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Castel del Monte Doc - Proposta modifica del disciplinare di produzione - 1997

Pubblicato da disciplinare
Castel del Monte

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la  domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino DOC Castel del Monte

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione
del vino a denominazione di origine controllata "Castel del
Monte".

(GU n.4 del 7-1-1997)
 
 

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Castel del Monte", ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale - il testo modificato del disciplinare di
produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la seguente
proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere
inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine controllata e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10,
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
____________
Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOC Castel del Monte


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Castel del Monte" e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte"
devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla
zona di produzione indicata nel successivo articolo 3 da vigneti che,
nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione
ampelografica:
"Castel del Monte" bianco:
Pampanuto (o Pampanino) fino al 100%;
Chardonnay fino al 100%;
Bombino bianco fino al 100%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o
congiuntamente, i vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino
ad un massimo complessivo del 35%.
"Castel del Monte" rosso:
Uva di Troia fino al 100%;
Aglianico fino al 100%;
Montepulciano fino al 100%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o
congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un
massimo complessivo del 35%.
"Castel del Monte" rosato:
Bombino nero fino al 100%;
Aglianico fino al 100%;
Uva di Troia fino al 100%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, i vitigni bacca nera non aromatici raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un
massimo del 35%.
I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte",
con le seguenti specificazioni:
Bombino bianco;
Uva di Troia;
Bombino nero;
Cabernet (da Cabernet franc e/o da Cabernet Sauvignon);
Chardonnay;
Sauvignon;
Pinot bianco;
Pinot nero;
Aglianico;
Aglianico rosato,
devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti presenti
nei vigneti, in ambito aziendale, per almeno il 90%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o
congiuntamente, i vitigni a bacca di colore analogo non aromatici
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 10%.
I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte"
bianco, anche con la specificazione del vitigno Bombino bianco,
Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, e i vini a denominazione di
origine controllata "Castel del Monte" rosato, anche con la
specificazione del vitigno Aglianico, possono essere prodotti nella
tipologia frizzante.
I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte"
rosso possono essere prodotti anche nella tipologia novello, senza
specificazione del vitigno.
I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte"
rosso, "Castel del Monte" Aglianico, "Castel del Monte" Cabernet e
"Castel del Monte" Uva di Troia possono essere prodotti anche nella
tipologia riserva.

Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che
comprende il territorio comunale di Minervino Murge ed in parte i
territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto,
Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa
D'Ameli del comune di Binetto.
Tale zona e' cosi' delimitata:
dal punto d'incontro dei confini comunali di Minervino Murge,
Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue
verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159.
Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia
Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro
abitato, seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la
strada statale n. 98 Andriese-Coratina che segue in direzione
sud-est; attraversa il centro abitato di Corato ed al km 49 (Madonna
delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi)
e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232,
227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182.
All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che
passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente
la strada statale n. 98 Andriese-Coratina, che segue fino alla grande
circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada
provinciale Bitonto-Palo del Colle, quindi prosegue, verso sud, lungo
tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale
n. 96 che segue verso sud fino al suo incrocio con il confine tra i
territori di Toritto e Grumo (c.da dei Gendarmi).
Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di
Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di
Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q. 485), di Ruvo di Puglia, fino
alla localita' Il Feltro (q. 631) e quello del comune di Andria
sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine
di Minervino Murge in prossimita' della masseria Ciminiero di Gioia.
Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge
il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e
Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Castel del Monte" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' tuttavia consentita
l'irrigazione solo come mezzo di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Castel del Monte" di
colore bianco e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, e'
di tonnellate 14; per i vini "Castel del Monte" di colore rosso, con
o senza la specificazione del vitigno, e' di tonnellate 13.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle
viti.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Castel del Monte" devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
La regione Puglia annualmente, sentite le organizzazioni
professionali e di categoria, puo' modificare i limiti di cui sopra
con la procedura prevista dall'art. 10 della legge n. 164/1992.

Art. 5.
La resa massima delle uve in vino, per tutti i vini, non deve
essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti
e le operazioni di invecchiamento obbligatorio, devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal
precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi
nella zona delimitata ed anche nei comuni di Barletta, Canosa e
Bisceglie.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
"Castel del Monte":
bianco;
rosato;
Bombino bianco;
Bombino nero;
Chardonnay;
Sauvignon;
Pinot bianco;
Aglianico rosato,
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%;
ai vini "Castel del Monte":
rosso;
Uva di Troia;
Pinot nero;
Aglianico;
Cabernet,
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.
Le uve destinate alla produzione dei vini "Castel del Monte"
rosso, "Castel del Monte" Aglianico, "Castel del Monte" Cabernet e
"Castel del Monte" Uva di Troia aventi diritto alla menzione
"riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo
di 12%.
Le predette tipologie "riserva" debbono essere sottoposte ad un
periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di
cui uno in botti di legno, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno
successivo alla vendemmia.
E' consentito per i vini "Castel del Monte" bianchi e rossi, con o
senza la specificazione del vitigno, un periodo di affinamento in
recipiente di legno.
I vini, qualora sottoposti ad invecchiamento o ad affinamento in
recipienti di legno, possono presentare un caratteristico sentore di
legno.

Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte"
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
"Castel del Monte" bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
"Castel del Monte" rosso:
colore: dal rosso rubino al granato;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.
"Castel del Monte" rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato;
sapore: asciutto, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.
"Castel del Monte" Bombino nero:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicatamente vinoso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
"Castel del Monte" Cabernet:
colore: rosso tendente al granato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidita' totale minima: 4,5 grammo/litro;
estratto secco netto minimo: 18 grammi/litro.
"Castel del Monte" Chardonnay:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico, talora fruttato;
sapore: asciutto, pieno armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
"Castel del Monte" Sauvignon:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
"Castel del Monte" Bombino bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
"Castel del Monte" Uva di Troia:
colore: rosso dal rubino al granato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: vinoso, asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.
"Castel del Monte" Pinot bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
"Castel del Monte" Pinot nero:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: fine, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.
"Castel del Monte" Aglianico;
colore: dal rosso rubino al granato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: vinoso, asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.
"Castel del Monte" Aglianico rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, fragrante, di buona intensita';
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
"Castel del Monte" Novello;
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, caratteristico, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
zuccheri riduttori residui massimi: 10 grammi/litro;
acidita' totale minima: 5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte"
con la menzione "riserva" devono essere immessi al consumo con un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5%.
E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
I vini "Castel del Monte" rosso, "Castel del Monte" Uva di Troia e
"Castel del Monte" Aglianico possono essere designati in etichetta
con la menzione di "riserva" se derivano da uve aventi le
caratteristiche previste nel precedente art. 5.

Art. 8.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la
denominazione di origine controllata "Castel del Monte", deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Castel del Monte" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "superiore",
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie,
zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3
e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Castel del Monte" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a
condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la
relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei
vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in
recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga
riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei
documenti di accompagnamento.

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