Chianti Classico Docg - Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione - 2023
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Docg Chianti Classico. Anno 2023
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico». (23A02277)
(GU n.90 del 17-4-2023)
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento
delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di
esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del
regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti
Classico», come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione
(UE) 2018/1786 del 19 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea n. L 293 del 20 novembre 2018, e
successiva comunicazione di rettifica pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea n. C 373 del 5 novembre 2019;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio tutela vino Chianti
Classico con sede in Barberino - Tavernelle (FI), intesa ad ottenere
la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini
«Chianti Classico», nel rispetto della procedura di cui al citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more
dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7
novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6
dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei
disciplinari e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023, che ha
formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;
Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata
proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti
Classico».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste -
Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it
- entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente comunicato.
Allegato
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Chianti Classico.
Al disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Chianti
Classico», come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione
(UE) 2018/1786 del 19 novembre 2018, richiamato nelle premesse, sono
proposte le seguenti modifiche:
all'art. 2 (Base ampelografica), i seguenti comma 1 e 2:
«1. Il vino "Chianti Classico" deve essere ottenuto da uve
prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e
provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese dall'80% fino al 100%.
2. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca
rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione
Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta allo
schedario viticolo. Tali vitigni, iscritti nel Registro nazionale
delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con decreto
ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati
nell'allegato 1 del presente disciplinare.»;
sono sostituiti con il seguente testo:
«1. Il vino "Chianti Classico" ed il vino Chianti Classico
con menzione Riserva devono essere ottenuti da uve prodotte nella
zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Sangiovese dall'80% fino al 100%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le
uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione
nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie
iscritta.
Tali vitigni, iscritti nel Registro nazionale delle varieta'
di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio
2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato 1 del
presente disciplinare.
2. il vino Chianti Classico con menzione Gran Selezione deve
essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata
dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese dal 90% fino al 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve dei vitigni Colorino, Canaiolo, Ciliegiolo, Mammolo, Pugnitello,
Malvasia Nera, Foglia Tonda, Sanforte, insieme o disgiuntamente nella
misura massima del 10% della superficie.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore a
partire dalla quinta vendemmia successiva alla data di approvazione
della presente modifica del disciplinare.
Fino a tale data sono da ritenere idonei alla produzione del
vino Chianti Classico Gran Selezione anche i vigneti conformi al
comma 1.»;
all'art. 7 (Etichettatura, designazione e presentazione), il
seguente ultimo periodo del comma 3 e' cancellato:
«E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non
abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in
inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel
rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.»;
all'art. 7 (Etichettatura, designazione e presentazione), il
seguente comma 4:
«4. E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree
dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino e' stato
ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle
vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla
normativa vigente in materia.»;
e' sostituito con il seguente testo:
«4. Per il vino «Chianti Classico» con menzione Gran
Selezione e' consentito inoltre l'uso in etichetta di una delle
seguenti unita' geografiche aggiuntive riferite ad aree dalle quali
provengono effettivamente le uve da cui il vino e' stato ottenuto e
la cui delimitazione territoriale e' definita nell'allegato 3 al
presente disciplinare:
1. Castellina;
2. Castelnuovo Berardenga;
3. Gaiole;
4. Greve;
5. Lamole;
6. Montefioralle;
7. Panzano;
8. Radda;
9. San Casciano;
10. San Donato in Poggio;
11. Vagliagli.
Le unita' geografiche Lamole, Montefioralle e Vagliagli sono
utilizzabili in etichetta a decorrere dalla fine del terzo anno
dall'entrata in vigore della presente modifica del disciplinare. Alla
conclusione di tale periodo, le aziende con vigneti ricadenti nelle
predette unita', che per almeno una vendemmia nel triennio precedente
abbiano utilizzato in etichetta i nomi delle rispettive unita' Greve
o Castelnuovo Berardenga, possono continuare tale esclusivo utilizzo
in via definitiva, a condizione che tale scelta sia comunicata al
consorzio di tutela ed all'organismo di certificazione competente.
Nella etichettatura e presentazione dei vini Chianti Classico
di cui all'art. 1, e' consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati o collettivi,
purche' non si confondano con le unita' geografiche aggiuntive, fatto
salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato
laudativo e non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente
circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle
specifiche norme vigenti in materia.
E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non
abbiano significato laudativo
Nella etichettatura e presentazione del vino Chianti Classico
Gran Selezione, il nome dell'unita' geografica aggiuntiva dovra'
essere riportato in etichetta nel medesimo campo visivo delle
indicazioni obbligatorie.
L'unita' geografica aggiuntiva dovra' seguire la menzione
tradizionale «Gran Selezione».
I caratteri per l'indicazione delle unita' geografiche
aggiuntive devono avere un'altezza non superiore a quella dei
caratteri che compongono la denominazione Chianti Classico e la
menzione Gran Selezione.».
Allegato 3
1. U.G.A. Castellina
I confini della UGA di Castellina coincidono con i confini
amministrativi del Comune di Castellina in Chianti.
2. U.G.A. Castelnuovo Berardenga
Partendo dal ponte della strada provinciale di Castelnuovo
Berardenga n. 62 sul torrente Arbia in localita' Pianella, il confine
della U.G.A. segue, direzione nord est, quello amministrativo del
Comune di Castelnuovo Berardenga e quindi quello della zona di
produzione del vino Chianti Classico DOCG fino a raggiungere il
torrente Arbia a sud dell'abitato di Pianella. Da qui il confine
segue per un breve tratto il corso del fiume Arbia in direzione nord
fino al ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n.
62 sul torrente Arbia.
3. U.G.A. Gaiole
I confini della UGA di Gaiole coincidono con i confini
amministrativi del Comune di Gaiole in Chianti.
4. U.G.A. Greve
Partendo dalla confluenza del «Fosso delle Spugne» nel fiume
«Greve», il confine dell'UGA risale il corso del fiume «Greve», in
direzione sud, passando attraverso l'abitato di Greve in Chianti fino
al toponimo Molino (delle due Colte); risale il borro della Luicella
in direzione nord-est fino all'imbocco di un sentiero che procede in
direzione ovest fino all'incrocio fra la strada Comunale di Lamole e
la strada vicinale per Casole, a sud ovest dell'abitato di
Castellinuzza.
Da tale incrocio il confine segue un sentiero che si addentra nel
bosco, in direzione nord, che si congiunge alla vecchia strada
«Comunale delle Corti» alla quota di 420 mslm, ad est del toponimo di
Prenzano; segue quindi il percorso della strada «Comunale delle
Corti» in direzione nord est passando a nordovest dell'abitato di
Castellinuzza, attraversando il borro della Lastra e raggiungendo la
casa denominata Le Lastre. Seguendo ancora la strada «Comunale delle
Corti» il confine arriva fino al «Borro dell'Anderiglia»; risale il
corso del «Borro dell'Anderiglia» e il corso del «Borro delle
Palacce» in direzione est; dall'origine del borro, proseguendo per
circa 50 metri in direzione est il confine raggiunge la strada
poderale posta a valle del toponimo «Poggio Corvo» e seguendo detta
strada in direzione sud - est, attraversa il borro delle Ramacce in
prossimita' del Piano di Lettieri, ad ovest del toponimo «Fattoria di
San Michele». Il confine prosegue quindi su un sentiero, che sempre
in direzione sud - est si congiunge alla strada vicinale da Lamole a
S. Michele a una quota di 839 metri; da li' segue in direzione sud -
ovest la strada vicinale da Lamole a S. Michele per circa 700 metri
fino all'imbocco di una strada poderale che, procedendo in direzione
sud - est, si ricongiunge con la strada vicinale di Pian
dell'Ospedale, che segue in direzione sudest fino al ricongiungimento
con i confini amministrativi del Comune di Greve in Chianti. Da qui,
segue il confine amministrativo in verso antiorario fino alla
confluenza del fosso delle Spugne nel torrente Greve.
5. U.G.A. Lamole
Il confine della U.G.A di Lamole, partendo dal toponimo «Il
Sodo», segue la strada «comunale di Bracciano» in direzione ovest per
circa 350 metri per poi seguire in direzione nord est il fosso che si
immette come primo affluente di sinistra nel Torrente Greve in
prossimita' di Casa Le Volpaie. Da qui segue quindi il percorso del
torrente Greve in direzione nord fino all'immissione del «Borro della
Luicella» in prossimita' del toponimo Molino (delle due Colte) e
risale il borro della Luicella in direzione nord-est fino all'imbocco
di un sentiero che procede in direzione ovest fino all'incrocio fra
la strada Comunale di Lamole e la strada vicinale per Casole, a sud
ovest dell'abitato di Castellinuzza.
Da tale incrocio il confine segue un sentiero che si addentra nel
bosco, in direzione nord e che si congiunge alla vecchia strada
Comunale delle Corti alla quota di 420 mslm, ad est del toponimo di
Prenzano. Il confine segue quindi il percorso della strada Comunale
delle Corti in direzione nord est passando a nordovest dell'abitato
di Castellinuzza, attraversando il borro della Lastra e raggiungendo
la casa denominata Le Lastre. Seguendo ancora il tracciato della
strada Comunale delle Corti il confine arriva fino al Borro
dell'Anderiglia.
Da questo punto il confine risale il corso del Borro
dell'Anderiglia e quindi il corso del Borro delle Palacce in
direzione est. Dall'origine del borro, proseguendo per circa 50 metri
in direzione est, il confine raggiunge la strada poderale posta a
valle del toponimo Poggio Corvo e seguendo detta strada in direzione
sud - est, attraversa il borro delle Ramacce in prossimita' del Piano
di Lettieri, ad ovest della Fattoria di San Michele. Il confine
prosegue su un sentiero, che sempre in direzione sud - est si
congiunge alla strada vicinale da Lamole a S. Michele a una quota di
839 metri; da li' segue in direzione sud - ovest la strada vicinale
da Lamole a S. Michele per circa 700 metri fino all'imbocco di una
strada poderale che, procedendo in direzione sud - est, si
ricongiunge con la strada vicinale di Pian dell'Ospedale, che segue
in direzione sudest fino al ricongiungimento con i confini
amministrativi del Comune di Greve in Chianti. Da qui, seguendo il
confine amministrativo in direzione sudovest raggiunge il toponimo
«Il Sodo».
6. U.G.A. Montefioralle
Partendo dal toponimo «Casa La Paurosa», all'incrocio della S.P.
118 «Panzano - Testalepre» e la S. C. «del Castello di
Montefioralle», il confine della U.G.A. di Montefioralle segue in
direzione nord ovest il confine amministrativo del Comune di Greve in
Chianti, rappresentato dalla S.P. 118 «Panzano - Testalepre», dal
fosso delle Fontanelle e poi dal Fosso delle Spugne, fino alla sua
confluenza nel Torrente Greve.
Da qui il confine dell'UGA risale il corso del Torrente Greve, in
direzione sud, passando attraverso l'abitato di Greve in Chianti fino
al toponimo «Ponte nuovo», in corrispondenza del Borro della
Rimbecca. Segue quindi il corso del Borro della Rimbecca per tutta la
sua lunghezza e, una volta raggiunto il punto iniziale continua in
linea retta fino a trovare il sentiero che si snoda in prossimita'
del crinale di Punta Pernano, fra i toponimi Panzanello e Pernano e
costeggia il lato esposto a nord ovest di «Punta Pernano», per poi
ricongiungersi alla Strada Provinciale 118 a sud del toponimo Santa
Teresa.
Il confine prosegue lungo la S.P. 118 per circa 1,4 km in
direzione nord, per poi svoltare ad est nella strada vicinale
dell'Acquadiaccia fino a raggiungere, con una strada poderale, il
toponimo «Casa Acquadiaccia». Da questa il confine segue una strada
interpoderale in direzione nord- ovest per circa 120 metri per poi
svoltare ad est in direzione del toponimo «Casalone», sempre su
strada interpoderale per circa 100 metri; quindi svolta in direzione
nord ovest e procede seguendo la strada poderale che delimita il
bosco fino a raggiungere la quota di 500 mslm da qui, in linea retta,
raggiunge lo spigolo nord est del fabbricato ovest del toponimo «Le
Fate»; segue il percorso della strada privata di accesso fino alla
strada Comunale del Castello di Montefioralle e ne segue l'andamento
in direzione ovest fino al ricongiungimento alla S.P. 118 in
prossimita' di Casa La Paurosa.
7. U.G.A. Panzano
Partendo dal toponimo «Casa La Paurosa», all'incrocio della S.P.
118 «Panzano - Testalepre» e la S. C. «del Castello di
Montefioralle», il confine della U.G.A. di Panzano procede in
direzione ovest seguendo il confine amministrativo del Comune di
Greve in Chianti e continuando a seguire il confine comunale in
direzione sud ed est fino a raggiungere il toponimo «Il Sodo», sulla
strada «comunale di Bracciano». Da questo punto il confine segue la
strada «comunale di Bracciano» in direzione ovest per circa 350 metri
per poi seguire in direzione nord est il fosso che si immette come
primo affluente di sinistra nel torrente «Greve» in prossimita' di
Casa Le Volpaie. Da qui il confine segue verso nord il percorso del
torrente Greve fino al toponimo «Ponte Nuovo», in corrispondenza
dell'immissione del «Borro della Rimbecca». Segue quindi il corso del
borro della Rimbecca per tutta la sua lunghezza e, una volta
raggiunto il punto iniziale continua in linea retta fino a trovare il
sentiero che si snoda in prossimita' del crinale di Punta Pernano,
fra i toponimi Panzanello e Pernano, costeggia il lato esposto a nord
ovest di «Punta Pernano», per poi ricongiungersi alla Strada
Provinciale 118 a sud del toponimo Santa Teresa.
Il confine prosegue lunga la S.P. 118 per circa 1,4 km in
direzione nord, per poi svoltare ad est nella strada vicinale
dell'Acquadiaccia e fino a raggiungere, con una strada poderale, il
toponimo «Casa Acquadiaccia». Da questa il confine segue una strada
interpoderale in direzione nord- ovest per circa 120 metri per poi
svoltare ad est in direzione del toponimo «Casalone», sempre su
strada interpoderale per circa 100 metri , quindi svolta in direzione
nord ovest e procede seguendo la strada poderale che delimita il
bosco fino a raggiungere la quota di 500 mslm da qui, in linea retta,
raggiunge lo spigolo nord est del fabbricato ovest del toponimo «Le
Fate»; segue il percorso della strada privata di accesso fino alla
strada Comunale del Castello di Montefioralle e ne segue l'andamento
in direzione ovest fino al ricongiungimento alla S.P. 118 in
prossimita' di Casa La Paurosa.
8. U.G.A. Radda
I confini della UGA di Radda coincidono con i confini
amministrativi del Comune di Radda in Chianti.
9. U.G.A. San Casciano
I confini della UGA di San Casciano coincidono con i confini
della zona di produzione del vino Chianti Classico DOCG compresa nei
limiti amministrativi del Comune di San Casciano in Val di Pesa.
10. U.G.A. San Donato in Poggio
I confini della UGA di San Donato coincidono con i confini della
zona di produzione del vino Chianti Classico DOCG compresa nei limiti
amministrativi dei comuni di Barberino Tavarnelle e Poggibonsi.
11. U.G.A. Vagliagli
Partendo dal ponte della strada provinciale di Castelnuovo
Berardenga n. 62 sul torrente Arbia in localita' Pianella e
procedendo in direzione nordovest, i confini della U.G.A. di
Vagliagli seguono i confini del limite amministrativo Comunale per la
parte ovest del territorio comunale, fino alla confluenza del Borro
di Querciola nel Torrente Arbia. Da qui il confine della U.G.A. segue
per un breve tratto il corso del fiume Arbia in direzione nord fino a
ricongiungersi al limite comunale al ponte della strada provinciale
di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia.
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