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Chianti Classico Docg - Proposta di modifica del disciplinare di produzione - 2013

Pubblicato da disciplinare
Chianti Classico Docg

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della docg Chianti Classico

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti
Classico». (13A08325)

(GU n.244 del 17-10-2013)
 
 


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE)
n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010:
Esaminata la documentata domanda presentata il 27 giugno 2013,
per il tramite la Regione Toscana, dal Consorzio Vino Chianti
Classico, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei
vini «Chianti Classico», nel rispetto della procedura di cui
all'articolo 10, comma 1, del citato D.m. 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla citata
proposta di modifica del disciplinare di produzione della
Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti
Classico» espresso con deliberazione Giunta regionale n. 387 del 27
maggio 2013;
Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed
IGP, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010,
espresso nella riunione del 5 settembre 2013 sulla predetta proposta
di modifica del disciplinare di produzione;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del richiamato D.m. 7
novembre 2013 alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica
del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine
Controllata e Garantita dei vini «Chianti Classico».
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Ufficio divisionale PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma -
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della predetta proposta di disciplinare.

Allegato

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Chianti Classico»

Approvato come DOC con DPR 09.08.1967 - G.U. n. 217 - 30.08.1967
Approvato come DOCG con DPR 02.07.1984 - G.U. n. 290 - 20.10.1984
Modificato con DM 08.01.1996 - G.U. n. 25 - 31.01.1996
Modificato con DM 05.08.1996 - G.U. n. 219 -18.09.1996
Modificato con DM 15.03.1999 - G.U. n. 65 - 19.03.1999
Modificato con DM 08.08.2001 - G.U. n. 205 - 04.09.2001
Modificato con DM 20.09.2001 - G.U. n. 229 - 02.10.2001
Modificato con DM 16.05.2002 - G.U. n. 127 - 01.06.2002
Modificato con DM 15.09.2005 - G.U. n. 227 - 21.09.2005
Modificato con DM 25.01.2007 - G.U. n. 30 - 06.02.2007
Modificato con DM 10.12.2007 - G.U. n. 290 - 14.12.2007
Modificato con DM 10.06.2010 - G.U. n. 150 - 30.06.2010
Modificato con DM 30.11.2011 295 - 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Art. 1.

Denominazione e vini

1 La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti
Classico", anche accompagnata dalle menzioni "Riserva" e "Gran
Selezione", e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

1. Il vino "Chianti Classico" deve essere ottenuto da uve
prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e
provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica: Sangiovese dall'80% fino al 100%.
2. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca
rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione
Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta allo
schedario viticolo. Tali vitigni, iscritti nel Registro Nazionale
delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio
2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato 1 del
presente disciplinare.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Chianti Classico" e' la zona delimitata con
decreto interministeriale 31 luglio 1932, confermata con l'art.5 del
DPR 930 del 12.7.1963, dall'art. 3 del DPR 9 agosto 1967, dall'art.3
del DPR 2 luglio 1984 e dall'art. 5 della Legge 164 del 10.2.1992,
dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e
dall'articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto
ministeriale 5 agosto 1996, regolata autonomamente ai sensi del
menzionato art. 5 della legge 10 febbraio 1992 n. 164 e articolo 6
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Tale zona e' cosi' delimitata:
Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa
zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di
partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena ed
Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole
in comune di Castelnuovo Berardenga.
Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo
affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera
che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale
fino all'Ombrone (quota 298).
Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove
incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo
Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il
fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi
ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota
227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi
volgere per una linea virtuale passante per S.Lucia (quota 252 e 265)
verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine
amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.
Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli
amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina,
Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del
Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue
fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale
toccando S.Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a
incontrare nuovamente il confine provinciale, che e' pure quello tra
i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando
in provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del
confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di
Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove
fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo
fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto,
per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando
per ca' Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada
S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea
virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il
torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un
primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S.Casciano
Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto.
Da questo punto il confine della zona coincide con i confini
amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.
Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona
del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di
Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo
Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di
questa zona.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Chianti Classico" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire
all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche
peculiari dell'uva e del vino. In particolare e' vietata ogni forma
di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. E' vietata
qualsiasi pratica di forzatura. E' tuttavia consentita la pratica
dell'irrigazione di soccorso.
3. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
allo schedario viticolo per la denominazione "Chianti Classico",
unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i
cui terreni - situati ad un'altitudine non superiore a 700 metri
s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo
marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.
4. Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti
nello schedario viticolo per la denominazione "Chianti Classico", i
vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a
predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi,
anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata.
5. Nella zona di produzione di cui all'art. 3 non si potranno
impiantare e iscrivere vigneti allo schedario viticolo per la
denominazione "Chianti" DOCG ne' produrre vini "Chianti" DOCG e
"Chianti" Superiore DOCG.
6. Al momento dell'impianto la densita' minima dei ceppi ad
ettaro, dovra' essere di 4400 ceppi.
7. La produzione massima di uva consentita ad ettaro e' di T. 7,5
e la resa media per ceppo non puo' essere superiore a Kg. 2.
8. In deroga a quanto stabilito ai punti 6 e 7, per gli impianti
realizzati prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare si
applica la normativa vigente al momento dell'impianto.
9. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Chianti Classico" devono essere riportati
nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
10. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra
indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
11. Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte
a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino
atto a divenire "Chianti Classico" un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 11,50 % vol.
12. La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varieta'
complementari di cui all'art. 2 e la successiva elaborazione in vino
possono avvenire, in tutto o in parte, in maniera separata, purche'
l'assemblaggio dei vini cosi ottenuti con il vino derivante dalle uve
della varieta' Sangiovese sia effettuato prima della richiesta della
certificazione della relativa partita prevista dalla normativa
vigente e/o prima della eventuale commercializzazione di cui al punto
successivo.
13 Non e' consentita la commercializzazione dei mosti e/o dei
prodotti atti a diventare "Chianti Classico".
Pertanto le partite di vino "Chianti Classico" possono essere
oggetto di commercializzazione solo se provviste del relativo
certificato di idoneita' rilasciato dal competente Organismo di
controllo.
In caso di assemblaggio di partite gia' certificate, per la
partita assemblata deve essere richiesto un nuovo certificato di
idoneita' analitica ed organolettica.
14. I vini "Chianti Classico" a cui e' attribuita la menzione
"Gran Selezione" devono essere ottenuti esclusivamente dalla
vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda
imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della
stessa; qualora dette uve vengano conferite a Societa' Cooperative,
le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da
queste imbottigliati separatamente.
15. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino
"Chianti Classico" solo a partire dal terzo anno dall'impianto.
Tuttavia, in tale 3° anno la produzione massima consentita di uva e'
ridotta al 40% e quindi da 7,5 a 3 T./ha.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento
devono essere effettuate all'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3.
2. Tuttavia sono consentite su autorizzazione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e Forestali, previa istruttoria della
Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio Vino Chianti
Classico, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma
non oltre dieci chilometri in linea d'area dal confine, sempre che
tali cantine risultino preesistenti alla data del 1 gennaio 2008 che
siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente
o collettivamente, uve idonee alla produzione di "Chianti Classico"
ottenute da vigneti propri o in conduzione.
3. Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate.
4. Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in
bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata nel precedente articolo 3.
5. Conformemente all'art. 8 del Reg. 607/2009, l'imbottigliamento
o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica
delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione del vino
Chianti Classico DOCG, garantirne l'origine e assicurare l'efficacia
dei relativi controlli.
6. Tuttavia, le cantine, in possesso di autorizzazione a
vinificare fuori zona ai sensi del precedente comma 2 del presente
articolo possono effettuare, nel medesimo centro aziendale, anche le
operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia di
vino proveniente da vinificazione di uve atte a divenire "Chianti
Classico" ottenute da vigneti propri o in conduzione singolarmente o
collettivamente.
7. Restano valide tutte le autorizzazioni all'imbottigliamento
fino ad oggi rilasciate.
8. Inoltre, in presenza di particolari situazioni contingenti ed
in ogni caso per un periodo transitorio non superiore a tre anni, le
operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia
possono essere consentite, previo parere favorevole del Consorzio
Vino Chianti Classico, su autorizzazione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali a cantine che siano
situate nelle province di Firenze e Siena e limitrofe alle province
suddette nell'ambito della Regione Toscana, alle seguenti condizioni:
- le cantine siano di pertinenza di aziende che gia'
imbottigliano vino "Chianti Classico" in zona di produzione da almeno
10 anni.
- tali operazioni riguardino vino che e' stato trasferito gia'
certificato Chianti Classico DOCG e vengono eseguite entro il termine
di validita' della certificazione stessa.
9. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali,
leali e costanti consentite dalla normativa vigente.
10. E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali, ferma restando la produzione massima
di vino per ettaro ed il rispetto del titolo alcolometrico minimo
naturale delle uve di cui all'art.4.
L'eventuale arricchimento dovra' essere effettuato o con mosto
concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del
vino "Chianti Classico", oppure con mosto concentrato rettificato o
zucchero d'uva.
11. Per i vini "Chianti Classico" destinati a "Gran Selezione" e'
consentito l'arricchimento solo a condizione che l'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale non superi l'1% vol e che sia
effettuato soltanto con le seguenti modalita', che escludono
l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
a) sui mosti d'uva, mediante la concentrazione parziale,
compresa l'osmosi inversa;
b) sui vini, mediante la concentrazione a freddo.
12. Il vino "Chianti Classico" puo' essere immesso al consumo
soltanto a partire dal 1 ottobre dell'anno successivo alla vendemmia.
13. All'atto della richiesta del giudizio di idoneita' il
detentore della partita da sottoporre ad esame chimico fisico ed
organolettico deve specificare la destinazione della medesima partita
ad una delle tre tipologie: "Chianti Classico", "Chianti Classico"
Riserva, "Chinati Classico" Gran Selezione.
14. Il vino "Chianti Classico" destinato a "Riserva" puo' essere
immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 24
mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia per almeno 3
mesi.
15. Il vino "Chianti Classico" destinato a "Gran Selezione" puo'
essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno
30 mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia per almeno
3 mesi.
16. Il periodo dell'affinamento del vino "Chianti Classico"
destinato a "Riserva" e del vino "Chianti Classico" destinato a Gran
Selezione potra' essere svolto anche fuori dalla zona di
vinificazione, purche' sulle bottiglie risultino gia' applicate
etichetta e fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato a seguito
della certificazione della relativa partita.
17. Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal
1 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Chianti Classico", all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
- odore: intenso, floreale, caratteristico;
- sapore: secco, fresco, sapido, leggermente tannico che si
affina con il tempo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
-acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Chianti Classico" Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche;
- colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
- odore: intenso fruttato e persistente;
- sapore: secco, equilibrato di buona tannicita';
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 %vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Chianti Classico" Gran Selezione, all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
- odore: speziato e persistente;
- sapore: secco, persistente, equilibrato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.00 % vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Chianti Classico" possono talvolta presentare lieve sentore di
legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti
Classico" e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal
marchio "Gallo Nero" nella forma grafica e letterale allegata al
presente disciplinare (Allegato n. 2) in abbinamento inscindibile con
la denominazione Chianti Classico.
2. Entro 12 mesi dall'autorizzazione transitoria di cui
all'articolo 13 del DM 7 novembre 2012, tutti i confezionatori hanno
l'obbligo di apporre il marchio "Gallo Nero" sulla bottiglia.
Tale marchio e' distribuito dal Consorzio di tutela del vino
Chianti Classico o stampato sull'etichetta dalle Aziende interessate
e deve essere utilizzato e apposto sulle bottiglie con le modalita'
stabilite dal citato Consorzio attraverso apposito regolamento. Le
prescrizioni di tale regolamento consortile sono applicate anche nei
confronti dei non aderenti al Consorzio ai sensi dell'articolo 17,
comma 7, del D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010.
3. Nella designazione del vino Chianti Classico puo' essere
utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga
riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei
documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco
regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n.
61/2010. E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non
abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in
inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel
rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.
4. E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle
quali provengono effettivamente le uve da cui il vino e' stato
ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponomi delle
vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla
normativa vigente in materia.
5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Chianti
Classico" per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata
di produzione delle uve.
6. Nell'etichettatura e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato",
"superiore", "vecchio" e similari, ad eccezione di quelle previste
nel presente disciplinare.
7. Il termine "Classico" nell'etichettatura dei vini rispondenti
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire
la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali
a quelli utilizzati per questa.

Art. 8.

Confezionamento

1. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Chianti Classico" e' consentita l'immissione al consumo soltanto in
recipienti di vetro del tipo bottiglia bordolese in tutti i formati
ammessi e fiasco toscano come definito nelle sue caratteristiche
dall'art. 1 comma 2 lett. c) della legge 82 del 20 febbraio 2006.
2. L'uso del fiasco toscano non e' consentito per il
confezionamento del vino "Chianti Classico" Riserva e del vino
"Chianti Classico" Gran Selezione.
3. Le bottiglie o i fiaschi, contenenti il vino "Chianti
Classico", destinato alla vendita, devono essere, anche per quanto
riguarda la forma e l'abbigliamento, adeguati ai tradizionali
caratteri di un vino di pregio.
4. Per il confezionamento del vino "Chianti Classico" deve essere
usato il tappo a sughero raso bocca. Fanno eccezione i recipienti con
tappi a corona o capsule a strappo per le capacita' fino a litri
0,250.

Art. 9.

Legame con il territorio

A) Informazioni sulla zona geografica
A1) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita "Chianti Classico" si estende per 71.800 ettari, e'
situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del
territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena
(41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni
di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole
in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano
Val di Pesa e Tavarnelle
Il territorio puo' essere assimilato ad una placca di forma
rettangolare, incernierata dai Monti del Chianti che ne costituiscono
il confine orientale; a Nord i confini seguono il corso del fiume
Greve, ad ovest il fiume Pesa e Elsa, a Sud le sorgenti dei fiume
Ombrone e Arbia.
Morfologicamente l'ambiente puo' essere definito un altipiano,
trattandosi di un complesso collinare con quota base intorno ai 200
metri s.l.m. ed una elevazione media non superiore, in generale, ai
600, scavato con pendenze non prolungate ma talvolta ripide.
Geologicamente, il corpo della regione, articolato sui Monti del
Chianti, e' uno scudo di scisti argillosi (galestri) con inserimenti
di argille scagliose alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini.
Il suolo e' in genere poco profondo, recente, bruno, con
struttura che va dall'argilloso-sabbioso, al ciottoloso con medie
percentuali di argilla; chimicamente e' caratterizzato da modesta
quantita' di sostanza organica, ridotta presenza in fosforo
assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili.
L'orografia collinare determina una notevole complessita' della
idrografia di superficie, con corsi d'acqua a regime torrentizio e un
notevole difficolta' nel controllo delle acque anche in relazione a
specifici andamenti pluviometrici.
Il clima e' di tipo continentale, con temperature anche molto
basse in inverno - al di sotto dei 4-5 gradi, - ed estati siccitose e
roventi, durante le quando non di rado si superano i 35 gradi.
Discrete sono le escursioni termiche nell'arco della giornata, anche
a causa di un'altitudine piuttosto accentuata. Le precipitazioni
annue si attestano attorno al 800/900 millimetri di pioggia, con una
certa prevalenza nel tardo autunno e in primavera.
La vite ha da sempre, qui, rappresentato la principale coltura
per l'eccellente qualita' della sua produzione.
A2) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Il territorio sopra descritto e' una terra di antiche tradizioni
vinicole di cui esistono testimonianze etrusche e romane proprie
legale al mondo del vino. In epoca medievale il Chianti fu terra di
continue battaglie fra le citta' di Firenze e Siena e in quel
periodo, nacquero villaggi e badie, castelli e roccaforti,
trasformati poi in parte in ville e residenze. Fu quindi alla fine
del Medioevo che grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della
vite che acquisto' progressivamente importanza economica e fama
internazionale.
Del vino che nasce in questa terra se ne fa menzione a partire
dal 1200 su manoscritti, cronache, documenti storici. Al 1398 risale
il primo documento notarile in cui il nome Chianti appare riferito al
vino prodotto in questa zona. Gia' nel '600 le esportazioni in
Inghilterra non erano piu' occasionali.
La zona di produzione del Chianti Classico e' la prima zona di
produzione vinicola al mondo ad essere stata definita per legge, con
un bando del 1716 del granduca di Toscana Cosimo III. Detto bando
specificava i confini delle zone entro i quali potevano essere
prodotti i vini Chianti ("per il Chianti e' restato determinato e
sia. Dallo Spedaluzzo fino a Greve; di li' a Panzano, con tutta la
Podesteria di Radda, che contiene tre terzi, cioe' Radda, Gajole e
Castellina, arrivando fino al confine dello Stato di Siena") ed
istituiva una congregazione di vigilanza sulla produzione la
spedizione, il controllo contro le frodi ed il commercio dei vini
(una sorta di progenitore dei Consorzi).
Fino a tutto il 1700 il vino della zona del Chianti veniva
prodotto utilizzando solo le uve del vitigno sangiovese; dai primi
anni del 1800 si inizio' ad applicare la pratica di mescolare
varieta' diverse di uve per migliorare la qualita' del vino prodotto.
In quel periodo vennero sperimentate varie miscele, ma fu il
Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la
composizione da lui ritenuta piu' idonea per ottenere un vino rosso
piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la
base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto
(denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di
Malvasia; e l'applicazione della pratica del governo all'uso Toscano.
Non essendo la produzione del territorio, a quel tempo, in grado
di far fronte alla crescente domanda, si comincio' a produrre vino,
con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei
territori limitrofi, ottenendo prodotti che, in un primo
tempo,venivano chiamati all' "uso Chianti", e che in seguito, vennero
addirittura venduti come Chianti tout court.
Il famoso vino prodotto nella zona geografica del Chianti veniva
quindi "imitato" in altre parti della Toscana rendendo necessaria la
creazione di un organismo che lo tutelasse dai plagi. A tale scopo il
14 maggio 1924 un gruppo di 33 produttori da' vita al Consorzio per
la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine. Nel 1932 un
decreto interministeriale riconobbe al vino della zona di origine
piu' antica Chianti il diritto di avvalersi della specificazione
"Classico" in quanto prodotto nella zona storica. Fu quindi in questa
occasione che per la prima volta venne definitiva la denominazione
Chianti Classico.
A conclusione di un iter durato 70 anni con il decreto 5 agosto
1996 al vino Chianti Classico viene riconosciuta la propria autonomia
dal Chianti generico con un disciplinare specifico.
I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato
l'utilizzo del vitigno autoctono Sangiovese, tanto che il vino
Chianti Classico puo' essere prodotto anche con il 100% di questo
vitigno perpetuando il mantenimento di tecniche colturali che non
modificano le caratteristiche peculiari dell'uva. A questo proposito
nel 1987 ha avuto inizio un importantissimo Progetto di ricerca
denominato "Chianti Classico 2000" che ha selezionato ed omologato
nuovi cloni di Sangiovese e Colorino.
Le forme di allevamento tradizionali sono rappresentate dal guyot
e da una sua derivazione denominata "archetto toscano" e dal cordone
speronato. Sono inoltre stabilite le rese di uva e vino ad ettaro (75
q.li uva pari a 52,50 ettolitri di vino) che risultano essere le piu'
basse d'Italia. Il vino d'annata puo' essere immesso al consumo non
prima del 1° ottobre successivo alla vendemmia mentre per la Riserva
si devono attendere 24 mesi di cui almeno 3 con affinamento in
bottiglia.
La gestione della denominazione e' assegnata ed assicurata dal
Consorzio Vino Chianti Classico fondato nel 1924, il primo in Italia,
organismo che racchiude tutte le categorie produttive (viticoltori,
vinificatori, imbottigliatori) e e' rappresentativo del 90% della
produzione medesima.
B) Informazioni sulla qualita' e caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
L'insieme dei fattori naturali ed umani sopra analizzati rende il
vino Chianti Classico profumato , fruttato, rotondo di color rosso
intenso di sapore asciutto, sapido, con buona struttura, gradazione
alcolica non inferiore 12% e con discreta acidita'.
C) Descrizione dell'interazioni causale tra gli elementi di cui alla
lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B)
Il Sangiovese che compone prevalentemente il vino Chianti
Classico, e' un'uva molto sensibile ai fattori esterni ed ha la
peculiarita' di interpretare perfettamente le caratteristiche di un
suolo e modificare i propri profumi a secondo del terreno in cui
nasce. Non a caso e' solo in poche zone della Toscana che il
Sangiovese riesce ad avere le sue migliori performance. Il Chianti
Classico ha quindi il bouquet floreale di giaggiolo e mammola propri
del terreno arenario di questa zona che costituisce l'elemento
organolettico caratterizzante, con aroma di frutti di bosco che gli
derivano dalla componente calcarea.
Il clima, l'orografia collinare, la morfologia dei terreni sopra
descritti determinano un ambiente luminoso particolarmente adatto
alla corretta maturazione delle uve. Le temperature estive elevate
soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, l'ottima insolazione che
permane nei mesi di settembre ed anche ottobre, le escursioni
termiche tra notte e giorno piuttosto elevate, consentono infatti
alle uve di maturare lentamente e completamente determinando le
caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Chianti
Classico, in particolare il colore, il bouquet, la gradazione
alcolica.
La resa di uva ad ettaro che l'esperienza dei viticoltori ha
ricondotto a livelli bassi, agiscono sull'uva determinando un livello
di zuccheri compatibile con gradazioni alcoliche che generalmente non
scendono al di sotto dei 12°.
Le tecniche di vinificazione possono essere diverse per i diversi
vitigni che generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente
in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro
specifiche proprieta' organolettiche.
La professionalita' dei viticoltori chiantigiani comprovati dalla
storia di questo territorio rende possibile il perdurare della
notorieta' del vino Chianti Classico e della sua storia.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

1. Nome e indirizzo
Valoritalia Srl - Sede legale Via Piave, 24 - 00187 Roma
Tel.: +390645437975;
Fax: +390645438908;
e-mail: info@valoritalia.it
2. Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato dal
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto n. 61/2010 (allegato n. 3) che effettua
la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso,
lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 697/2009, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 25 par. 1, 2° capoverso lettera c).
3. In particolare tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il DM 14 giugno 2012 , pubblicato in G.U. n.
150 del 29.06.2012 (allegato n. 3).

Allegato 1

Elenco vitigni complementari per DOCG Chianti Classico

ABRUSCO N
ALEATICO N
ALICANTE N
ALICANTE BOUSCHET N
ANCELLOTTA N
BARBERA N
BARSAGLINA N
BONAMICO N
BRACCIOLA NERA N
CABERNET FRANC N
CABERNET SAUVIGNON N
CALABRESE N
CALORIA N
CANAIOLO NERO N
CANINA NERA N
CARMENERE N
CARIGNANO N
CESANESE D'AFFILE N
CILIEGIOLO N
COLOMBANA NERA N
COLORINO N
FOGLIA TONDA N
GAMAY N
GROPPELLO DI S. STEFANO N
GROPPELLO GENTILE N
LAMBRUSCO MAESTRI N
MALBECH N
MALVASIA N
MALVASIA NERA DI BRINDISI N
MALVASIA NERA DI LECCE N
MAMMOLO N
MONDEUSE N
MAZZESE N
MERLOT N
MONTEPULCIANO N
PETIT VERDOT N
PINOT NERO N
POLLERA NERA N
PRUGNOLO GENTILE N
PUGNITELLO N
REBO N
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N
SAGRANTINO N
SANFORTE N
SCHIAVA GENTILE N
SYRAH N
TEMPRANILLO N
TEROLDEGO N
VERMENTINO NERO N

Allegato 2


Parte di provvedimento in formato grafico

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