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Chianti Classico Docg

Pubblicato da disciplinare

La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» e' contraddistinta in via  esclusiva ed obbligatoria dal marchio «Gallo Nero».
Il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta piu'  idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata  la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per  il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del Governo all'uso  Toscano.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 giugno 2023  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e  garantita dei vini «Chianti Classico».

Vai al NUOVO DISCIPLINARE
(23A03731)

(GU n.152 del 1-7-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217
del 30 agosto 1967 e sul sito internet del Ministero - Sezione
qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Chianti classico» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290
del 20 ottobre 1984 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico»
ed approvato il relativo disciplinare di produzione
Visto il reg. esecuzione (UE) n. 2018/1786 del 19 novembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L/293 del
20 novembre 2018 e la rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. C/373 del 5 novembre 2019, con il quale e'
stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Chianti classico»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio vino Chianti classico con
sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), intesa ad ottenere la modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti classico»,
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6
dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei
vini «Chianti classico»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 90 del 14 aprile 2023, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Vista la nota datata 31 marzo 2023 del Consorzio vino Chianti
classico concernente la richiesta per rendere retroattive le
disposizioni di cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare
di produzione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia
2022 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in
possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne
sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di
controllo;
Vista la nota del 19 aprile 2023 della Regione Toscana, indirizzata
al Consorzio vino Chianti classico, con la quale la medesima dichiara
che nulla osta all'accoglimento della richiesta del Consorzio, a
condizione che sia garantita la piena tracciabilita' dei prodotti che
intendono fregiarsi del riferimento alle Unita' geografiche
aggiuntive, suggerendo di consentire l'utilizzo delle UGA in
etichetta a decorrere dai prodotti della vendemmia 2021;
Vista la comunicazione presentata in data 2 maggio 2023 dal
competente organismo di controllo, con la quale il medesimo dichiara
di poter verificare l'utilizzo delle Unita' geografiche aggiuntive
anche a tutte le vendemmie antecedenti l'entrata in vigore delle
nuove disposizioni, previa comunicazione sistematica da parte delle
aziende delle movimentazioni di vino atto e di vino certificato con
la specifica delle UGA;
Vista la nota del 26 maggio 2023 della Regione Toscana con la quali
la medesima regione, in seguito alla richiesta da parte del Ministero
di eventuali osservazioni in merito alla sopra citata dichiarazione
dell'Organismo di controllo, dichiara di non avere ulteriori
osservazioni da rappresentare in merito a quanto gia' espresso con
nota del 19 aprile 2023, rispetto a quanto dichiarato dall'OdC;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Chianti classico» ed il relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonche' per
rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2023/2024 e,
relativamente alla possibilita' di indicare in etichetta il
riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive, anche per le giacenze
di prodotti derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti che siano
rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione
consolidato con le medesime modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti
classico» cosi' come da ultimo modificato con il reg. esecuzione UE
n. 2018/1786, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 90 del 14 aprile 2023.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti
classico», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1,
e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente
negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2023/2024.
Inoltre, le modifiche relative alla possibilita' di inserire in
etichetta il riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive sono
applicabili anche nei riguardi delle produzioni di vini gia'
certificati o atti a diventare DOCG «Chianti classico» con menzione
Gran selezione derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti, a
condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti
stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la
rispondenza da parte del competente Organismo di controllo. Tali
partite possono essere immesse al consumo successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto di cui al comma 1,
allorche' per le relative tipologie di prodotti siano rispettati i
tempi di elaborazione ed i termini di immissione al consumo stabiliti
dall'art. 5 dell'allegato disciplinare.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Chianti classico» di
cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
Sezione qualita' - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI CLASSICO».

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti
classico», anche accompagnata dalle menzioni «Riserva» e «Gran
selezione», e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.
Base ampelografica

1. Il vino «Chianti classico» ed il vino Chianti classico con
menzione Riserva devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di
produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Sangiovese dall'80% fino al 100%;
Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve a
bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella
Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie
iscritta.
Tali vitigni, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di
vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio
2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato 1 del
presente disciplinare.
2. Il vino «Chianti classico» con menzione Gran selezione deve
essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata
dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese dal 90% fino al 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve
dei vitigni Colorino, Canaiolo, Ciliegiolo, Mammolo, Pugnitello,
Malvasia Nera, Foglia Tonda, Sanforte, insieme o disgiuntamente nella
misura massima del 10% della superficie iscritta.
3. Le disposizioni di cui al punto 2 entrano in vigore a partire
dalla 5° vendemmia successiva alla data di approvazione della
presente modifica del disciplinare.
Fino a tale data sono da ritenere idonei alla produzione del vino
Chianti classico Gran selezione anche i vigneti conformi al comma 1.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Chianti classico» e' la zona delimitata con
decreto interministeriale 31 luglio 1932, confermata con l'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 930 del 12 luglio 1963,
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1967, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 1984 e dall'art. 5 della legge 164 del 10 febbraio 1992,
dall'art. 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e dall'art.
3 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 5
agosto 1996, regolata autonomamente ai sensi del menzionato art. 5
della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e art. 6 del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61.
Tale zona e' cosi' delimitata:
incominciando dalla descrizione del confine della parte di
questa zona che appartiene alla Provincia di Siena, si prende come
punto di partenza quello in cui il confine fra le due Provincie di
Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso
Pancole in Comune di Castelnuovo Berardenga.
Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo
affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera
che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale
fino all'Ombrone (quota 298).
Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove
incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo
Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il
fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi
ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota
227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi
volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e
265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il
confine amministrativo fra i Comuni di Siena e Castelnuovo
Berardenga.
Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli
amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina,
Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del
Borro di Granaio, il confine della Provincia di Firenze, che segue
fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale
toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a
incontrare nuovamente il confine provinciale, che e' pure quello tra
i Comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando
in Provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del
confine della parte di questa zona che appartiene alla Provincia di
Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove
fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo
fra i Comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto,
per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando
per ca' Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada
S. Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea
virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il
torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un
primo tratto col confine amministrativo fra i Comuni di S. Casciano
Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto.
Da questo punto il confine della zona coincide con i confini
amministrativi dei Comuni di San Casciano e Greve.
Qui si rientra nella Provincia di Siena ed il confine della zona
del Chianti classico coincide con quello amministrativo dei Comuni di
Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo
Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di
questa zona.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino «Chianti classico» devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire
all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche
peculiari dell'uva e del vino. In particolare, e' vietata ogni forma
di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. E' vietata
qualsiasi pratica di forzatura. E' tuttavia consentita la pratica
dell'irrigazione di soccorso.
3. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
allo schedario viticolo per la denominazione «Chianti classico»,
unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i
cui terreni - situati ad un'altitudine non superiore a 700 metri
s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo
marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.
4. Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti
nello schedario viticolo per la denominazione «Chianti classico», i
vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a
predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi,
anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata.
5. Nella zona di produzione di cui all'art. 3 non si potranno
impiantare e iscrivere vigneti allo schedario viticolo per la
denominazione «Chianti» DOCG ne' produrre vini «Chianti» DOCG e
«Chianti» Superiore DOCG.
6. Al momento dell'impianto la densita' minima dei ceppi ad
ettaro dovra' essere di 4400 ceppi.
7. La produzione massima di uva consentita ad ettaro e' di T. 7,5
e la resa media per ceppo non puo' essere superiore a kg. 2.
8. In deroga a quanto sopra stabilito ai punti 6 e 7, per gli
impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente
disciplinare si applica la normativa previgente.
9. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Chianti classico» devono essere riportati
nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
10. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra
indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
11. Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte
a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino
atto a divenire «Chianti classico» un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 11,50 % vol.
12. La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varieta'
complementari di cui all'art. 2 e la successiva elaborazione in vino
possono avvenire, in tutto o in parte, in maniera separata, purche'
l'assemblaggio dei vini cosi' ottenuti con il vino derivante dalle
uve della varieta' Sangiovese sia effettuato prima della richiesta
della certificazione della relativa partita prevista dalla normativa
vigente e/o prima della eventuale commercializzazione di cui al punto
successivo.
13. Le partite di vino «Chianti classico» possono essere oggetto
di commercializzazione solo se provviste del relativo certificato di
idoneita' rilasciato dal competente Organismo di controllo. I
soggetti che intendono commercializzare in zona di produzione partite
di vino nuovo ancora in fermentazione destinato alla DOCG Chianti
classico, devono darne comunicazione all'Organismo di controllo
incaricato, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento
stesso.
In caso di assemblaggio di partite gia' certificate, per la
partita assemblata deve essere richiesto un nuovo certificato di
idoneita' analitica ed organolettica.
14. I vini «Chianti classico» a cui e' attribuita la menzione
«Gran selezione» devono essere ottenuti esclusivamente dalla
vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda
imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della
stessa; qualora dette uve vengano conferite a societa' cooperative,
le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da
queste imbottigliati separatamente.
15. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino
«Chianti classico» solo a partire dal terzo anno dall'impianto.
Tuttavia, in tale 3° anno la produzione massima consentita di uva e'
ridotta al 40% e quindi da 7,5 a 3 T./ha.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento
devono essere effettuate all'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3.
2. Tuttavia sono consentite su autorizzazione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della
Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio vino Chianti
classico, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma
non oltre dieci chilometri in linea d'area dal confine, sempre che
tali cantine risultino preesistenti alla data del 1° gennaio 2008 che
siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente
o collettivamente, uve idonee alla produzione di «Chianti classico»
ottenute da vigneti propri o in conduzione.
3. Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate.
4. Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in
bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3.
5. Conformemente all'art. 8 del reg. 607/2009, l'imbottigliamento
o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica
delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione del vino
Chianti classico DOCG, garantirne l'origine e assicurare l'efficacia
dei relativi controlli.
6. Tuttavia, le cantine, in possesso di autorizzazione a
vinificare fuori zona ai sensi del precedente comma 2 del presente
articolo possono effettuare, nel medesimo centro aziendale, anche le
operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia di
vino proveniente da vinificazione di uve atte a divenire «Chianti
classico» ottenute da vigneti propri o in conduzione singolarmente o
collettivamente.
7. Restano valide tutte le autorizzazioni all'imbottigliamento
fino ad oggi rilasciate.
8. Inoltre, in presenza di particolari situazioni contingenti ed
in ogni caso per un periodo transitorio non superiore a tre anni, le
operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia
possono essere consentite, previo parere favorevole del Consorzio
vino Chianti classico, su autorizzazione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali a cantine che siano
situate nelle Province di Firenze e Siena e limitrofe alle province
suddette nell'ambito della Regione Toscana, alle seguenti condizioni:
le cantine siano di pertinenza di aziende che gia'
imbottigliano vino «Chianti classico» in zona di produzione da almeno
dieci anni;
tali operazioni riguardino vino che e' stato trasferito gia'
certificato Chianti classico DOCG e vengono eseguite entro il termine
di validita' della certificazione stessa.
9. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali,
leali e costanti consentite dalla normativa vigente.
10. E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali, ferma restando la produzione massima
di vino per ettaro ed il rispetto del titolo alcolometrico minimo
naturale delle uve di cui all'art. 4.
L'eventuale arricchimento dovra' essere effettuato o con mosto
concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del
vino «Chianti classico», oppure con mosto concentrato rettificato o
zucchero d'uva.
11. Per i mosti e i vini destinati a Chianti classico «Gran
selezione» non e' consentito l'arricchimento con l'aggiunta di
prodotti esogeni; in ogni caso l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale non deve superare l'1% vol.
12. Il vino «Chianti classico» puo' essere immesso al consumo
soltanto a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo alla
vendemmia.
13. Il vino «Chianti classico» destinato a «Riserva» puo' essere
immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad
almeno ventiquattro mesi di invecchiamento di cui affinamento in
bottiglia per almeno tre mesi.
14. Il vino «Chianti classico» destinato a «Gran selezione» puo'
essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad
almeno trenta mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia
per almeno tre mesi.
15. Il periodo dell'affinamento del vino «Chianti classico»
destinato a «Riserva» e del vino «Chianti classico» destinato a Gran
selezione potra' essere svolto anche fuori dalla zona di
vinificazione, purche' sulle bottiglie risultino gia' applicate
etichetta e fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato a seguito
della certificazione della relativa partita.
16. Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti classico», all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso, floreale, caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, leggermente tannico che si
affina con il tempo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti classico» Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche;
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso fruttato e persistente;
sapore: secco, equilibrato di buona tannicita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti classico» Gran selezione, all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: speziato e persistente;
sapore: secco, persistente, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti classico» possono talvolta presentare lieve sentore di
legno.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti
classico» e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal
marchio «Gallo Nero» nella forma grafica e letterale allegata al
presente disciplinare (Allegato n. 2) in abbinamento inscindibile con
la denominazione Chianti classico.
2. Entro dodici mesi dall'autorizzazione transitoria di cui
all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, tutti i
confezionatori hanno l'obbligo di apporre il marchio «Gallo Nero»
sulla bottiglia. Tale marchio e' distribuito dal Consorzio di tutela
del vino Chianti classico o stampato sull'etichetta dalle Aziende
interessate e deve essere utilizzato e apposto sulle bottiglie con le
modalita' stabilite dal citato Consorzio attraverso apposito
regolamento. Le prescrizioni di tale regolamento consortile sono
applicate anche nei confronti dei non aderenti al Consorzio ai sensi
dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile
2010.
3. Nella designazione del vino Chianti classico puo' essere
utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga
riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei
documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco
regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n.
61/2010.
4. Per il vino «Chianti classico» con menzione Gran selezione, e'
consentito inoltre l'uso in etichetta di una delle seguenti unita'
geografiche aggiuntive riferite ad aree dalle quali provengono
effettivamente le uve da cui il vino e' stato ottenuto e la cui
delimitazione territoriale e' definita nell'allegato 3 al presente
disciplinare:
1. Castellina;
2. Castelnuovo Berardenga;
3. Gaiole;
4. Greve;
5. Lamole;
6. Montefioralle;
7. Panzano;
8. Radda;
9. San Casciano;
10. San Donato in Poggio;
11. Vagliagli.
Le unita' geografiche Lamole, Montefioralle e Vagliagli sono
utilizzabili in etichetta a decorrere dalla fine del terzo anno
dall'entrata in vigore della presente modifica del disciplinare. Alla
conclusione di tale periodo, le aziende con vigneti ricadenti nelle
predette unita', che per almeno una vendemmia nel triennio precedente
abbiano utilizzato in etichetta i nomi delle rispettive Unita' Greve
o Castelnuovo Berardenga, possono continuare tale esclusivo utilizzo
in via definitiva, a condizione che tale scelta sia comunicata al
Consorzio di tutela ed all'Organismo di certificazione competente.
Nella etichettatura e presentazione dei vini Chianti classico di
cui all'art. 1, e' consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati o collettivi,
purche' non si confondano con le unita' geografiche aggiuntive, fatto
salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato
laudativo e non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente
circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle
specifiche norme vigenti in materia.
E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano
significato laudativo
Nella etichettatura e presentazione del vino Chianti classico
Gran selezione, il nome dell'Unita' geografica aggiuntiva dovra'
essere riportato in etichetta nel medesimo campo visivo delle
indicazioni obbligatorie.
L'Unita' geografica aggiuntiva dovra' seguire la menzione
tradizionale «Gran selezione».
I caratteri per l'indicazione delle Unita' geografiche aggiuntive
devono avere un'altezza non superiore a quella dei caratteri che
compongono la denominazione Chianti classico e la menzione Gran
selezione.
5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti
classico» per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata
di produzione delle uve.
6. Nell'etichettatura e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato»,
«superiore», «vecchio» e similari, ad eccezione di quelle previste
nel presente disciplinare.
7. Il termine «Classico» nell'etichettatura dei vini rispondenti
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire
la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali
a quelli utilizzati per questa.

Art. 8.
Confezionamento

1. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti classico» e' consentita l'immissione al consumo soltanto in
recipienti di vetro del tipo bottiglia bordolese in tutti i formati
ammessi e fiasco toscano come definito nelle sue caratteristiche
dall'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 82 del 20 febbraio 2006.
Sono inoltre consentite altre forme di bottiglie tradizionali
consone ai caratteri di un vino di pregio, su apposita autorizzazione
del Consorzio di tutela alle ditte richiedenti.
2. L'uso del fiasco toscano non e' consentito per il
confezionamento del vino «Chianti classico» Riserva e del vino
«Chianti classico» Gran selezione.
3. Per il confezionamento del vino «Chianti classico» deve essere
usato esclusivamente il tappo a sughero raso bocca. Fanno eccezione i
recipienti con tappi a corona o capsule a strappo per le capacita'
fino a litri 0,250.

Art. 9.
Legame con il territorio

A) Informazioni sulla zona geografica
A1) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita «Chianti classico» si estende per 71.800 ettari, e'
situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del
territorio delle Province di Firenze (30.400 ettari) e Siena
(41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni
di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole
in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano
Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa e
Castelnuovo Berardenga.
Il territorio puo' essere assimilato ad una placca di forma
rettangolare, incernierata dai Monti del Chianti che ne costituiscono
il confine orientale; a nord i confini seguono il corso del fiume
Greve, ad ovest il fiume Pesa e Elsa, a sud le sorgenti dei fiume
Ombrone e Arbia.
Morfologicamente l'ambiente puo' essere definito un altipiano,
trattandosi di un complesso collinare con quota base intorno ai 200
metri s.l.m. ed una elevazione media non superiore, in generale, ai
600, scavato con pendenze non prolungate ma talvolta ripide.
Geologicamente, il corpo della regione, articolato sui Monti del
Chianti, e' uno scudo di scisti argillosi (galestri) con inserimenti
di argille scagliose alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini.
Il suolo e' in genere poco profondo, recente, bruno, con
struttura che va dall'argilloso-sabbioso, al ciottoloso con medie
percentuali di argilla; chimicamente e' caratterizzato da modesta
quantita' di sostanza organica, ridotta presenza in fosforo
assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili.
L'orografia collinare determina una notevole complessita' della
idrografia di superficie, con corsi d'acqua a regime torrentizio e
una notevole difficolta' nel controllo delle acque anche in relazione
a specifici andamenti pluviometrici.
Il clima e' di tipo continentale, con temperature anche molto
basse in inverno - al di sotto dei 4-5 gradi, - ed estati siccitose e
roventi, durante le quali, non di rado si superano i 35 gradi.
Discrete sono le escursioni termiche nell'arco della giornata, anche
a causa di un'altitudine piuttosto accentuata. Le precipitazioni
annue si attestano attorno al 800/900 millimetri di pioggia, con una
certa prevalenza nel tardo autunno e in primavera.
La vite ha da sempre, qui, rappresentato la principale coltura
per l'eccellente qualita' della sua produzione.
A2) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Il territorio sopra descritto e' una terra di antiche tradizioni
vinicole di cui esistono testimonianze etrusche e romane proprie
legale al mondo del vino. In epoca medievale il Chianti fu terra di
continue battaglie fra le Citta' di Firenze e Siena e in quel
periodo, nacquero villaggi e badie, castelli e roccaforti,
trasformati poi in parte in ville e residenze. Fu quindi alla fine
del Medioevo che grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della
vite che acquisto' progressivamente importanza economica e fama
internazionale.
Del vino che nasce in questa terra se ne fa menzione a partire
dal 1200 su manoscritti, cronache, documenti storici. Al 1398 risale
il primo documento notarile in cui il nome Chianti appare riferito al
vino prodotto in questa zona. Gia' nel '600 le esportazioni in
Inghilterra non erano piu' occasionali.
La zona di produzione del Chianti classico e' la prima zona di
produzione vinicola al mondo ad essere stata definita per legge, con
un bando del 1716 del granduca di Toscana Cosimo III. Detto bando
specificava i confini delle zone entro i quali potevano essere
prodotti i vini Chianti («per il Chianti e' restato determinato e
sia. Dallo Spedaluzzo fino a Greve; di li' a Panzano, con tutta la
Podesteria di Radda, che contiene tre terzi, cioe' Radda, Gajole e
Castellina, arrivando fino al confine dello Stato di Siena») ed
istituiva una congregazione di vigilanza sulla produzione la
spedizione, il controllo contro le frodi ed il commercio dei vini
(una sorta di progenitore dei Consorzi).
Fino a tutto il 1700 il vino della zona del Chianti veniva
prodotto utilizzando solo le uve del vitigno sangiovese; dai primi
anni del 1800 si inizio' ad applicare la pratica di mescolare
varieta' diverse di uve per migliorare la qualita' del vino prodotto.
In quel periodo vennero sperimentate varie miscele, ma fu il
Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la
composizione da lui ritenuta piu' idonea per ottenere un vino rosso
piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la
base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto
(denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di
Malvasia; e l'applicazione della pratica del Governo all'uso Toscano.
Non essendo la produzione del territorio, a quel tempo, in grado
di far fronte alla crescente domanda, si comincio' a produrre vino,
con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei
territori limitrofi, ottenendo prodotti che, in un primo tempo,
venivano chiamati all'«uso Chianti», e che in seguito, vennero
addirittura venduti come Chianti tout court.
Il famoso vino prodotto nella zona geografica del Chianti veniva
quindi «imitato» in altre parti della Toscana rendendo necessaria la
creazione di un organismo che lo tutelasse dai plagi. A tale scopo il
14 maggio 1924 un gruppo di 33 produttori da' vita al Consorzio per
la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine. Nel 1932 un
decreto interministeriale riconobbe al vino della zona di origine
piu' antica Chianti il diritto di avvalersi della specificazione
«Classico» in quanto prodotto nella zona storica. Fu quindi in questa
occasione che per la prima volta venne definitiva la denominazione
Chianti classico.
A conclusione di un iter durato 70 anni con il decreto 5 agosto
1996 al vino Chianti classico viene riconosciuta la propria autonomia
dal Chianti generico con un disciplinare specifico.
I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato
l'utilizzo del vitigno autoctono Sangiovese, tanto che il vino
Chianti classico puo' essere prodotto anche con il 100% di questo
vitigno perpetuando il mantenimento di tecniche colturali che non
modificano le caratteristiche peculiari dell'uva. A questo proposito
nel 1987 ha avuto inizio un importantissimo Progetto di ricerca
denominato «Chianti classico 2000» che ha selezionato ed omologato
nuovi cloni di Sangiovese e Colorino.
Le forme di allevamento tradizionali sono rappresentate dal guyot
e da una sua derivazione denominata «archetto toscano» e dal cordone
speronato. Sono inoltre stabilite le rese di uva e vino ad ettaro (75
q.li uva pari a 52,50 ettolitri di vino) che risultano essere le piu'
basse d'Italia. Il vino d'annata puo' essere immesso al consumo non
prima del 1° ottobre successivo alla vendemmia mentre per la riserva
si devono attendere ventiquattro mesi di cui almeno 3 con affinamento
in bottiglia.
La gestione della denominazione e' assegnata ed assicurata dal
Consorzio vino Chianti classico fondato nel 1924, il primo in Italia,
organismo che racchiude tutte le categorie produttive (viticoltori,
vinificatori, imbottigliatori) e e' rappresentativo del 90% della
produzione medesima.
B) Informazioni sulla qualita' e caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
L'insieme dei fattori naturali ed umani sopra analizzati rende il
vino Chianti classico profumato, fruttato, rotondo di color rosso
intenso di sapore asciutto, sapido, con buona struttura, gradazione
alcolica non inferiore 12% e con discreta acidita'.
C) Descrizione dell'interazioni causale tra gli elementi di cui alla
lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B)
Il Sangiovese che compone prevalentemente il vino Chianti
classico e' un'uva molto sensibile ai fattori esterni ed ha la
peculiarita' di interpretare perfettamente le caratteristiche di un
suolo e modificare i propri profumi a secondo del terreno in cui
nasce. Non a caso e' solo in poche zone della Toscana che il
Sangiovese riesce ad avere le sue migliori performance. Il Chianti
classico ha quindi il bouquet floreale di giaggiolo e mammola propri
del terreno arenario di questa zona che costituisce l'elemento
organolettico caratterizzante, con aroma di frutti di bosco che gli
derivano dalla componente calcarea.
Il clima, l'orografia collinare, la morfologia dei terreni sopra
descritti determinano un ambiente luminoso particolarmente adatto
alla corretta maturazione delle uve. Le temperature estive elevate
soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, l'ottima insolazione che
permane nei mesi di settembre ed anche ottobre, le escursioni
termiche tra notte e giorno piuttosto elevate, consentono infatti
alle uve di maturare lentamente e completamente determinando le
caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Chianti
classico, in particolare il colore, il bouquet, la gradazione
alcolica.
La resa di uva ad ettaro che l'esperienza dei viticoltori ha
ricondotto a livelli bassi, agiscono sull'uva determinando un livello
di zuccheri compatibile con gradazioni alcoliche che generalmente non
scendono al di sotto dei 12°.
Le tecniche di vinificazione possono essere diverse per i diversi
vitigni che generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente
in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro
specifiche proprieta' organolettiche.
La professionalita' dei viticoltori chiantigiani comprovati dalla
storia di questo territorio rende possibile il perdurare della
notorieta' del vino Chianti classico e della sua storia.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

1. Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:
Valoritalia S.r.l. - Societa' per la certificazione delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane
via Piave, 24, 00187 Roma
Tel.: +39 06 45437975;
Fax: +39 06 45438908;
e-mail: info@valoritalia.it
2. La societa' Valoritalia S.r.l - societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane, e'
l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto
delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art.
25, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 26 del reg. CE
n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2°
capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012.

Allegato 1

Elenco vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOCG Chianti classico

Nome

|Abrusco N. |
|Aleatico N. |
|Alicante Bouschet N. |
|Alicante N. |
|Ancellotta N. |
|Barbera N. |
|Barsaglina N. |
|Bonamico N. |
|Bracciola Nera N. |
|Cabernet Franc N. |
|Cabernet Sauvignon N. |
|Calabrese N. |
|Caloria N. |
|Canaiolo Nero N. |
|Canina Nera N. |
|Carignano N. |
|Carmenere N. |
|Cesanese d'Affile N. |
|Ciliegiolo N. |
|Colombana Nera |
|Colorino N. |
|Foglia Tonda N. |
|Gamay N. |
|Groppello di S. Stefano N. |
|Groppello Gentile N. |
|Lambrusco Maestri N. |
|Malbech N. |
|Malvasia N. |
|Malvasia Nera di Brindisi N. |
|Malvasia Nera di Lecce N. |
|Mammolo N. |
|Mazzese N. |
|Merlot N. |
|Mondeuse N. |
|Montepulciano N. |
|Petit Verdot N. |
|Pinot Nero N. |
|Pollera Nera N. |
|Prugnolo Gentile N. |
|Pugnitello |
|Rebo N. |
|Refosco dal Peduncolo Rosso N. |
|Sagrantino N. |
|Sanforte N. |
|Schiava Gentile N. |
|Syrah N. |
|Tempranillo N. |
|Teroldego N. |
|Vermentino Nero N. |

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

1. U.G.A. Castellina
I confini della UGA di Castellina coincidono con i confini
amministrativi del Comune di Castellina in Chianti.
2. U.G.A. Castelnuovo Berardenga
Partendo dal ponte della strada provinciale di Castelnuovo
Berardenga n. 62 sul torrente Arbia in localita' Pianella, il confine
della U.G.A. segue, direzione nord est, quello amministrativo del
Comune di Castelnuovo Berardenga e quindi quello della zona di
produzione del vino Chianti classico DOCG fino a raggiungere il
torrente Arbia a sud dell'abitato di Pianella. Da qui il confine
segue per un breve tratto il corso del fiume Arbia in direzione nord
fino al ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n.
62 sul torrente Arbia.
3. U.G.A. Gaiole
I confini della UGA di Gaiole coincidono con i confini
amministrativi del Comune di Gaiole in Chianti.
4. U.G.A. Greve
Partendo dalla confluenza del "Fosso delle Spugne nel fiume
«Greve», il confine dell'UGA risale il corso del fiume «Greve», in
direzione sud, passando attraverso l'abitato di Greve in Chianti fino
al toponimo Molino (delle due Colte); risale il borro della Luicella
in direzione nord-est fino all'imbocco di un sentiero che procede in
direzione ovest fino all'incrocio fra la strada comunale di Lamole e
la strada vicinale per Casole, a sud ovest dell'abitato di
Castellinuzza.
Da tale incrocio il confine segue un sentiero che si addentra nel
bosco, in direzione nord, che si congiunge alla vecchia strada
«Comunale delle Corti» alla quota di 420 mslm, ad est del toponimo di
Prenzano; segue quindi il percorso della strada «Comunale delle
Corti» in direzione nord est passando a nordovest dell'abitato di
Castellinuzza, attraversando il borro della Lastra e raggiungendo la
casa denominata Le Lastre. Seguendo ancora la strada «Comunale delle
Corti» il confine arriva fino al «Borro dell'Anderiglia»; risale il
corso del «Borro dell'Anderiglia» e il corso del «Borro delle
Palacce» in direzione est; dall'origine del borro, proseguendo per
circa 50 metri in direzione est il confine raggiunge la strada
poderale posta a valle del toponimo «Poggio Corvo» e seguendo detta
strada in direzione sud - est, attraversa il borro delle Ramacce in
prossimita' del Piano di Lettieri, ad ovest del toponimo «Fattoria di
San Michele». Il confine prosegue quindi su un sentiero, che sempre
in direzione sud - est si congiunge alla strada vicinale da Lamole a
S. Michele a una quota di 839 metri; da li' segue in direzione sud -
ovest la strada vicinale da Lamole a S. Michele per circa 700 metri
fino all'imbocco di una strada poderale che, procedendo in direzione
sud - est, si ricongiunge con la strada vicinale di Pian
dell'Ospedale, che segue in direzione sudest fino al ricongiungimento
con i confini amministrativi del Comune di Greve in Chianti. Da qui,
segue il confine amministrativo in verso antiorario fino alla
confluenza del fosso delle Spugne nel torrente Greve.
5. U.G.A. Lamole
Il confine della U.G.A di Lamole, partendo dal toponimo «Il
Sodo», segue la strada «comunale di Bracciano» in direzione ovest per
circa 350 metri per poi seguire in direzione nord est il fosso che si
immette come primo affluente di sinistra nel Torrente Greve in
prossimita' di Casa Le Volpaie. Da qui segue quindi il percorso del
torrente Greve in direzione nord fino all'immissione del «Borro della
Luicella» in prossimita' del toponimo Molino (delle due Colte) e
risale il borro della Luicella in direzione nord-est fino all'imbocco
di un sentiero che procede in direzione ovest fino all'incrocio fra
la strada comunale di Lamole e la strada vicinale per Casole, a sud
ovest dell'abitato di Castellinuzza.
Da tale incrocio il confine segue un sentiero che si addentra nel
bosco, in direzione nord e che si congiunge alla vecchia strada
comunale delle Corti alla quota di 420 mslm, ad est del toponimo di
Prenzano. Il confine segue quindi il percorso della strada comunale
delle Corti in direzione nord est passando a nordovest dell'abitato
di Castellinuzza, attraversando il borro della Lastra e raggiungendo
la casa denominata Le Lastre. Seguendo ancora il tracciato della
strada comunale delle Corti il confine arriva fino al Borro
dell'Anderiglia.
Da questo punto il confine risale il corso del Borro
dell'Anderiglia e quindi il corso del Borro delle Palacce in
direzione est. Dall'origine del borro, proseguendo per circa 50 metri
in direzione est, il confine raggiunge la strada poderale posta a
valle del toponimo Poggio Corvo e seguendo detta strada in direzione
sud - est, attraversa il borro delle Ramacce in prossimita' del Piano
di Lettieri, ad ovest della Fattoria di San Michele. Il confine
prosegue su un sentiero, che sempre in direzione sud - est si
congiunge alla strada vicinale da Lamole a S. Michele a una quota di
839 metri; da li' segue in direzione sud - ovest la strada vicinale
da Lamole a S. Michele per circa 700 metri fino all'imbocco di una
strada poderale che, procedendo in direzione sud - est, si
ricongiunge con la strada vicinale di Pian dell'Ospedale, che segue
in direzione sudest fino al ricongiungimento con i confini
amministrativi del Comune di Greve in Chianti. Da qui, seguendo il
confine amministrativo in direzione sudovest raggiunge il toponimo
«Il Sodo».
6. U.G.A. Montefioralle
Partendo dal toponimo «Casa La Paurosa», all'incrocio della s.p.
118 «Panzano - Testalepre» e la S. C. «del Castello di
Montefioralle», il confine della U.G.A. di Montefioralle segue in
direzione nord ovest il confine amministrativo del Comune di Greve in
Chianti, rappresentato dalla s.p. 118 «Panzano - Testalepre», dal
fosso delle Fontanelle e poi dal fosso delle Spugne, fino alla sua
confluenza nel torrente Greve.
Da qui il confine dell'UGA risale il corso del Torrente Greve, in
direzione sud, passando attraverso l'abitato di Greve in Chianti fino
al toponimo «Ponte nuovo», in corrispondenza del Borro della
Rimbecca. Segue quindi il corso del Borro della Rimbecca per tutta la
sua lunghezza e, una volta raggiunto il punto iniziale continua in
linea retta fino a trovare il sentiero che si snoda in prossimita'
del crinale di Punta Pernano, fra i toponimi Panzanello e Pernano e
costeggia il lato esposto a nord ovest di «Punta Pernano», per poi
ricongiungersi alla strada provinciale 118 a sud del toponimo Santa
Teresa.
Il confine prosegue lungo la s.p. 118 per circa 1,4 km in
direzione nord, per poi svoltare ad est nella strada vicinale
dell'Acquadiaccia e fino a raggiungere, con una strada poderale, il
toponimo «Casa Acquadiaccia». Da questa il confine segue una strada
interpoderale in direzione nord-ovest per circa 120 metri per poi
svoltare ad est in direzione del toponimo «Casalone», sempre su
strada interpoderale per circa 100 metri, quindi svolta in direzione
nord ovest e procede seguendo la strada poderale che delimita il
bosco fino a raggiungere la quota di 500 mslm da qui, in linea retta,
raggiunge lo spigolo nord est del fabbricato ovest del toponimo «Le
Fate»; segue il percorso della strada privata di accesso fino alla
strada comunale del Castello di Montefioralle e ne segue l'andamento
in direzione ovest fino al ricongiungimento alla s.p. 118 in
prossimita' di Casa La Paurosa.
7. U.G.A. Panzano
Partendo dal toponimo «Casa La Paurosa», all'incrocio della s.p.
118 «Panzano - Testalepre» e la s. c. «del Castello di
Montefioralle», il confine della U.G.A. di Panzano procede in
direzione ovest seguendo il confine amministrativo del Comune di
Greve in Chianti e continuando a seguire il confine comunale in
direzione sud ed est fino a raggiungere il toponimo «Il Sodo», sulla
strada «comunale di Bracciano». Da questo punto il confine segue la
strada «comunale di Bracciano» in direzione ovest per circa 350 metri
per poi seguire in direzione nord est il fosso che si immette come
primo affluente di sinistra nel torrente «Greve» in prossimita' di
Casa Le Volpaie. Da qui il confine segue verso nord il percorso del
torrente Greve fino al toponimo «Ponte Nuovo», in corrispondenza
dell'immissione del «Borro della Rimbecca». Segue quindi il corso del
borro della Rimbecca per tutta la sua lunghezza e, una volta
raggiunto il punto iniziale continua in linea retta fino a trovare il
sentiero che si snoda in prossimita' del crinale di Punta Pernano,
fra i toponimi Panzanello e Pernano, costeggia il lato esposto a nord
ovest di «Punta Pernano», per poi ricongiungersi alla strada
provinciale 118 a sud del toponimo Santa Teresa.
Il confine prosegue lunga la s.p. 118 per circa 1,4 km in
direzione nord, per poi svoltare ad est nella strada vicinale
dell'Acquadiaccia e fino a raggiungere, con una strada poderale, il
toponimo «Casa Acquadiaccia». Da questa il confine segue una strada
interpoderale in direzione nord-ovest per circa 120 metri per poi
svoltare ad est in direzione del toponimo «Casalone», sempre su
strada interpoderale per circa 100 metri , quindi svolta in direzione
nord ovest e procede seguendo la strada poderale che delimita il
bosco fino a raggiungere la quota di 500 mslm da qui, in linea retta,
raggiunge lo spigolo nord est del fabbricato ovest del toponimo «Le
Fate»; segue il percorso della strada privata di accesso fino alla
strada comunale del Castello di Montefioralle e ne segue l'andamento
in direzione ovest fino al ricongiungimento alla s.p. 118 in
prossimita' di Casa La Paurosa.
8. U.G.A. Radda
I confini della UGA di Radda coincidono con i confini
amministrativi del Comune di Radda in Chianti.
9. U.G.A. San Casciano
I confini della UGA di San Casciano coincidono con i confini
della zona di produzione del vino Chianti classico DOCG compresa nei
limiti amministrativi del Comune di San Casciano in Val di Pesa.
10. U.G.A. San Donato in Poggio
I confini della UGA di San Donato in Poggio coincidono con i
confini della zona di produzione del vino Chianti classico DOCG
compresa nei limiti amministrativi dei Comuni di Barberino Tavarnelle
e Poggibonsi.
11. U.G.A. Vagliagli
Partendo dal ponte della strada provinciale di Castelnuovo
Berardenga n. 62 sul torrente Arbia in localita' Pianella e
procedendo in direzione nordovest, i confini della U.G.A. di
Vagliagli seguono i confini del limite amministrativo Comunale per la
parte ovest del territorio comunale, fino alla confluenza del Borro
di Querciola nel Torrente Arbia. Da qui il confine della U.G.A. segue
per un breve tratto il corso del fiume Arbia in direzione nord fino a
ricongiungersi al limite comunale al ponte della strada provinciale
di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia.

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/denominazioni
Chianti classico
2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione dei vini:
1. Chianti classico
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso, floreale, caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, leggermente tannico che si
affina con il tempo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
|Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | 20,00 |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+

2. Chianti classico «Riserva»
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato e persistente;
sapore: secco, equilibrato di buona tannicita'
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
|Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | 20,00 |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+

3. Chianti classico «Gran selezione»
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: speziato e persistente;
sapore: secco, persistente, equilibrato.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
|Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | 20,00 |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+

5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
il vino Chianti classico Gran selezione deve essere ottenuto
esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti
aziendali dell'imbottigliatore
5.2. Rese massime:
1. Chianti classico (anche Riserva e Gran selezione)
7.500 chilogrammi di uve per ettaro
52,50 ettolitri di vino per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione del vino Chianti classico (anche Riserva
e Gran selezione) e' situata al centro nella Regione Toscana, nel
territorio delle Province di Firenze e Siena. E' stata delimitata con
decreto interministeriale 31 luglio 1932.
Descrizione:
incominciando dalla descrizione del confine della parte di
questa zona che appartiene alla Provincia di Siena, si prende come
punto di partenza quello in cui il confine fra le due Province di
Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso
Pancole in Comune di Castelnuovo Berardenga.
Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo
affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera
che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale
fino all'Ombrone (quota 298).
Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove
incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo
Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il
fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi
ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota
227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi
volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e
265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il
confine amministrativo fra i Comuni di Siena e Castelnuovo
Berardenga.
Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli
amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina,
Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del
Borro di Granaio, il confine della Provincia di Firenze, che segue
fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale
toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a
incontrare nuovamente il confine provinciale, che e' pure quello tra
i Comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando
in Provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del
confine della parte di questa zona che appartiene alla Provincia di
Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove
fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo
fra i Comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto,
per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando
per ca' Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada
S. Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea
virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il
torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un
primo tratto col confine amministrativo fra i Comuni di S. Casciano
Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto.
Da questo punto il confine della zona coincide con i confini
amministrativi dei Comuni di San Casciano e Greve. Qui si rientra
nella Provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti
classico coincide con quello amministrativo dei Comuni di Radda in
Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino
a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.
7. Varieta' di uve da vino
Sangiovese N.
8. Descrizione del legame/dei legami
Chianti classico (anche Riserva e Gran selezione)
Morfologicamente la zona e' un complesso collinare con altitudine
compresa tra 200 e 600 m s.l.m., con pendenze non prolungate ma
talvolta ripide. Geologicamente, il corpo della regione, e' uno scudo
di scisti argillosi (galestri) con inserimenti di argille scagliose
alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini. Il suolo e' in
genere poco profondo, recente, dall'argilloso-sabbioso, al ciottoloso
con medie percentuali di argilla; chimicamente e' caratterizzato da
modesta quantita' di sostanza organica, ridotta presenza in fosforo
assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili. L'orografia
collinare determina corsi d'acqua a regime torrentizio e un notevole
difficolta' nel controllo delle acque anche in relazione a specifici
andamenti pluviometrici. Il clima e' continentale, con temperature
anche molto basse in inverno ed estati siccitose. Discrete sono le
escursioni termiche giornaliere. Le precipitazioni annue sono attorno
a 850 millimetri di pioggia.
Il territorio ha antiche tradizioni vinicole, con testimonianze
etrusche e romane legate al mondo del vino. Dalla fine del Medioevo
grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che
acquisto' importanza economica e fama internazionale. Il vino
prodotto viene menzionato in documenti storici dal 1200; al 1398
risale il primo atto notarile in cui il nome Chianti appare riferito
al vino prodotto in questa zona. La zona del Chianti classico e' la
prima zona di produzione vinicola al mondo ad essere stata definita
con un bando del 1716 del Granduca di Toscana Cosimo III, che
specificava i confini della zona entro i quali potevano essere
prodotti i vini Chianti. il vino Chianti veniva prodotto utilizzando
solo il vitigno sangiovese. Il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834
ed il 1837 divulgo' la composizione piu' idonea per ottenere un vino
rosso piacevole, frizzante che sarebbe poi diventata la base della
composizione ufficiale del vino Chianti: 70% Sangiovese, 15%
Canaiolo, 15% Malvasia; e l'applicazione della pratica del governo
all'uso Toscano. Non essendo la produzione del territorio in grado di
far fronte alla crescente domanda, si comincio' a produrre vino, con
i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei territori
limitrofi. Quindi nel 1924, 33 produttori dettero vita al Consorzio
per la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine e nel
1932 un decreto riconobbe al vino della zona di origine piu' antica
Chianti il diritto di avvalersi della specificazione «Classico» in
quanto prodotto nella zona storica. A conclusione di un iter durato
70 anni nel 1996 al vino Chianti classico viene riconosciuta la
propria autonomia dal Chianti generico con un disciplinare specifico.
I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato
l'utilizzo del vitigno autoctono Sangiovese, perpetuando il
mantenimento di tecniche colturali che non modificano le
caratteristiche peculiari dell'uva.
Le forme di allevamento tradizionali sono il guyot - «archetto
toscano» ed il cordone speronato. Sono inoltre stabilite le rese di
uva e vino ad ettaro (75 q.li uva pari a 52,50 hl di vino), le piu'
basse d'Italia. Il vino d'annata puo' essere immesso al consumo non
prima del 1° ottobre successivo alla vendemmia.
L'insieme dei fattori naturali ed umani rende il vino Chianti
classico profumato, fruttato, rotondo di color rosso intenso di
sapore asciutto, sapido, con buona struttura, gradazione alcolica non
inferiore 12% e con discreta acidita'.
Il Sangiovese, prevalente nel vino Chianti classico, e' sensibile
ai fattori esterni ed ha la peculiarita' di ben interpretare le
caratteristiche del suolo e modificandosi a secondo del terreno in
cui nasce. Non a caso e' solo in poche zone della Toscana che il
Sangiovese riesce ad avere le sue migliori performance. Il Chianti
classico ha il bouquet floreale di giaggiolo e mammola propri del
terreno arenario di questa zona, elemento organolettico
caratterizzante, con aroma di frutti di bosco derivanti dalla
componente calcarea.
Il clima, l'orografia collinare, la morfologia dei terreni
determinano un ambiente luminoso adatto alla corretta maturazione
delle uve. Le temperature estive elevate, l'ottima insolazione che
permane a settembre ed ottobre, le escursioni termiche giornaliere
piuttosto elevate, consentono alle uve di maturare lentamente
determinando le caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del
Chianti classico, in particolare il colore, il bouquet, la gradazione
alcolica. La bassa resa di uva ad ettaro agiscono sull'uva
determinando un livello di zuccheri compatibile con gradazioni
alcoliche che non scendono al di sotto dei 12°. Le tecniche di
vinificazione possono essere diverse per i diversi vitigni che
generalmente vengono vinificati in maniera separata per consentire la
massima espressione delle loro proprieta' organolettiche.
La professionalita' dei viticoltori chiantigiani comprovati dalla
storia di questo territorio rende possibile il perdurare della
notorieta' del vino Chianti classico e della sua storia.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento,
etichettatura, altri requisiti)
1. Chianti classico (anche Riserva e Gran selezione)
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
l'imbottigliamento fatte eccezione per particolari situazioni
indicate all'art. 5 del disciplinare deve aver luogo nella zona
geografica per salvaguardare la qualita' e la reputazione del vino
Chianti classico, garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei
controlli;
Le qualita' e caratteristiche particolari del vino Chianti
classico derivano dalla combinazione di fattori naturali e umani,
sono connesse alla zona geografica d'origine e per essere conservate,
richiedono vigilanza e sforzi. Assicurando agli operatori del settore
vitivinicolo della zona del Chianti classico il controllo anche
dell'imbottigliamento, si e' inteso salvaguardare meglio la qualita'
del prodotto e, di conseguenza, la reputazione della denominazione,
di cui i detti operatori hanno la responsabilita';
Infatti, il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della
regione di produzione potrebbero mettere in pericolo la qualita' del
vino. L'imbottigliamento in zona di produzione contribuisce in modo
decisivo alla salvaguardia delle caratteristiche particolari e della
qualita' del prodotto in quanto l'applicazione e il rispetto di tutte
le regole riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento sono affidate
alle aziende che posseggono le cognizioni e il know-how necessari, e
che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione
acquisita. Solo tali aziende hanno una conoscenza approfondita delle
caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre
evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento della messa in
bottiglia;
E' infatti pacifico che l'imbottigliamento del vino costituisce
un'operazione importante la quale, se non viene effettuata nel
rispetto di condizioni rigorose, puo' nuocere gravemente alla
qualita' del prodotto. Infatti, l'operazione dell'imbottigliare non
si riduce al mero riempimento di recipienti vuoti, ma comporta di
norma, prima del travaso, una serie di complessi interventi enologici
(filtraggio, chiarificazione, trattamento a freddo, ecc.) che, se non
sono eseguiti in conformita' delle regole dell'arte, possono
compromettere la qualita' e modificare le caratteristiche del vino.
2. Chianti classico Gran selezione
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Imbottigliamento da parte del produttore
Descrizione della condizione:
per la particolare tipologia Gran selezione i vini devono
essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte
dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice.
In sostanza il soggetto produttore/conduttore del vigneto deve
coincidere con il soggetto imbottigliatore, senza ulteriori specifici
obblighi relativi alla zona di imbottigliamento oltre quelli gia'
previsti e giustificati per tutta la denominazione.
La Gran selezione rappresenta la massima espressione qualitativa
del vino Chianti classico e per questo e' ottenuta dopo un'accurata
selezione dei vigneti e delle uve migliori, ad opera e sotto la
responsabilita' del viticoltore.
L'ulteriore condizione dell'obbligo di imbottigliare il vino Gran
selezione a cura dello stesso produttore delle uve deriva pertanto
dalla necessita' di garantire il raggiungimento di tutte le peculiari
caratteristiche di un prodotto particolarmente complesso ed unico.
Pertanto per questa tipologia, ancor piu' che per il Chianti
classico generico, e' necessario unificare in un unico soggetto sia
la fase di produzione/ vinificazione che quella di imbottigliamento
al fine di mantenere su un unico operatore ogni forma di
responsabilita' sulla qualita' del prodotto.
3. Chianti classico (anche Riserva e Gran selezione)
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
il segno distintivo del vino Chianti classico e' rappresentato
dalla figura di un «Gallo Nero» che dal 2005 deve apparire
obbligatoriamente su tutte le bottiglie di vino DOCG Chianti
classico.
Questo logo figurativo e nemmeno le parole «Gallo Nero» non puo'
e non deve mai sostituire il nome della DOP Chianti classico. Il
brand in questione e' solo un elemento aggiuntivo obbligatorio da
porre sopra le bottiglie di vino DOP Chianti classico.
4. Chianti classico Gran selezione - Impiego delle Unita'
geografiche aggiuntive
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
nella designazione dei vini «Chianti classico Gran selezione»
e' consentito fare riferimento alle seguenti Unita' geografiche
aggiuntive regolarmente delimitate:
1. Castelnuovo Berardenga
2. Gaiole
3. Greve
4. Lamole
5. Montefioralle
6. Panzano
7. Radda
8. San Casciano
9. San Donato in Poggio
10. Vagliagli

 


DISCIPLINARI PRECEDENTI

Il vino Chianti Classico ha la seguente composizione ampelografica:  Sangiovese dall’80% fino al 100%.

Contiene "Decreto concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Chianti Classico”. DM 30/07/2020

La zona di produzione della DOP ”Chianti Classico” si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi.Tale zona è delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932, confermata e regolata autonomamente dall’articolo 6 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita ”Chianti Classico”si
estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti.
Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa,
Barberino Val d’Elsa e Castelnuovo Berardenga.
Il territorio può essere assimilato ad una placca di forma rettangolare, incernierata dai Monti del
Chianti che ne costituiscono il confine orientale; a Nord i confini seguono il corso del fiume Greve,
ad ovest il fiume Pesa e Elsa, a Sud le sorgenti dei fiume Ombrone e Arbia.
Morfologicamente l’ambiente può essere definito un altipiano, trattandosi di un complesso collinare con quota base intorno ai 200 metri s.l.m. ed una elevazione media non superiore, in generale, ai 600, scavato con pendenze non prolungate ma talvolta ripide. Geologicamente, il corpo della regione, articolato sui Monti del Chianti, è uno scudo di scisti argillosi (galestri) con inserimenti di argille scagliose alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini.
Il suolo è in genere poco profondo, recente, bruno, con struttura che va dall’argilloso-sabbioso, al
ciottoloso con medie percentuali di argilla; chimicamente è caratterizzato da modesta quantità di
sostanza organica, ridotta presenza in fosforo assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili.
L’orografia collinare determina una notevole complessità della idrografia di superficie, con corsi
d’acqua a regime torrentizio e un notevole difficoltà nel controllo delle acque anche in relazione a
specifici andamenti pluviometrici.
Il clima è di tipo continentale, con temperature anche molto basse in inverno – al di sotto dei 4-5
gradi, - ed estati siccitose e roventi, durante le quando non di rado si superano i 35 gradi. Discrete sono le escursioni termiche nell’arco della giornata, anche a causa di un’altitudine piuttosto accentuata. Le precipitazioni annue si attestano attorno al 800/900 millimetri di pioggia, con una certa prevalenza nel tardo autunno e in primavera.
La vite ha da sempre, qui, rappresentato la principale coltura per l’eccellente qualità della sua
produzione.


A2) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Il territorio sopra descritto è una terra di antiche tradizioni vinicole di cui esistono testimonianze
etrusche e romane proprie legale al mondo del vino. In epoca medievale il Chianti fu terra di
continue battaglie fra le città di Firenze e Siena e in quel periodo, nacquero villaggi e badie, castelli e roccaforti, trasformati poi in parte in ville e residenze. Fu quindi alla fine del Medioevo che grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che acquistò progressivamente importanza economica e fama internazionale.
Del vino che nasce in questa terra se ne fa menzione a partire dal 1200 su manoscritti, cronache,
documenti storici. Al 1398 risale il primo documento notarile in cui il nome Chianti appare riferito
al vino prodotto in questa zona. Già nel ‘600 le esportazioni in Inghilterra non erano più
occasionali.
La zona di produzione del Chianti Classico è la prima zona di produzione vinicola al mondo ad
essere stata definita per legge, con un bando del 1716 del granduca di Toscana Cosimo III. Detto
bando specificava i confini delle zone entro i quali potevano essere prodotti i vini Chianti (“per il
Chianti è restato determinato e sia. Dallo Spedaluzzo fino a Greve; di lì a Panzano, con tutta la
Podesteria di Radda, che contiene tre terzi, cioè Radda, Gajole e Castellina, arrivando fino al
confine dello Stato di Siena”) ed istituiva una congregazione di vigilanza sulla produzione la
spedizione, il controllo contro le frodi ed il commercio dei vini (una sorta di progenitore dei
Consorzi).
Fino a tutto il 1700 il vino della zona del Chianti veniva prodotto utilizzando solo le uve del vitigno sangiovese; dai primi anni del 1800 si iniziò ad applicare la pratica di mescolare varietà diverse di uve per migliorare la qualità del vino prodotto.
In quel periodo vennero sperimentate varie miscele, ma fu il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta più idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del governo all'uso Toscano.
Non essendo la produzione del territorio, a quel tempo, in grado di far fronte alla crescente
domanda, si cominciò a produrre vino, con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei
territori limitrofi, ottenendo prodotti che, in un primo tempo, venivano chiamati all’ “uso Chianti”, e che in seguito, vennero addirittura venduti come Chianti tout court.
Il famoso vino prodotto nella zona geografica del Chianti veniva quindi “imitato” in altre parti della Toscana rendendo necessaria la creazione di un organismo che lo tutelasse dai plagi. A tale scopo il 14 maggio 1924 un gruppo di 33 produttori dà vita al Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine. Nel 1932 un decreto interministeriale riconobbe al vino della zona di origine più antica Chianti il diritto di avvalersi della specificazione “Classico” in quanto prodotto nella zona storica. Fu quindi in questa occasione che per la prima volta venne definitiva la denominazione Chianti Classico.
A conclusione di un iter durato 70 anni con il decreto 5 agosto 1996 al vino Chianti Classico viene
riconosciuta la propria autonomia dal Chianti generico con un disciplinare specifico.
I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato l’utilizzo del vitigno autoctono
Sangiovese, tanto che il vino Chianti Classico può essere prodotto anche con il 100% di questo
vitigno perpetuando il mantenimento di tecniche colturali che non modificano le caratteristiche peculiari dell’uva. A questo proposito nel 1987 ha avuto inizio un importantissimo Progetto di
ricerca denominato “Chianti Classico 2000” che ha selezionato ed omologato nuovi cloni di
Sangiovese e Colorino.
Le forme di allevamento tradizionali sono rappresentate dal guyot e da una sua derivazione
denominata “archetto toscano” e dal cordone speronato. Sono inoltre stabilite le rese di uva e vino ad ettaro (75 q.li uva pari a 52,50 ettolitri di vino) che risultano essere le più basse d’Italia. Il vino d’annata può essere immesso al consumo non prima del 1° ottobre successivo alla vendemmia mentre per la Riserva si devono attendere 24 mesi di cui almeno 3 con affinamento in bottiglia. 
La gestione della denominazione è assegnata ed assicurata dal Consorzio Vino Chianti Classico
fondato nel 1924, il primo in Italia, organismo che racchiude tutte le categorie produttive
(viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) e è rappresentativo del 90% della produzione medesima.


B) Informazioni sulla qualità e caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
L’insieme dei fattori naturali ed umani sopra analizzati rende il vino Chianti Classico profumato ,
fruttato, rotondo di color rosso intenso di sapore asciutto, sapido, con buona struttura, gradazione
alcolica non inferiore 12% e con discreta acidità.


C) Descrizione dell’interazioni causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B)
Il Sangiovese che compone prevalentemente il vino Chianti Classico, è un’uva molto sensibile ai
fattori esterni ed ha la peculiarità di interpretare perfettamente le caratteristiche di un suolo e
modificare i propri profumi a secondo del terreno in cui nasce. Non a caso è solo in poche zone
della Toscana che il Sangiovese riesce ad avere le sue migliori performance. Il Chianti Classico ha
quindi il bouquet floreale di giaggiolo e mammola propri del terreno arenario di questa zona che
costituisce l’elemento organolettico caratterizzante, con aroma di frutti di bosco che gli derivano
dalla componente calcarea.
Il clima, l’orografia collinare, la morfologia dei terreni sopra descritti determinano un ambiente luminoso particolarmente adatto alla corretta maturazione delle uve. Le temperature estive elevate soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, l’ottima insolazione che permane nei mesi di settembre ed anche ottobre, le escursioni termiche tra notte e giorno piuttosto elevate, consentono infatti alle uve di maturare lentamente e completamente determinando le caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Chianti Classico, in particolare il colore, il bouquet, la gradazione alcolica.
La resa di uva ad ettaro che l’esperienza dei viticoltori ha ricondotto a livelli bassi, agiscono
sull’uva determinando un livello di zuccheri compatibile con gradazioni alcoliche che generalmente non scendono al di sotto dei 12°.
Le tecniche di vinificazione possono essere diverse per i diversi vitigni che generalmente vengono
raccolti e vinificati inizialmente in maniera separata per consentire la massima espressione delle
loro specifiche proprietà organolettiche.
La professionalità dei viticoltori chiantigiani comprovati dalla storia di questo territorio rende
possibile il perdurare della notorietà del vino Chianti Classico e della sua storia.

VITIGNO PRINCIPALE

  • Sangiovese N (OIV)

 

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