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Cavolfiore della Piana del Sele Igp - Controlli da Agroqualità SpA - Autorizzazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Cavolfiore della Piana del Sele

Agroqualità SpA è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la IGP Cavolfiore della Piana del Sele registrata in ambito Unione europea Regolamento (UE) 2024/1881 del 2 luglio 2004.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
1
Autorizzazione all’organismo denominato “Agroqualità SpA” ad effettuare i controlli per
la indicazione geografica protetta “Cavolfiore della Piana del Sele”, registrata in ambito
Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1881 della Commissione del 2 luglio 2024 con il quale
l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta
“Cavolfiore della Piana del Sele”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
2
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Considerato che l’art. 7 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
“Cavolfiore della Piana del Sele” individua per il controllo sulla conformità del prodotto al
disciplinare medesimo l’organismo denominato “Agroqualità SPA”, con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305;
Visto che il 30 luglio 2024 “Agroqualità SpA” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con
allegata modulistica e tariffario, per l’indicazione geografica protetta “Cavolfiore della Piana del Sele”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme, è stato trasmesso con nota n. 351986 del 2 agosto 2024 alla Regione Campania, al fine di acquisire un parere di competenza;
Considerato che la Regione Campania con nota n. 49491 del 3 settembre 2024 ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata, fatti salvi alcuni refusi comunicati direttamente ad “Agroqualità SpA”;
Visto che il 3 settembre 2024 “Agroqualità SpA” ha inviato il piano dei controlli adeguato alle osservazioni formulate dalla Regione Campania;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Cavolfiore della Piana del Sele”;

D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“Agroqualità SpA” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Cavolfiore della Piana del Sele”, registrata in ambito Unione europea Regolamento (UE) 2024/1881 del 2 luglio 2004.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla indicazione geografica protetta “Cavolfiore della Piana del Sele”, presentati da “Agroqualità SpA”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Agroqualità SpA” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere  a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga  necessario, decida di impartire.
2. “Agroqualità SpA” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “Agroqualità SpA” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “Agroqualità SpA” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “Agroqualità SpA” o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Agroqualità SpA” resterà iscritto nell’elenco degli
organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 5
(Vigilanza)
“Agroqualità SpA” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “Agroqualità SpA” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità  alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto  certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
2. “Agroqualità SpA” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo. 3. “Agroqualità SpA” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Agroqualità SpA”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge  526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità  alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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