castagneto continuava nell'Ottocento, come nei secoli precedenti, ad
essere al centro dell'organizzazione della vita contadina fornendo le
castagne per l'alimentazione umana e talvolta animale, con
l'utilizzazione degli scarti ed il legname impiegato in mille usi. La
stessa raccolta delle castagne nel passato veniva a costituirsi come
un'operazione che creava nei villaggi montani un profondo senso di
socialita'. In tale operazione erano particolarmente impegnate le
donne, mentre gli uomini si dedicavano ai trasporti ed alla
battitura. Il castagno costituiva una delle poche possibilita' di
commercializzazione della montagna; nell'autunno, infatti, dai
villaggi alpini ed appenninici discendevano i contadini con i sacchi_
delle castagne.
Nella Provincia di Cuneo i luoghi d'incontro erano Garessio,
Ormea, Ceva, Mondovi', San Michele, Borgo San Dalmazzo, Demonte,
Dronero, Venasca, Paesana, Saluzzo, Barge. Il mercato piu'
significativo era, pero', quello di Cuneo che trovava un suo momento
particolare nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove le
castagne venivano quotate al prezzo delle uve piu' prestigiose. Cuneo
era un mercato gia' molto attivo fin dal 1500, e nel corso degli anni
e' diventato un mercato di importanza europea; infatti la
commercializzazione interna e quella esterna andavano sempre piu'
vivacizzandosi, proprio grazie ad un costante aumento della domanda
di castagne di Cuneo. La fama della IGP non si ferma solo al mercato
europeo, in particolar modo Francia, Germania, Austria, Svizzera ed
Inghilterra, ma trova grandi estimatori anche in altri Paesi, quali
gli Stati Uniti e l'Argentina. Nel 1920 furono persino interessati
all'acquisto di questo particolare prodotto anche Malta e l'Egitto.
Gli Stati Uniti ancora oggi costituiscono uno sbocco di vivo
interesse, l'Italia infatti rappresenta il 95% di quel mercato, dove
il consumo e' costituito dalla popolazione di origine italiana,
spagnola e portoghese. Anche la Francia si presenta come un mercato
interessante, in modo particolare per l'industria conserviera; cosi'
come l'Inghilterra dove il 50% dell'importazione di castagne e'
italiano.
A dimostrazione della notorieta' della Castagna di Cuneo si
possono citare, inoltre, le numerose sagre e convegni organizzati per
esaltare le qualita' della IGP, quale la «Settimana del Castagno»
organizzata a Cuneo in cui i migliori tecnici ed operatori del
settore discutono le varie problematiche legate a questa coltura. In
passato di importante rilevanza era l'annuale «Sagra del Marrone» di
Chiusa di Pesio che veniva seguita con attenzione persino dai
giornali locali, i quali non mancavano mai di pubblicare precisi
rendiconti di questa iniziativa; tale fu il successo di questa sagra
che ben presto venne trasferita a Cuneo, dove le celebrazioni
venivano fatte in gran stile, con spettacoli di ogni genere, tra i
quali occupavano un posto di rilievo le mostre delle castagne. La
piu' antica e famosa sagra autunnale rimane comunque la «Fiera fredda
di San Dalmazzo», l'ultima prima dei rigori invernali, che con i suoi
430 anni di storia rappresenta da sempre il legame indiscutibile
esistente tra la zona di origine, la popolazione e la castagna.
Lo stesso ampio ricettario della cucina cuneese, dove la castagna
di Cuneo e' la regina indiscussa, costituisce l'espressione piu'
evidente della tradizionalita' della presenza del castagno nella zona
di origine. Accanto al consumo del prodotto fresco, la castagna e'
impiegata in numerosissimi piatti, dai piu' semplici della tradizione
contadina fino alle ricette piu' elaborate. Accanto alle castagne
bollite o arrostite o ai «mundaj», simbolo di festa ed allegria
durante le veglie, trovano posto i «marron glace'», il rotolo di
cioccolato con i marroni, oppure ancora le preparazioni salate, come
l'arrosto di maiale o il capriolo con le castagne.
Cio' dimostra quanto profondamente forte sia il legame tra la
castagna di Cuneo e il territorio di origine.

Art. 7.
Controlli

L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del
presente disciplinare di produzione e' svolta dall'Istituto nord
ovest qualita' soc. coop - INOQ, con sede a Moretta (CN), piazza
Carlo Alberto Grosso n. 72, partita I.V.A. n. 02668340041 - tel. 0172
911323, fax 0172 911320, e-mail inoq@inoq.it organismo autorizzato,
conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del
regolamento (UE) n. 1151/2012.

Art. 8.
Etichettatura e confezionamento

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P allo stato
fresco, all'atto dell'immissione al consumo, puo' essere effettuata
utilizzando le seguenti confezioni:
confezioni a sacco in materiale diverso di peso compreso tra
0,10 e 30 kg,
di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;
cassette in legno o materiale plastico di dimensioni 30 x 50 e
40 x 60;
sacchi di juta di peso compreso tra 5 e 100 kg
(5-10-25-30-50-100);
altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente;
La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. - Secca
all'atto dell'immissione al consumo puo' essere effettuata
utilizzando le seguenti confezioni:
confezioni a sacco di materiale diverso del peso compreso tra
0,10 e 30 kg di cui le principali sono:
0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;
altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente.
La commercializzazione del prodotto semilavorato e finito deve
avvenire in confezioni idonee ad uso alimentare anche a seguito della
sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'.
In ogni caso esso puo' essere commercializzato solo se
preconfezionato oppure confezionato all'atto della vendita.
Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la
Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» deve figurare in
caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibile da ogni
altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla dizione
«Indicazione geografica protetta».
In specifico, sulle confezioni dovranno essere indicate in
caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna
Cuneo» o «Castagna Cuneo» - Secca immediatamente seguita dalla
dizione «Indicazione geografica protetta».
Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed
indirizzo del confezionatore nonche' il peso lordo all'origine.
La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta
in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di
acronimo «I.G.P».
E' consentito, in abbinamento alla indicazione geografica
protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano
riferimento a nomi sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda
individuali, purche' non abbiano significato laudativo o tali da
trarre in inganno l'acquirente.
La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del
logo, ovvero del simbolo distintivo della Indicazione geografica
protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.
Il prodotto destinato alla trasformazione industriale, di cui
all'art. 5.6, potra' essere confezionato anche «alla rinfusa», in
imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente,
identificati con apposita etichetta riportante la dicitura «Castagna
Cuneo IGP destinata alla trasformazione» al fine di poter garantire
la corretta identificazione e rintracciabilita' del prodotto.

Castagna Cuneo IGP
Gli elementi figurativi che compongono il marchio rappresentano
la sagoma di una castagna leggermente inclinata sul lato destro. Il
profilo sinistro del frutto e' delineato dalla scritta «castagna»,
realizzata con carattere calligrafico esclusivo mentre il profilo
destro e' dato da un segno grafico manuale che imita una pennellata
veloce e decisa.
Completa il marchio una foglia di castagno posta alla base del
frutto e recante al suo interno, in bianco, la scritta «Cuneo»,
realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a sinistra,
compare la scritta IGP, realizzata in carattere «Frutiger light».
Il colore assegnato e' il nero (Pantone process black) per tutti
gli elementi del marchio, tranne la foglia, il cui colore e' marrone
rossiccio (Pantone 166 ).

Art. 9.
Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P.
«Castagna Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di
trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni
recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione
del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale
conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio
incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e
forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad
iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
denominazione protetta.
In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette
funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale
preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.

 

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