Ciauscolo Igp - controlli di IFCQ Certificazioni srl - Autorizzazione 2022
L’organismo denominato “IFCQ Certificazioni s.r.l.” con sede in via Rodeano n. 71, San Daniele del Friuli (UD), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per l’indicazione geografica protetta “Ciauscolo”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 729 del 10 agosto 2009, in sostituzione di “Marche Agricoltura Pesca – Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca” che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
IFCQ Certificazioni s.r.l. è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo per l'IGP Ciauscolo in sostituzione di Marche Agricoltura Pesca – Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca .
Autorizzazione all’organismo denominato “IFCQ – Certificazione s.r.l.” ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta “Ciauscolo”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 729 della Commissione del 10 agosto 2009 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Ciauscolo”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet dell’attuale
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati
vigilanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento
concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 - Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri e in particolare l’art.3 con il quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto n. 18268 del 17 dicembre 2018, pubblicato sul sito internet dell’attuale Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “ASSAM – Agenzia servizi settore agroalimentare Marche” è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Ciauscolo;
Vista la nota n. 1553704 del 21 dicembre 2021 con la quale la Regione Marche, verificato che
“ASSAM – Agenzia servizi settore agroalimentare Marche”, per questioni organizzative, non è più in condizione di proseguire l’attività di controllo per la denominazione protetta “Ciauscolo”, ha chiesto di prorogare la designazione, di cui al decreto sopra citato, per un periodo di tre mesi, al fine consentire ai produttori di individuare la nuova struttura di controllo da autorizzare per il prossimo triennio;
Visto il decreto n. 673981 del 22 dicembre 2021, pubblicato sul sito internet dell’attuale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la designazione a “ASSAM – Agenzia servizi settore agroalimentare Marche” è stata prorogata fino al 31 marzo 2022;
Vista la nota prot.n. 343612 del 23 marzo 2022, con la quale la Regione Marche ha individuato, in sostituzione di “ASSAM – Agenzia servizi settore agroalimentare Marche”, “IFCQ Certificazioni s.r.l.” con sede in San Daniele del Friuli (UD), via Rodeano n.71, quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Ciauscolo”;
Visti i decreti n. 144126 del 29 marzo 2022 e n. 289263 del 28 giugno 2022, pubblicati sul sito internet dell’attuale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con i quali la designazione a “ASSAM – Agenzia servizi settore agroalimentare Marche” è stata prorogata rispettivamente al 29 giugno e al 3 agosto 2022;
Vista la Legge Regionale 12 maggio 2022, n. 11, e in particolare l’articolo 1, comma 1, con la quale “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche” istituita con legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9, è trasformata in ente pubblico non economico e viene denominata “Marche Agricoltura Pesca - Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca”;
Visti i decreti n. 325119 del 21 luglio 2022 e n. 533203 del 19 ottobre 2022, pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con i quali la designazione a “Marche Agricoltura Pesca - Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca” è stata prorogata rispettivamente al 20 ottobre 2022 e da ultimo fino al 18 gennaio 2023;
Viste le note n. 355569 del 4 agosto 2021 e n. 75809 del 17 febbraio 2022 con le quali l’Amministrazione ha emanato le “Linee guida per la redazione dei piani di controllo della filiera suinicola a Indicazione Geografica”;
Considerato che con nota del 26 ottobre 2022, acquisita al protocollo con nota n. 0552215 del 28 ottobre 2022, “IFC Certificazioni s.r.l.” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo della indicazione geografica protetta “Ciauscolo”, completo di modulistica e tariffario;
Considerato che il piano sopra citato, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto conforme ed è stato trasmesso alla Regione Marche con nota n. 0558223 del 02 novembre 2022 al fine di acquisire un parere di competenza;
Considerato che la Regione Marche sopra citata non ha trasmesso osservazioni in merito;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per l’indicazione geografica protetta “Ciauscolo”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
1. L’organismo denominato “IFCQ Certificazioni s.r.l.” con sede in via Rodeano n. 71, San Daniele del Friuli (UD), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per l’indicazione geografica protetta “Ciauscolo”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 729 del 10 agosto 2009, in sostituzione di “Marche Agricoltura Pesca – Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca” che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
2. “Marche Agricoltura Pesca - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca” dovrà rendere disponibile a “IFCQ Certificazioni s.r.l.” tutta la documentazione inerente al controllo per l’indicazione geografica protetta “Ciauscolo”.
3. A “Marche Agricoltura Pesca - Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca” spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.
Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli ed il tariffario relativi all’indicazione geografica protetta “Ciauscolo”, presentati da “IFCQ Certificazioni s.r.l.” con le note citate in premessa, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “IFCQ Certificazioni s.r.l.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “IFCQ Certificazioni s.r.l.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
4. “IFCQ Certificazioni s.r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’ autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “IFCQ Certificazioni s.r.l.” o proporre un nuovo soggetto a scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “IFCQ Certificazioni s.r.l.” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Vigilanza)
“IFCQ Certificazioni s.r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Marche ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “IFCQ Certificazioni s.r.l.”, comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – dell’attuale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “IFCQ Certificazioni s.r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “IFCQ Certificazioni s.r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “IFCQ Certificazioni s.r.l.”, delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell’attuale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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