Chianti Classico Dop olio evo - Modifica del Disciplinare di produzione 2013
Modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Chianti Classico registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 26 marzo 2013
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Chianti Classico» registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000. (13A03007)
(GU n.87 del 13-4-2013)
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento CE n. 2446 della Commissione del 6 novembre
2000 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la
denominazione di origine protetta "Chianti Classico";
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 267/2013 della Commissione
del 18 marzo 2013, e' stata accolta la modifica di cui al precedente
capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica
richiesta, della D.O.P. "Chianti Classico", affinche' le disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione
erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
Denominazione di Origine Protetta "Chianti Classico", nella stesura
risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 267/2013
della Commissione del 18 marzo 2013.
I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di
Origine Protetta "Chianti Classico", sono tenuti al rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 26 marzo 2013
Il direttore generale: Vaccari
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA Chianti Classico
Art. 1.
La Denominazione di Origine Protetta (DOP) dell'olio extravergine
d'oliva del "Chianti Classico", di seguito sempre definito come olio
del "Chianti Classico", e' riservata all'olio ottenuto con le olive
prodotte nell'area delimitata dall'articolo tre del presente
disciplinare di produzione ed in possesso delle caratteristiche e dei
requisiti fissati nello stesso.
Art. 2.
L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente
con le olive di oliveti, iscritti all'albo, costituiti per almeno
l'80% da piante delle varieta' "Frantoio", "Correggiolo", "Moraiolo",
"Leccino", da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da piante
di altre varieta' di seguito elencate: Allora, Americano, Arancino,
Ciliegino, Colombino, Correggiolo di Pallesse, Cuoricino, Da Cuccare,
Filare, Frantoiano di Montemurlo, Ginestrino, Giogolino, Grappolo,
Gremigna Tonda, Gremigno di Fauglia, Gremigno di Montecatini,
Gremignolo, Gremignolo di Bolgheri, Grossaio, Grossolana, Larcianese,
Lastrino, Lazzero, Lazzero della Guadalupe, Lazzero di Prata, Leccio
del Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Madremignola, Mansino,
Maremmano, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Mignolo Cerretano,
Morcaio, Morchiaio, Morcone, Morello a Punta, Martellino, Olivastra
di Populonia, Olivastra di Suvereto, Olivastra Seggianese, Olivo
Bufalo, Olivo del Mulino, Olivo del Palone, Olivo di Casavecchia,
Olivo di San Lorenzo, Ornellaia, Pendagliolo, Pendolino, Pesciatino,
Piangente, Pignolo, Piturzello, Punteruolo, Quercetano, Rama Pendula,
Razzaio, Razzo, Rosino, Rossellino, Rossellino Cerretano, Rossello,
Salcino, S. Francesco, S. Lazzero, Santa Caterina, Scarlinese,
Selvatica Tardiva, Tondello, Trillo, e comunque iscritte nell'elenco
del germoplasma olivicolo toscano.
Art. 3.
La zona di produzione dell'olio del "Chianti Classico" comprende,
nelle provincie di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei
seguenti Comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in
Chianti, Radda in Chianti per tutto il loro territorio, ed, in parte
Barberino Val d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San
Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.
Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del
vino "Chianti Classico", gia' descritta nel decreto interministeriale
del 31 luglio 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9
settembre 1932, cosi' delimitata in cartografia: "Incominciando dalla
descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene
alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in
cui il confine fra le due provincie di Siena ed Arezzo viene
incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di
Castelnuovo Berardenga. Da questo punto il confine segue il torrente
Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi
la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una
linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui seguendo una
mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che
sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada
fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua
confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della
Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il
fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante
per S.Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo
torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di
Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua
a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo
Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a
incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della
provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi
segue la strada comunale toccando S.Giorgio e le sorgenti di
Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine
provinciale, che e' pure quello tra i comuni di Poggibonsi e
Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A
questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di
questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto
confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino
della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di
Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare
un pO' a oriente lungo altro torrentello, passando per ca' Biricucci
e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada
S.Donato-Tavarnelle che segue fino a Morrocco; e poi, con una linea
virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il
torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un
primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S.Casciano
Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto.
Da questo punto il confine della zona coincide con i confini
amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve. Qui si rientra
nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti
Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in
Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino
a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.
Art. 4.
La coltivazione dell'olivo in questa zona e' compresa tra le
isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5 C° e 15 C°, in
oliveti con altitudine superiore ai 180 m s.l.m., su suoli collinari
a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell'olio del
"Chianti Classico", gli oliveti non conformi o locati in fasce del
territorio ove non e' possibile garantirne la corretta conduzione od
ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto
del territorio. Gli oliveti di nuovo impianto potranno essere
utilizzati, per la produzione dell'olio del "Chianti Classico", solo
a partire dal terzo anno dalla piantagione.
Art. 5.
La produzione di olio non puo' superare 650 chilogrammi per
ettaro per oliveti con densita' di almeno 200 piante. Per gli
impianti con densita' inferiore, la produzione non puo' superare 3,25
chilogrammi a pianta.
Tale limite non puo' superare i 2 chilogrammi di olio a pianta
negli impianti con densita' superiore alle 500 piante per ettaro.
Art. 6.
L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente
con olive sane, ottenute secondo le piu' adeguate norme agronomiche,
staccate direttamente dalla pianta prima del 31 dicembre di ogni
anno.
Art. 7.
Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta,
raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in
cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai
30 cm, in cassoni sempre forati o in carrelli. L'eventuale
conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e
ventilati e per non piu' di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto
al frantoio puo' avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti
idonei. E' vietato l'uso di sacchi o balle.
La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire
in locali ed in contenitori idonei a garantire le caratteristiche di
pregio del prodotto conferito.
Nel caso si utilizzino cassoni e/o carrelli, il trasporto delle
olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta.
La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro
ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati
nell'ambito del territorio indicato nell'art.3 del presente
disciplinare, ed idonei in base ai requisiti richiesti nel successivo
art. 8.
Art. 8.
L'estrazione dell'olio del "Chianti Classico" deve essere fatta,
dopo lavaggio delle olive con acqua o aria a temperatura ambiente,
con metodi meccanici e fisici leali e costanti, la temperatura degli
impianti di estrazione deve essere regolata su valori non superiori a
27° C.
Art. 9.
Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, e'
ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle
olive per la stessa unita' aziendale. Nell'ambito del territorio di
cui all'art.3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione
anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso
dei requisiti previsti nel disciplinare stesso. In nessun caso la
denominazione "Chianti Classico" puo' essere attribuita ad oli che
risultino mescolati con altri oli, anche extravergini, prodotti fuori
dell'area indicata nell'art.3 o anche ottenuti nella stessa zona ma
in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la
data di raccolta prevista nell'art.6.
Art. 10.
L'olio, per avere il riconoscimento del "Chianti Classico" deve
essere idoneo alle analisi fisico-chimiche ed organolettiche previste
per l'olio extra vergine di oliva nel regolamento CEE 2568/91 (e
successive modifiche), e munito dei caratteri di seguito riportati,
caratteri derivanti da fattori naturali (art.4), varietali (art.2) e
dall'opera dell'uomo (art. 5, 6, 7 e 8) del presente disciplinare:
Valutazione chimica:
a) acidita' (espressa in acido oleico) max 0,5 %;
b) numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno);
c) estinzione all'ultravioletto K232 max 2,1 e K270 max. 0,2;
d) alto tenore di acido oleico > del 72%;
e) CMP totali (antiossidanti fenolici, metodo della Stazione
Sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi) maggiori di 150
ppm;
f) tocoferoli totali maggiori di 140 ppm.
Valutazione organolettica.
L'olio deve essere:
di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate;
con aroma netto di olio di oliva e di fruttato.
In particolare la scheda di assaggio con Panel-test deve
risultare:
a) fruttato verde: 3-8;
b) amaro: 2-8;
c) piccante: 2-8.
Art. 11.
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in
uscita. A tal fine e' obbligatoria da parte di tutti i soggetti
coinvolti nella filiera, la compilazione di appositi documenti di
trasporto previsti dal piano di controllo. I documenti di trasporto
devono accompagnare gli spostamenti di ogni partita di olive e/o di
olio, devono indicare tutte le informazioni necessarie a garantire
l'origine del prodotto di cui all'art. 3 e devono essere consultabili
dall'organismo di controllo nell'ambito delle verifiche ispettive. In
questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei
frantoiani e degli imbottigliatori, e' garantita la tracciabilita'
del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura
di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione
e dal relativo piano di controllo.
Art. 12.
I requisiti dell'olio del "Chianti Classico" previsti dall'art.
10 saranno accertati all'imbottigliamento.
I locali ed i recipienti di stoccaggio dell'olio devono essere
tali da garantire la conservazione ottimale del prodotto.
Art. 13.
E' consentito l'imbottigliamento dell'olio del "Chianti Classico"
sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione e la
immissione al consumo nel mese di febbraio dell'anno seguente.
L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata
nella etichettatura dell'olio del "Chianti Classico".
Art. 14.
Ai fini del rilascio dell'idoneita', ogni partita di olio potra'
essere sottoposta, su richiesta del produttore, a due sole successive
analisi e valutazioni; al secondo parere negativo la partita e'
scartata.
Art. 15.
L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere
imbottigliato entro 45 giorni dalla avvenuta notifica di idoneita'.
La sua conservazione deve avvenire ad una temperatura compresa tra i
12° ed i 17°, al riparo dalla luce, in recipienti di acciaio inox o
porcellanati/vetrificati.
In deroga a quanto previsto del primo comma del presente
articolo, l'olio conforme alle norme del disciplinare puo' essere
imbottigliato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello della
raccolta delle olive., nel caso in cui venga sottoposto a processo di
filtrazione-brillantante entro il 31 dicembre, ed in ogni caso entro
la data di richiesta di certificazione.
Nel caso in cui l'olio, entro il 31 dicembre dell'anno di
raccolta, non abbia subito il processo di filtratura brillantante
dovra' essere obbligatoriamente conservato anche sotto gas inerte.
Art. 16.
L'olio del "Chianti Classico" dovra' essere confezionato nella
zona di produzione, in contenitori di vetro o metallici, nei volumi
definiti e con quantita' nominali fino a 5 (cinque) litri. Sono
ammessi formati anche inferiori a 100 ml in vetro, metallo o PET
purche' si preveda il loro confezionamento in modo che siano
rispettate le capacita' totali ammesse dalla normativa in vigore. Le
confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l'apertura
rompa il sigillo di garanzia.
Art. 17.
Sulle etichette dei contenitori di cui al precedente articolo,
oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme
commerciali, deve essere riportata la dizione "Olio Extravergine di
Oliva Chianti Classico", seguita immediatamente dalla dicitura
"Denominazione di Origine Protetta", riportando evidente e con
caratteri indelebili l'annata di produzione, come indicato nell'art.6
del presente disciplinare. Alla denominazione e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare. E' tuttavia consentito l'uso di marchi di consorzi,
nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che
fanno riferimento a localita' veritiere di produzione delle olive.
Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in
caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto
rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici per le
eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il
50% della dicitura di denominazione prevista.
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