Castagna di Roccamonfina Igp - richiesta di riconoscimento
Richiesta di riconoscimento come IGP della Castagna di Roccamonfina
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna di Roccamonfina» e' riservata ai frutti allo stato fresco, pelati, essiccati in guscio ed essiccati sgusciati interi, della specie Castanea Sativa Mill. (castagna europea)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Richiesta di riconoscimento come IGP della «Castagna di Roccamonfina». (20A07199)
(GU n.3 del 5-1-2021)
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012,
l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento come indicazione
geografica protetta della «Castagna di Roccamonfina».
Considerato che la richiesta di riconoscimento e' stata
presentata dal comitato promotore per la registrazione
dell'indicazione geografica protetta «Castagna di Roccamonfina», con
sede c/o Casa Comunale, via Municipio, 8 - 81035 Roccamonfina (CE) e
che il predetto Gruppo possiede i requisiti previsti all'art. 4 del
decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511;
Considerato che a seguito dell'istruttoria ministeriale e alla
luce del parere favorevole della Regione Campania, si e' pervenuti ad
una stesura finale del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Castagna di Roccamonfina»;
Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il
quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma
1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto
ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di
contrasto e contenimento alla diffusione del virus;
Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del
decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del
decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico
accertamento da svolgersi nell'area di produzione, e dell'art. 9,
relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda
di registrazione o di modifica del disciplinare;
Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno
2020 prevede, altresi', che in caso di valutazione positiva della
domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i
interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di
produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche'
ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e
residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla
domanda di registrazione;
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
acquisito il parere delle Regione Campania, competente per
territorio, circa la richiesta di riconoscimento, ritiene di dover
procedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Castagna di Roccamonfina».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative al
presente disciplinare, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare della pesca e
dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 -
00187 Roma - pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente disciplinare, dai soggetti
interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte
del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta
richiesta di riconoscimento alla Commissione europea;
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta richiesta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP) «CASTAGNA DI ROCCAMONFINA».
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna di Roccamonfina» e' riservata ai frutti allo stato fresco, pelati, essiccati in guscio ed essiccati sgusciati interi, della specie Castanea Sativa Mill. (castagna europea) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal reg. UE n. 1151/2012 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna di
Roccamonfina» e' riservata ai frutti appartenenti alle cultivar
Primitiva (o Tempestiva), Napoletana (o Riccia, o Riccia Napoletana),
Mercogliana (o Marrone), Paccuta e Lucente (o Lucida), coltivati
nell'area di cui all'art. 3.
All'atto dell'immissione al consumo il prodotto deve rispondere
alle caratteristiche di seguito riportate:
a) castagne allo stato fresco:
frutto: di forma asimmetrica tendenzialmente globosa, di
pezzatura media;
calibratura: non piu' di 110 frutti per kg di prodotto fresco
selezionato e/o calibrato;
pericarpo: di colore marrone bruno, con strie piu' scure ma
poco evidenti;
seme: di colore bianco latteo, con consistenza
tendenzialmente croccante, di sapore mediamente dolce e delicato;
episperma: sottile, di colore marrone, poco approfondito nel
seme, mediamente aderente;
presenza di frutti bacati, deformati, ammuffiti, raggrinziti:
massimo 10%.
b) castagne essiccate in guscio:
calibratura: non piu' di 250 frutti per kg;
umidita' nel frutto secco intero: non superiore al 15%;
resa in secco del prodotto in guscio: non superiore al 50% in
peso;
difettosita' interne o esterne (frutto spaccato, bacato,
ammuffito) non superiori al 10%.
Il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di
qualsiasi natura.
c) castagne essiccate sgusciate intere:
calibratura: non piu' di 300 frutti per kg;
umidita' nel frutto secco intero: non superiore al 15 %;
resa in secco prodotto sgusciato: non superiore al 50% in
peso;
difettosita' interne o esterne (frutto bacato, deformazioni):
non superiori al 10%.
Il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di
qualsiasi natura.
d) castagne pelate intere:
calibratura: non piu' di 200 frutti per kg;
presenza di episperma sui frutti: non piu' del 3%;
presenza di frutti bacati: non piu' del 5%;
presenza di frutti bruciati: non piu' del 5%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della I.G.P. «Castagna di Roccamonfina», di
cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio
amministrativo dei Comuni di: Caianello, Conca della Campania,
Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e
Piccilli, tutti appartenenti alla Provincia di Caserta.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di
controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Le condizioni ed i sistemi di coltivazione dei castagneti da
frutto destinati alla produzione della I.G.P. «Castagna di
Roccamonfina» devono essere quelli tradizionali della zona, e
comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche
caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.
I sesti e le distanze di piantagione devono conformarsi ad una
densita' d'impianto comunque non superiore a n. 130 piante ad ettaro.
Negli impianti di cui sopra e' ammessa la presenza di altre
varieta' diverse da quelle riportate nell'art. 2, in ogni caso di
origine locale, nella misura massima del 15% delle piante, al fine di
assicurare la necessaria impollinazione e per non disperdere
l'elevata biodiversita' del patrimonio castanicolo locale. Tali
varieta' in ogni caso non concorrono alla produzione della IGP.
Per quanto riguarda la tecnica colturale da adottare essa e' la
seguente:
portinnesto: e' il «franco» da seme. Possono essere utilizzati
anche i soggetti selvatici nati spontaneamente nei boschi dell'area
geografica di cui all'art. 3. Le tecniche di innesto utilizzate sono
quelle «a zufolo», «a spacco», «a triangolo» e «a gemma»;
sistemi e distanze di piantagione: nei nuovi impianti, dopo la
preparazione della parcella, i lavori preparatori, i lavori
complementari e la concimazione di fondo, le piante vanno distribuite
secondo una disposizione geometrica che preveda la costituzione di
filari paralleli fra loro e di interfilari che consentano il transito
delle macchine. I sesti d'impianto devono essere del tipo a quadrato,
a rettangolo o a quinconce purche' non si superino le 130 piante ad
ettaro previste. Tale densita' per ettaro va rispettata anche nei
lavori di diradamento o infittimento di castagneti da frutto gia'
esistenti;
potatura e forma di allevamento: le forme di allevamento
utilizzate negli impianti gia' esistenti e da utilizzare anche per
gli impianti ex-novo sono del tipo a volume semilibero (vaso libero o
piramide). La potatura di produzione deve essere eseguita
razionalmente in modo da assicurare la migliore qualita' del prodotto
ed al fine di evitare l'invecchiamento precoce della pianta. Sulle
piante di castagno vetuste e semiabbandonate, su cui abbondano rami
vecchi e secchi, si deve effettuare una potatura piu' intensa, tale
da stimolare un ringiovanimento della pianta, con la emissione di
nuovi rami che entreranno prevedibilmente in produzione dopo due-tre
anni;
lavorazioni al terreno: la superficie dei castagneti da frutto
non e' lavorata. Il terreno, essendo molto permeabile, non necessita
di particolari opere idrauliche per evitare la stagnazione delle
acque meteoriche;
fertilizzazione: e' ammessa solo la concimazione con
fertilizzanti organici;
raccolta: le castagne vengono raccolte a terra dopo la loro
naturale caduta dalle piante; sono ammessi mezzi meccanici
agevolatori a condizione che non alterino le caratteristiche
qualitative fissate dal presente disciplinare. Essa inizia il primo
di settembre di ogni anno e termina entro la fine di ottobre. In ogni
caso, le castagne devono essere raccolte entro una settimana dal loro
distacco dalla pianta. La produzione unitaria massima di frutti
ammessa a tutela e' fissata in quattro tonnellate ad ettaro;
post-raccolta e conservazione:
a) Castagne allo stato fresco.
Dopo la raccolta, le castagne subiscono una prima lavorazione
consistente in una precalibratura, avente lo scopo di eliminare i
frutti non idonei al mercato del fresco e tutti gli eventuali corpi
estranei (foglie, rametti, pietre, terra, ecc). Immediatamente dopo,
vengono assoggettate ad uno dei seguenti processi, al fine di
garantire la commercializzazione di un prodotto qualitativamente
migliore e per un periodo di tempo piu' lungo:
sterilizzazione o termoidroterapia, consistente nell'immergere
le castagne in vasche contenenti acqua alla temperatura di 40°-50°
per circa 35 - 50 minuti;
curatura o idroterapia, consistente nel tenere immerse le
castagne in vasche contenenti acqua a temperatura ambiente per un
periodo massimo di dieci giorni;
asciugatura: dopo la utilizzazione di uno qualunque dei due
suddetti processi, le castagne vengono asciugate attraverso continui
travasi in grossi contenitori in legno e ferro. Tale operazione puo'
essere eseguita con l'ausilio di essiccatoi a ventilazione forzata;
la conservazione puo' essere attuata:
con refrigerazione in celle frigorifero in atmosfera normale,
a temperatura compresa tra 0 e 2 °C e umidita' relativa del 90-95%;
con refrigerazione in atmosfera controllata;
con la surgelazione in celle specifiche a temperature di
-18/-20 °C per un periodo da 6-12 mesi, con i frutti gia' pelati;
mediante trattamento di sanificazione con immissione di ozono
nell'aria dei locali di deposito delle castagne.
b) Castagne essiccate in guscio.
Il prodotto, secondo le tradizionali tecniche locali, e' ottenuto
attraverso l'essicazione su graticci, a fuoco lento e continuo,
alimentato da fascine e da legna di qualunque essenza, oppure
utilizzando i moderni forni funzionanti con resistenze elettriche o
pompe erogatrici di calore.
c) Castagne essiccate sgusciate.
Dopo aver subito l'essiccazione, che e' ottenuta in modo identico
a quanto descritto nel punto precedente, le castagne vengono liberate
dell'epicarpo e dell'episperma manualmente o meccanicamente per mezzo
di sgusciatrici, purche' venga salvaguardata l'integrita' e la
qualita' del frutto.
d) Castagne pelate intere.
La pelatura delle castagne puo' avvenire con i metodi a vapore o
con la tecnica a fuoco, detta anche brulage.
Le fasi del condizionamento e lavorazione del prodotto devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
all'art. 3 e cio' a garanzia della rintracciabilita' del prodotto
medesimo.
Art. 6.
Legame con la zona geografica
La richiesta di riconoscimento della denominazione «Castagna di
Roccamonfina» si basa sulla sua forte reputazione a livello nazionale
ed internazionale e sulla sua principale caratteristica peculiare che
e' la precocita' di maturazione dei frutti.
L'intera area geografica della Castagna di Roccamonfina e'
dominata dal Vulcano di Roccamonfina, il piu' antico apparato
vulcanico della Campania, che rappresenta un elemento fondamentale
della storia e della vita del territorio circostante, impreziosito
dalla vastita' e dalla bellezza dei castagneti che lo ricoprono
intensamente. Infatti, dal punto di vista floristico, la specie
dominante e' il castagno europeo (Castanea sativa), diffuso
praticamente su tutto il territorio dominato dal vulcano.
Nel corso delle differenti ere geologiche, il complesso vulcanico
di Roccamonfina ha emesso una quantita' di materiale piroclastico
capace di ricoprire un territorio vastissimo, conferendo una
fertilita' ai terreni non comune. L'intero territorio si presenta con
suoli neutro-acidofili, ideali per la coltivazione del castagno. I
terreni sono ricoperti da un buon franco di coltivazione con una
buona dotazione di humus e pH sub-acido, profondi, ricchi di falde
sottosuperficiali, molto fertili. Anche il clima e' particolarmente
favorevole al castagno da frutto, con una piovosita' media anuale di
838 mm e una temperatura media di 12.8°C.
Tali condizioni pedo-climatiche (terreno vulcanico, bassa
altitudine, clima caldo umido) esaltano soprattutto la precocita' di
maturazione dei frutti, che consente, al prodotto posto in commercio,
di essere presente, sin dalle prime fasi, sul mercato italiano ed
estero delle castagne. Infatti, come e' testimoniato da mercuriali e
da listini mercatali, la Castagna di Roccamonfina apre di fatto la
commercializzazione delle castagne a livello nazionale (fatta salva
la produzione degli ibridi euro-giapponesi). Questo perche' la
raccolta, nell'area IGP, favorita dalla precoce caduta naturale dei
ricci, termina generalmente proprio quando in tutte le altre aree di
produzione essa ha inizio, cioe' intorno alla seconda decade di
ottobre.
Simbolo dell'economia agricola locale e della cultura contadina
del territorio, la Castagna di Roccamonfina ha anche una lunghissima
storia da raccontare.
La presenza del castagno nell'area di Roccamonfina e' fatta
risalire ad alcune centinaia di anni prima della dominazione romana
nella zona. Fu tuttavia nel Medioevo, dopo le invasioni barbariche,
che la castanicoltura dell'area rappresento' una parte fondamentale
per l'economia e la sopravvivenza della popolazione locale.
Principale fonte di sostentamento alimentare nei periodi invernali e
di carestia, il castagno a Roccamonfina e dintorni, infatti, aveva un
ruolo fondamentale nella vita familiare della popolazione. Con il suo
legno si costruivano le travi dei tetti delle case, i mobili, gli
utensili e si alimentava il fuoco delle stufe e dei camini. Tante
sono le testimonianze storiche del castagno nel periodo medievale,
fatte soprattutto di passaggi di proprieta' delle selve castanili,
sanciti da atti di successione, di vendita e decreti, molti dei quali
ancora conservati nei preziosi archivi e nelle biblioteche diffuse
sul territorio. Con l'arrivo degli Angioini (1270) le castagne di
Roccamonfina iniziarono ad assumere un'importanza anche commerciale.
Fu infatti riconosciuto al paese il privilegio di un mercato
settimanale, nel periodo autunnale, e di una fiera annuale.
Ma la vera storia della Castagna di Roccamonfina, quella piu'
popolare e tramandata nei secoli dagli abitanti locali, ha inizio con
la storia del piu' prezioso reperto storico e religioso della zona,
il Santuario della Madonna dei Lattani, un complesso religioso,
incorniciato da antichi castagneti, che oltre la chiesa, comprende
anche il Convento dei frati francescani e l'eremitaggio di San
Bernardino, gia' famoso in quell'epoca, che volle l'edificazione del
santuario. La leggenda narra, infatti, che il Santo, venuto a
Roccamonfina a rendere omaggio ad un quadro della Vergine trovato da
un pastorello in una vicina grotta, pianto' un ramo secco di castagno
in terra che successivamente germoglio'. I monaci provvidero allora
ad innestare i castagneti limitrofi con le talee dell'albero sacro e
da qui ebbe origine, a dire degli abitanti, la Castagna di
Roccamonfina.
Nel corso dei secoli, l'interazione tra l'ambiente favorevole al
castagno e la capacita' dei contadini locali di selezionare gli
ecotipi spontanei, ha consentito lo sviluppo di un ricco tessuto
socio-economico e culturale. Col passare delle generazioni, i
produttori hanno cosi' coltivato questo prodotto spontaneo del bosco,
migliorandolo e diffondendone il nome e la sua reputazione, ben oltre
i confini locali.
L'importanza sempre crescente della coltura del castagno in quei
secoli nella zona e' attestata da norme e statuti, emanati gia' nel
tardo medioevo ed epoca moderna, che si preoccupavano di tutelare gli
usi civici dei castagneti, fissando multe pesantissime a chi
raccoglieva i frutti illecitamente o fraudolentemente, come anche
vietando l'accesso degli animali nei fondi, specialmente all'epoca
della caduta dei frutti.
La rilevanza economica del castagno per il territorio e'
confermata anche nei secoli successivi con testimonianze scritte, non
solo locali, come nell'opera «La Sede Degli Aurunci», del 1737 nella
quale si evidenzia chiaramente l'importanza della Castagna di
Roccamonfina, soprattutto come preziosa risorsa economica dell'intero
territorio.
Ancor piu' efficace quanto documentato dai mercuriali che, a far
data da meta' '800 riportano il prezzo medio di vendita della
Castagna di Roccamonfina, distinto per varieta'. Cosi' come anche nel
«Catasto Provvisorio del Comune di Marzano», datato 1834, che, tra i
generi venduti e comprati nel Comune, sono annotate: ... le Castagne
Tempestive e le Castagne Tardive di Roccamonfina.
E ulteriori testimonianze ed evidenze storiche e commerciali,
sull'importanza della Castagna di Roccamonfina, si susseguono e si
moltiplicano, col passare del tempo, in atti amministrativi, atti
notarili di compravendita, mercuriali, oltre a testi ma anche
articoli tecnici e rapporti scientifici su sperimentazioni svolte in
questo territorio da valenti ricercatori.
Negli anni '80 e '90 del secolo scorso la castanicoltura
dell'area di Roccamonfina si segnala per il buon grado di innovazione
colturale praticato e le potature vengono fatte con assiduita' e
regolarita'. Cio' anche perche' la vendita dei frutti diventa sempre
piu' remunerativa, soprattutto nel periodo di fine estate, ove la
vendita di caldarroste nelle grandi citta' e' assicurata quasi
esclusivamente dalla Castagna di Roccamonfina, nota per la sua
precocita' di maturazione dei frutti.
E' un periodo fecondo per la promozione del prodotto, a cura
anche delle istituzioni, come la Regione Campania, la Provincia di
Caserta e la Camera di commercio. Diverse sono le pubblicazioni,
dagli anni '90 ad oggi, nelle quali la Castagna di Roccamonfina e'
citata e spesso descritta tra i prodotti del paniere agroalimentare
tipico di eccellenza, a testimonianza dell'importanza anche economica
del prodotto: la Guida su Roccamonfina e il Monte S. Croce del 1996,
«Campania Terra dell'Ortofrutta» del 2003, «Campania, luoghi, sapori,
eccellenze» del 2019, solo per citarne alcuni.
La raccolta delle castagne in quest'area, che partiva dalla fine
dell'estate, ha rappresentato da sempre un evento che, piu' che il
resoconto economico di un'annata agraria, scandiva il periodo
dell'anno piu' importante per tutto il territorio. Infatti,
Roccamonfina ospitava, per alcune settimane, il piu' importante
mercato delle castagne dell'intera Provincia di Caserta ed era, per
il territorio, un avvenimento unico. Esso ha origini antiche (primi
del '900) e si svolgeva nella piazza piu' grande del paese. In questa
storica piazza, tutti i produttori di castagne, da settembre fino a
tutto ottobre, potevano portare il loro prodotto per offrirlo agli
intermediari raccoglitori. L'antico «Mercato della Castagna», poco
alla volta, assunse i connotati di una festa, di un momento anche
celebrativo, con la messa di ringraziamento per il raccolto, fino
alla musica e alle danze popolari locali. L'Amministrazione comunale
e la Pro Loco interpretarono giustamente la voglia e la proposta dei
cittadini di voler celebrare l'avvenimento della raccolta e della
vendita delle castagne e istituirono, nel 1976, la «Sagra della
Castagna di Roccamonfina». Da quell'anno, nella seconda domenica di
ottobre, si svolge cosi' la Sagra che coinvolge tutto il territorio
circostante e alla quale gli abitanti legano la propria identita'
storica e le proprie radici e tradizioni contadine. La Sagra e'
andata evolvendosi nel tempo assumendo ormai il profilo di una vera e
propria Mostra Mercato della Castagna, oltre che evento di cultura
tradizionale popolare e di spettacolo.
La denominazione Castagna di Roccamonfina e' presente ed
utilizzata, da tempo immemorabile, nei reperti storici e nei
documenti di archivio, nei manifesti della sagra e dei convegni
scientifici, ma compare, spessissimo, anche nelle fatture commerciali
e sulle etichette del prodotto fresco e dei suoi derivati. Oggi, con
le nuove tecnologie digitali, e' possibile conoscere sulla rete web
tutto su questo prodotto: la sua storia, le sue peculiarita', il suo
utilizzo in cucina, come e dove poterlo acquistare, con testimonianze
anche autorevoli di esperti gourmet, chef e operatori commerciali.
Libri su questo prodotto sono stati scritti, anche di ricette (L'Oro
bruno di Roccamonfina, 2019). Trasmissioni RAI, come Linea Verde
(puntata del 16 settembre 2011), Sereno Variabile (puntata dell'8
aprile 2013) Buongiorno Regione (puntata del 4 ottobre 2017),
Mezzogiorno Italia (puntata del 22 novembre 2014), oltre al TG
regionale (quasi ogni anno nel mese di ottobre), hanno dedicato
spesso servizi e dirette sulla Castagna di Roccamonfina, soprattutto
nel periodo della raccolta e della celebre sagra. Oltre a tanti
servizi dedicati a Roccamonfina e alla sua Castagna da parte di
diverse emittenti locali (TeleLuna, Tele2000, Antenna3, ReteSei,
ecc.).
Art. 7.
Controllo
La verifica del rispetto del disciplinare dell'IGP «Castagna di
Roccamonfina», come richiesto dall'art. 37 del reg. UE n. 1151/12, e'
effettuata dal Dipartimento qualita' agroalimentare (DQA), con sede
in via G. Tomassetti, 9 - 00161 Roma, pec:
affarigenerali@pec.dqacertificazioni.it - email:
info@dqacertificazioni.it - tel. 06 85451246.
Art. 8.
Etichettatura
Sulle confezioni di vendita le etichette dovranno riportare a
caratteri di stampa, chiari e leggibili. la denominazione «Castagna
di Roccamonfina I.G.P.», seguita dall'acronimo IGP, il simbolo
grafico europeo dell'IGP e il logotipo di cui al presente articolo.
All'indicazione geografica protetta «Castagna di Roccamonfina»,
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi
riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato
delle imprese produttrici, quali: «il nome della cultivar utilizzata»
o «prodotto raccolto a mano». E' consentito l'uso veritiero di nomi,
ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso
di altre indicazioni geografiche e' vietato.
Norme specifiche in materia di confezionamento:
confezionamento prodotto fresco: il prodotto deve essere posto
in vendita in contenitori con capienza da un minimo di 0,250 kg fino
ad un massimo di 25 kg, realizzati con materiale consentito dalle
normative nazionali e comunitarie;
confezionamento prodotto secco in guscio: le castagne secche in
guscio vanno commercializzate in confezioni, consentite dalle
normative nazionali e comunitarie, contenenti una quantita' di
prodotto variabile da un minimo di 0,150 kg ad un massimo di 25 kg;
confezionamento prodotto secco sgusciato: le castagne secche
sgusciate vanno commercializzate in confezioni, consentite dalle
normative nazionali e comunitarie, contenenti una quantita' di
prodotto variabile da un minimo di 0,100 kg ad un massimo di 25 kg;
confezionamento prodotto pelato: le tipologie di
confezionamento per le castagne pelate intere sono quelle ammesse
dalla normativa vigente per tale prodotto, a condizione che non ne
vengano alterate le caratteristiche di qualita' di cui all'art. 2.
Non e' ammessa la presenza di corpi estranei di qualsiasi natura.
E' ammesso il confezionamento «sottovuoto» con «atmosfera
protettiva» e del prodotto surgelato.
In etichetta e' vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore
denominazione non espressamente prevista dal presente disciplinare.
Dovranno inoltre essere indicati: nome, ragione sociale e indirizzo
del produttore e del confezionatore e tutti gli elementi previsti
dalla normativa corrente.
Logotipo.
L'ideazione grafica del logo della I.G.P. «Castagna di
Roccamonfina» muove dall'istanza di dover legare in maniera
indissolubile il prodotto con il luogo di produzione. Le qualita'
della castagna risultano infatti profondamente legate alla natura
vulcanica dei terreni che caratterizzano l'intero areale. Si e'
quindi inteso legare anche in forma grafica il profilo del vulcano
con i caratteri della scritta, in modo che la sagoma inconfondibile
della caldera vulcanica determini il capolettera della dicitura
«Castagna di Roccamonfina». La sommita' del frutto viene cosi' a
creare graficamente anche l'effetto di eruzione del vulcano, al fine
di marcare ulteriormente il binomio luogo-prodotto.
I colori prescelti, coerentemente con l'idea grafica, sono il
marrone medio-scuro per il frutto (CMYK 46-83-90-93) ed il rosso
scuro per indicare il carattere vulcanico del territorio (CMYK
24-99-100-22). Per la versione B/N: Nero CMYK 82-79-4-94, Grigio CMYK
66-58-53-33.
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